Contratto di lavoro a tempo indeterminato: licenziamento, dimissioni e info generali

Simone Micocci

12/10/2017

Il contratto a tempo indeterminato è il più utilizzato per regolare le assunzioni: non prevede una scadenza, ma sia il datore di lavoro che il dipendente possono mettere fine al rapporto lavorativo.

Contratto di lavoro a tempo indeterminato: licenziamento, dimissioni e info generali

Il contratto a tempo indeterminato è quel contratto sottoscritto da un lavoratore subordinato e dal datore di lavoro, con il quale il dipendente si impegna a fronte del pagamento di una retribuzione, a prestare la propria attività lavorativa.

La caratteristica principale del contratto a tempo indeterminato - che lo differenzia da quello a tempo determinato - è la mancanza del vincolo di durata. Il contratto quindi non contiene una scadenza prestabilita, poiché il rapporto di lavoro verrà meno solamente nei casi di:

  • pensionamento del lavoratore;
  • dimissioni del lavoratore;
  • licenziamento;
  • fallimento dell’azienda.

Questa tipologia di contratto viene definita come la forma più comune di rapporto di lavoro, poiché è la più utilizzata per regolare le assunzioni; tuttavia ci sono altre tipologie contrattuali da utilizzare, come ad esempio il contratto a tempo determinato o l’apprendistato.

Nonostante il calo delle assunzioni a tempo indeterminato degli ultimi anni, comunque, questo è ancora il contratto di lavoro più utilizzato nel nostro Paese. Ma come funziona il contratto di lavoro a tempo indeterminato? Quali sono i suoi vantaggi e i suoi punti deboli? Da cosa è regolato? Ecco le risposte a tali questioni.

Il regolamento del contratto di lavoro a tempo indeterminato

Cominciamo nel precisare che il contratto a tempo indeterminato può essere a tempo pieno o parziale, quindi full time o part time.

Tale contratto è disciplinato dall’articolo 2094 del Codice CivilePrestatore di lavoro subordinato”, il quale recita:

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato si basa sull’accordo tra il datore di lavoro (azienda, ente soggettivo o persona fisica) - il quale si impegna a corrispondere una retribuzione in cambio dell’attività svolta dal lavoratore - e il lavoratore stesso (persona fisica), che collabora attivamente all’attività dell’azienda in cambio della retribuzione.

La prestazione, inoltre, deve essere unica.

La redazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato che rientra nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dovrà essere stipulata per iscritto: è il CCNL, infatti, a regolare il contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle diverse categorie e settori.

Un dovere del datore di lavoro, inoltre, consiste nella comunicazione ai Centri d’Impiego e al Ministero del Lavoro dell’assunzione di un dipendente.

Le informazioni da comunicare per contratto di lavoro a tempo indeterminato

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati relativi alle due parti (datore di lavoro e lavoratore) che stipulano il contratto;
  • prestazione lavorativa del dipendente;
  • periodicità e quantificazione della retribuzione;
  • orario di lavoro, se giornaliero o settimanale;
  • obbligo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni;
  • indicazioni sui giorni di ferie e ore di permesso;
  • dati di registrazione nel libro matricola.

È possibile che il contratto individuale manchi di alcune di queste voci; l’importante è che per queste informazioni rimandi al CCNL di riferimento, altrimenti il contratto non si può considerare valido.

Sul contratto di lavoro a tempo indeterminato non è indicata la scadenza, perché generalmente il contratto termina quando il lavoratore raggiunge l’età pensionabile; tuttavia il contratto può comunque essere interrotto tramite licenziamento (da parte del datore di lavoro) o dimissioni (da parte del lavoratore).

Contratto a tempo indeterminato e periodo di prova

Il contratto a tempo indeterminato, come abbiamo visto, non prevede una scadenza prefissata. Tuttavia può prevedere un periodo di prova entro il quale il datore di lavoro (ma anche il dipendente) può interrompere il rapporto lavorativo.

Solitamente la durata massima del periodo di prova è limitata dal CCNL di riferimento e in genere non è mai superiore ai 6 mesi. È bene specificare, inoltre, che per essere valido il periodo di prova deve essere previsto da un atto scritto, il quale va firmato da entrambe le parti.

La retribuzione nel periodo di prova però è leggermente più alta rispetto a quando l’impiego diventa effettivo; questa infatti deve contenere il compenso base previsto dal contratto, più una quota maggiorata riguardante TFR, ferie e percentuale di tredicesima e quattordicesima.

Il licenziamento

Il licenziamento può avvenire nelle seguenti sezioni:

  • giusta causa: il lavoratore compie azioni che non consentono lo svolgimento della normale attività; in questo caso non c’è bisogno di alcun preavviso;
  • giustificati motivi soggettivi: occorre il preavviso, ma il licenziamento può essere eseguito in maniera immediata;
  • giustificati motivi oggettivi: queste ragioni non sono da imputare direttamente al lavoratore, ma lo possono coinvolgere; in questo caso il lavoratore è chiamato ad accertare l’effettiva veridicità di tali ragioni, mentre per il licenziamento occorre il preavviso.

Al momento del termine del rapporto professionale, il lavoratore dovrà percepire la liquidazione, le ferie non godute e la percentuale della tredicesima.

Il licenziamento illegittimo

Nell’eventualità il licenziamento venga eseguito senza forma scritta o mancante di giustificazione, viene considerato legislativamente illegittimo.

A questo punto il datore di lavoro dovrà adempiere a degli obblighi verso il lavoratore, che variano in base alla dimensione dell’azienda e che vengono finalizzati generalmente alla reintegrazione o nel risarcimento del lavoratore.

Ecco quali sono le conseguenze a seconda della dimensione dell’azienda:

  • datori di lavoro fino a 15 dipendenti: conseguenze economiche, al lavoratore è previsto un risarcimento tra 2,5 e 6 mensilità;
  • datori di lavoro con più di 15 dipendenti: il lavoratore dovrà essere reintegrato e risarcito in base alle retribuzione perdute dal momento del licenziamento. Qualora il lavoratore rifiuti la reintegrazione, potrà richiedere un ulteriore risarcimento, pari al pagamento di 15 mensilità.

Le dimissioni

Il lavoratore può rassegnare le sue dimissioni (utilizzando la procedura telematica), ma è obbligato a fornire un preavviso al datore di lavoro.

Il tempo con cui deve essere comunicato il preavviso dipende dalla qualifica del lavoratore: per quelle più basse il tempo previsto sarà di 15 giorni, mentre per quelle più alte, il preavviso può essere anche di mesi.

Vantaggi e svantaggi

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato ha alcuni vantaggi e altri svantaggi.

Tra i primi, sicuramente si annovera il fatto che il contratto non ha un termine, a meno che non ci sia licenziamento da parte del datore di lavoro o dimissioni da parte del dipendente, e scade solo quando il lavoratore raggiunge l’età pensionabile.

La retribuzione che viene comunicata sul contratto di lavoro a tempo indeterminato, inoltre, viene regolata secondo la categoria e il settore che fa riferimento alla normativa dei CCLN.

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, secondo alcuni, ha però lo svantaggio di risultare statico e, spesso, di impedire eventuali crescite professionali ed economiche.

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