Detrazione interessi passivi sui mutui nel 730/2024: istruzioni e novità nelle Faq delle Entrate

Nadia Pascale

15 Aprile 2024 - 16:15

Come funziona la detrazione degli interessi passivi sui mutui nella dichiarazione precompilata 2024? Le istruzioni per ottenere fino a 760 euro di risparmio di imposta.

Detrazione interessi passivi sui mutui nel 730/2024: istruzioni e novità nelle Faq delle Entrate

Detrazione interessi passivi del mutuo in dichiarazione dei redditi: come compilare il modello 730/2024 relativo all’anno di imposta 2023 e quali sono gli importi spettanti?

Il modello 730/2024 è disponibile nella versione precompilato e semplificato entro il 30 aprile: la scadenza per l’invio rimane quella del 30 settembre

Nelle Faq, le risposte a domande frequenti, l’Agenzia ha fornito indicazioni utili sulle detrazioni degli interessi passivi dei mutui, analizzando i casi in cui i dati comunicati dai soggetti terzi (le banche) non sono stati caricati nella precompilata.

Nel caso di informazioni incomplete, infatti, l’Agenzia delle Entrate non inserisce le voci direttamente nella dichiarazione ma le espone nell’apposito prospetto correlato alla dichiarazione precompilata, per consentire al contribuente di effettuare gli opportuni controlli.

Vediamo di seguito tutti i casi in cui è necessario verificare le informazioni relative agli interessi passivi sui mutui.

Detrazione interessi passivi sui mutui: la regola generale

La detrazione degli interessi passivi sui mutui spetta:

  • mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7);
  • mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8);
  • mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9);
  • mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10);
  • prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).

Vediamo di seguito come portare in detrazione gli interessi passivi del mutuo per l’acquisto di prima casa, altri immobili e per ristrutturazione o costruzione dell’abitazione principale.

Come funziona la detrazione degli interessi passivi sui mutui

Il contribuente che ha contratto un mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale ha diritto a una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% degli interessi passivi, dei relativi oneri accessori e delle quote di rivalutazione del mutuo stipulato nel limite di 4.000 euro l’anno.

Per “prima casa” di solito si intende l’abitazione principale, cioè l’immobile in cui il contribuente o i suoi familiari risiedono abitualmente. La detrazione quindi spetta a chi ha comprato l’immobile e ne risulta intestatario, anche se questo è abitato da un altro familiare, come il coniuge, un figlio, parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado.

I contribuenti possono detrarre gli interessi passivi mutuo prima casa per un importo massimo di 4.000 euro.

Nel caso di più intestatari la detrazione massima deve essere distribuita per quota.
I coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro, cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull’abitazione principale acquistata in comproprietà, possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno.

Fa eccezione il mutuo cointestato tra i due coniugi di cui uno fiscalmente a carico dell’altro: in questo caso il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote.

Per beneficiare della detrazione, il contribuente deve essere contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’immobile, sebbene questo possa essere adibito ad abitazione principale di un familiare.

La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo.

Il diritto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Tuttavia, la detrazione spetta anche se l’unità immobiliare non è stata o non è più adibita ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro.

In genere, le informazioni relative agli interessi sui mutui sono trasmesse direttamente dalla banca erogatrice del mutuo all’Agenzia delle Entrate. In alcuni casi, queste informazioni non sono complete o corrette e l’Agenzia non inserisce gli importi relativi nella precompilata.

Detrazione interessi passivi per mutui non aventi a oggetto la prima casa

Vi sono dei casi particolari in cui è possibile ottenere la detrazione fiscale degli interessi passivi anche se il mutuo non è stato stipulato per l’acquisto della prima casa.
Per quanto riguarda i mutui contratti per l’acquisto di immobili diversi da prima casa, la detrazione degli interessi passivi è possibile solo se il mutuo è stato contratto prima del 1993. La detrazione prevista in questo caso non può superare i 2.065,83 euro.

Per mutui contratti entro il 31 dicembre 1990 è ammessa la detrazione anche di immobili diversi da abitazioni, mentre per quelli contratti tra il 1° gennaio 1992 e il 1993 è ammessa esclusivamente la detrazione degli interessi passivi mutuo per abitazioni, anche se non prima casa.

