Fattura differita: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Federico Migliorini

14 Luglio 2014 - 10:43

La circolare n. 18/E 2014 dell’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione, focalizzando l’attenzione sull’emissione della fattura differita anche per le prestazioni di servizi.

Fattura differita: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 1 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) ha ridefinito la disciplina in materia di fatturazione, contenuta nell’articolo 21 del DPR 633/72. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E 2014 è intervenuta con ulteriori precisazioni a corredo in tema di fatturazione differita.

La fatturazione differita
L’articolo 21 comma 4 del DPR 633/72 disciplina i termini e le modalità di emissione della fattura. La regola generale in tema di fatturazione stabilisce che la fattura deve essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6, secondo il quale:

  • Per le prestazioni di servizi: al momento del pagamento del corrispettivo;
  • Per le cessioni di beni: al momento della consegna o della spedizione;
  • Per le cessioni di beni immobili: al momento della stipula.
    In ogni caso, se anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Con le nuove disposizioni entrate in vigore nel 2014 sono state ampliate le possibilità in cui è possibile derogare a tale regola generale emettendo una fattura differita. In particolare si tratta dei seguenti casi:

  • Presenza del documento di trasporto: le cessioni di beni in cui la consegna o la spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è svolta l’operazione, nonché per le prestazioni di servizi identificate da idonea documentazione, effettuate nello stesso mese verso un medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
  • Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente: la fattura viene emessa entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni;
  • Prestazioni di servizi intracomunitari: le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in altro Pese UE, non soggette ad IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/72 per carenza del requisito territoriale, la fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • Prestazioni di servizi rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dall’UE: la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La fattura differita per le prestazioni di servizi
La novità più importante in materia di fatturazione è sicuramente rappresentata dalla possibilità di emissione della fattura differita anche per le prestazioni di servizi.

Come riportato, l’art. 21 del DPR 633/72 prevede che, per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare, nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura recante il dettaglio delle operazioni ed emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Prima della modifica normativa, la possibilità di emissione della fattura differita era prevista soltanto nell’ipotesi di cessione di beni la cui consegna o spedizione risultasse da idoneo documento di trasporto. Adesso, rispetto alla disciplina previgente, la norma estende la possibilità di emissione della fattura differita, anche nel caso di prestazione di servizi purché la fattura emessa indichi in dettaglio le operazioni effettuate e le prestazioni di servizio siano individuabili attraverso idonea documentazione.

Proprio quest’ultimo profilo è stato trattato dalla circolare n.18/E 2014 stabilendo che il contribuente, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, può utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta, purché dalla stessa sia possibile individuare con certezza:

  • la prestazione eseguita;
  • la data di effettuazione;
  • le parti contraenti.
    La circolare, infine, per chiarire meglio esplica alcuni esempi di documenti utili per identificare gli aspetti chiave da riportare nella fattura come il documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, il contratto, la lettera di incarico o la relazione professionale.

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