Bonus casa, può essere richiesto più di una volta?

Patrizia Del Pidio

12 Marzo 2024 - 12:53

Si può richiedere il bonus ristrutturazione con detrazione al 50% per più di una volta per lavori distinti? A rispondere è l’Agenzia delle Entrate.

Bonus casa, può essere richiesto più di una volta?

Il bonus casa per eccellenza è quello “ristrutturazione”. Si tratta dell’agevolazione che è alla portata di tutti, che non richiede aumento di classi energetiche dell’edificio (come avveniva con il Superbonus) o miglioramento dell’efficienza energetica (che richiede l’Ecobonus). La detrazione riconosciuta con il bonus casa in questione è del 50% su una spesa massima di 96.000 euro.

Il beneficio si recupera in dieci rate annuali di uguale importo e può essere richiesto sia per lavori effettuati sull’unità immobiliare sia per quelli eseguiti sulle parti comuni di un condominio. La domanda che ci si pone, però, è se esauriti i 96.000 euro di spesa ammortizzabili con il bonus, sia possibile fruire nuovamente del beneficio. A rispondere è l’Agenzia delle Entrate.

Quante volte si può chiedere il bonus casa?

La domanda posta all’Agenzia delle Entrate è se, utilizzando i 96.000 euro con lavori di ristrutturazione effettuati con Cila presentata al Comune, possa essere chiesto nuovamente il bonus ristrutturazione per lavori eseguiti, in altra tempistica, per interventi non previsti dalla prima Cila.

L’Agenzia delle Entrate risponde affermativamente a questa domanda, il bonus ristrutturazione può essere richiesto anche per il secondo intervento a patto che sia considerato autonomamente detraibile rispetto al primo.

Con la circolare 17/2015, al punto 3.2, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che se gli interventi realizzati in due anni distinti sono la prosecuzione uno dell’altro, le spese sostenute negli anni passati si sommano per raggiungere il plafond massimo ammortizzabile (di 96.000 euro).

Questa regola, però, non può essere applicata nel caso gli interventi successivi siano autonomi e non rappresentino una prosecuzione di quelli precedenti.

Facciamo due esempi per comprendere. Se un cittadino effettua dei lavori di ristrutturazione nella propria abitazione che prevedono l’abbattimento di tramezzi e l’anno successivo fa altri lavori per realizzare nuovi muri divisori dell’appartamento, gli interventi, anche se fatti in anni distinti, sono una prosecuzione uno dell’altro e le spese sostenute nel primo e nel secondo anno devono essere sommate per raggiungere il limite massimo detraibile di 96.000 euro.

Se, invece, nel primo anno si decide di ristrutturare il tetto di un’abitazione per infiltrazioni, con regolare Cila presentata al Comune e l’anno successivo si ristruttura il bagno, intervento non compreso nella Cila in questione, i due interventi possono essere considerati autonomi uno dall’altro e, di fatto, le spese non si sommano per il raggiungimento del limite massimo detraibile. In questo caso, quindi, il bonus ristrutturazione per la ristrutturazione del bagno è chiesto per la seconda volta.

Quando due interventi possono essere considerati autonomamente detraibili?

Gli interventi realizzati su in immobile sono considerati autonomamente detraibili qualora, quelli nuovi realizzati siano certificati con documentazione autonoma rispetto ai precedenti.

Se entrambi gli interventi necessitano di Cila, quindi, deve essere presentata per due volte, se, invece, non necessitano di titolo abilitativo il cittadino deve produrre per ognuno una autocertificazione.

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