La detrazione degli interessi passivi non spetterà, invece, nel caso di stipula a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale.

Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.
È possibile detrarre anche gli interessi passivi dei mutui contratti per la costruzione o la ristrutturazione della prima casa, ma bisogna distinguere due casi in base all’anno di stipula.

I contribuenti che hanno contratto un mutuo fino al 1997 possono portare in detrazione gli interessi passivi nel caso di credito concesso per ristrutturazione, manutenzione e restauro degli edifici. La detrazione del 19% con il modello 730/2024 è ammessa per un importo massimo di 2.582,28 euro l’anno.

La detrazione degli interessi passivi di mutui contratti per costruire o ristrutturare la prima casa a partire dal 1° gennaio 1998 è ammessa sempre nella misura del 19% e per un importo non superiore ai 2.582,28 euro.

In questo caso la detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione.

Questo tipo di detrazione è, inoltre, cumulabile con le detrazioni per ristrutturazioni edilizie.

I contribuenti che hanno contratto prestiti o mutui agrari possono portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2024 gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel periodo d’imposta di riferimento.

In questo caso si ha diritto a una detrazione del 19% per un importo che non può essere superiore alla somma del reddito dominicale e agrario dichiarati tenendo conto delle rispettive rivalutazioni.

Interessi passivi sul mutuo non presenti nella dichiarazione precompilata 2024

Possono esserci diverse cause per cui gli interessi passivi sul mutuo non vengono inseriti nella dichiarazione precompilata e risultano «non utilizzati» nel foglio riepilogativo.

Di seguito i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nei diversi casi:

  • possono esserci due o più comunicazioni relative allo stesso contratto di mutuo o alla stessa tipologia;
  • gli interessi indicati nella dichiarazione 2024 (redditi 2023) sono inferiori a quelli comunicati quest’anno dalla banca erogatrice del mutuo;
  • nella dichiarazione dei redditi 2024 non è presente alcun immobile adibito ad abitazione principale;
  • surroga del mutuo tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

Caso 1 - due o più comunicazioni relative allo stesso contratto di mutuo

Dopo aver verificato con la banca la documentazione e l’importo detraibile, occorre inserire l’importo corretto:

  • nel quadro E del modello 730/2024;
  • nel quadro RP nel modello Redditi.

Caso 2 - Interessi inferiori a quelli comunicati dalla banca

Nel caso in cui il totale degli interessi indicato nella dichiarazione del 2024 (redditi 2023) è inferiore rispetto a quello comunicato dalla banca e deve essere ricondotto ai limiti.

Anche in questa situazione occorre verificare con la banca la documentazione e ricalcolare l’importo detraibile da inserire:

  • nel quadro E del modello 730/2024;
  • nel quadro RP nel modello Redditi.

Caso 3 - Assenza di abitazione principale

La dichiarazione precompilata esclude le detrazioni sugli interessi sui mutui nel caso in cui non sia presente un immobile adibito ad abitazione principale.

In tal caso, prima di inserire l’importo nei quadri indicati sopra, occorre verificare i requisiti.

Sono riconducibili a questa fattispecie altri due casi:

  • quando vengono stipulati in contemporanea due mutui, uno per l’acquisto dell’abitazione principale e l’altro per la costruzione o ristrutturazione;
  • nel caso di controllo preventivo sul rimborso che emerge dalla dichiarazione 2024, per i redditi del 2023.

Verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o Quadro RP del modello Redditi.

Caso 4 - Surroga o modifiche nel contratto di mutuo

Un altro motivo per cui i dati sugli interessi del mutuo non sono stati inseriti nella dichiarazione precompilata è la presenza di modifiche nel contratto di mutuo.

Nei casi di surroga, accollo o rinegoziazione del contratto (nel 2023) occorre dunque:

  • verificare la presenza dei requisiti;
  • ricondurre la spesa nei limiti di detraibilità e determinare l’importo della detrazione;
  • inserire l’importo corretto nella dichiarazione.

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