Accertamento fiscale, ecco quando il contribuente non si può difendere

Nadia Pascale

27 Aprile 2024 - 17:45

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L’accertamento fiscale genera sempre ansia e preoccupazione, ancora di più quando il diritto di difesa è limitato. Ecco in quali casi il contribuente non si può difendere preventivamente.

Accertamento fiscale, ecco quando il contribuente non si può difendere

Il contribuente si può sempre difendere da un accertamento fiscale? La risposta è sì, ma cambiano le modalità a seconda della tipologia di atto.

La riforma fiscale ha previsto una piccola rivoluzione, cioè una maggiore tutela del contribuente attraverso il contraddittorio preventivo che consente al contribuente di avere delucidazioni in merito a “provvedimenti definitivi”, come le cartelle esattoriali, prima che le stesse siano formalmente adottate.
Questo principio subisce però delle eccezioni, esistono quindi atti di accertamento fiscale per i quali il contribuente non si può difendere in via preventiva.

Ecco i casi eccezionali in cui il contribuente non si può difendere.

Come funziona il contraddittorio preventivo?

L’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, modificato con il decreto legislativo 219 del 2023, disciplina il contraddittorio preventivo per gli atti dell’amministrazione finanziaria. Prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili, debbano essere preceduti da un contraddittorio tra le parti, l’obiettivo è ridurre il ricorso a procedure giudiziali.

La normativa stabilisce che prima di emettere la cartella esattoriale, l’ente riscossore debba avvisare il contribuente, il quale avrà la facoltà di instaurare un “dialogo”.
Lo stesso articolo prevede che con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze devono essere individuati gli

atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni

esclusi dall’obbligo di istaurazione del contraddittorio preventivo. Il decreto è stato ora adottato.
Facciamo però un passo indietro.

La comunicazione obbligatoria per l’instaurazione del contraddittorio preventivo obbligatorio ha ad oggetto lo schema di atto che l’amministrazione ritiene di dover adottare, entro 60 giorni il contribuente può presentare osservazioni o chiedere un incontro presso l’ufficio competente, in questo caso dovrà essere stilato anche un verbale dell’incontro. A questo punto, una volta instaurato il contraddittorio l’Amministrazione può:

  • ritirare l’atto accogliendo le osservazioni del contribuente;
  • confermare l’atto comunicando anche il perché non sono state accolte le osservazioni del contribuente;
  • modificare l’atto tenendo in considerazione anche i rilievi del contribuente.

Accertamento fiscale, ecco gli atti per i quali il contribuente non si può difendere prima

Questa la nuova regola generale prevista dalla riforma dello Statuto del contribuente, vi sono però delle eccezioni, cioè degli atti per i quali non è previsto il diritto al contraddittorio preventivo e in un certo senso viene quindi limitato il diritto di difesa. Gli atti sono divisi in tre macro-categorie:

  • atti automatizzati in cui l’intervento umano è pressoché nullo (errori materiali di calcolo dell’imposta);
  • atti di pronta liquidazione, ad esempio in caso di decadenza dai piani di rateizzazione, in questo caso l’imposta non deve essere accertata, infatti le parti hanno già concordato un piano di pagamento.
  • Atti di controllo formale delle dichiarazioni

Andando nel dettaglio sono esclusi dal contraddittorio preventivo gli atti conseguenti al controllo automatizzato, tra cui l’avviso con l’esito del controllo. Negli atti automatizzati rientrano quelli emessi in seguito a controlli effettuati con l’uso delle moderne tecnologie.

Ricordiamo brevemente che i controlli automatizzati sono quelli eseguiti dall’Amministrazione finanziaria sugli atti di autoliquidazione, ad esempio sulle dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni Iva e mirano a scovare errori materiali. Come errori di calcolo e nella liquidazione dell’imposta. I controlli automatizzati sono effettuati su tutte le dichiarazioni. Sono esclusi dal contraddittorio le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati previsti dall’articolo 36 bis del Dpr 600 del 1973 (imposte sui redditi).

Seguono i controlli formali che possono essere considerati di seconda istanza, non sono applicati a tutte le dichiarazioni, il controllo formale è finalizzato al riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati. Anche in questo caso può essere escluso il contraddittorio preventivo per gli atti conseguenti.
Non sono sottoposti a controllo preventivo gli:

  • atti di intimazione e quelli emessi in seguito a decadenza dal piano di rateizzazione (in questo caso non vi sono già più dubbi sul fatto che gli importi siano dovuti).
  • atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi e irrogazione delle relative sanzioni;
  • accertamenti catastali e avvisi di liquidazione per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali.

Altri atti per i quali è esclusa la difesa preventiva

Il decreto individua inoltre ulteriori atti per i quali è escluso il contradittorio preventivo. Si tratta di:

  • atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento e irrogazione delle relative sanzioni per tasse automobilistiche; addizionale erariale della tassa automobilistica; tasse sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione; imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli, di cui all’articolo 1, commi da 1042 a 1047, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  • avvisi di decadenza dalle agevolazioni fiscali per imposte di registro, ipotecarie e catastali e per il recupero delle relative imposte;
  • gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’accisa o dell’imposta di consumo;
  • avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti da accise.
  • inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento.

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