Rimborso Iva: chi può recuperare il credito e chi è escluso

Claudia Cervi

11/05/2022

Il rimborso del credito Iva è escluso per le società extra Ue. Solo il rappresentante fiscale a cui sono intestate le bollette doganali può recuperare l’Iva. La decisione dell’Agenzia delle Entrate.

Rimborso Iva: chi può recuperare il credito e chi è escluso

Il rimborso del credito Iva è escluso per le società extra Ue. Solo il rappresentante fiscale a cui sono intestate le bollette doganali può recuperare l’Iva. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate rispondendo all’interpello n. 248 del 9 maggio.

Interpello 248/2022 Agenzia Entrate
Rimborso IVA per soggetti extra Ue

Secondo l’art. 1 del dpr n. 633/1972 (decreto Iva), il presupposto per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) è dato dall’attuazione di cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e dalle importazioni da chiunque effettuate.

Rimborso Iva: i soggetti che possono richiederlo

La regola generale del decreto Iva prevede che solo i soggetti non stabiliti e senza alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato in cui hanno maturato il credito possano ottenere il rimborso dell’Iva a credito.

La società istante è una società israeliana che chiede se possa utilizzare la procedura semplificata di cui all’art 38 ter del decreto Iva per recuperare l’Iva a credito nel caso in cui le bollette doganali, assimilabili alle fatture d’acquisto, siano intestate al rappresentante fiscale con partita Iva italiana che permette le importazioni dirette.

Il motivo della richiesta nasce in seguito alla pubblicazione della Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 40 del 2021 che ha imposto il divieto di effettuare importazioni dirette nel nostro Paese in assenza di una partita Iva italiana, in seguito della quale la società ha provveduto a nominare un rappresentante fiscale in Italia.

Rimborso Iva con procedura semplificata: quando è possibile

In base a quanto previsto dall’art. 38-bis e 38-ter del dpr n. 633/1972 (Decreto Iva), l’amministrazione finanziaria spiega a quali condizioni la società extra Ue può seguire la procedura semplificata per ottenere il rimborso dell’Iva in Italia:

  • assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia nel periodo del rimborso, a eccezione delle operazioni soggette a reverse charge per le quali il debitore d’imposta è il cessionario/committente italiano, delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie non imponibili ai sensi dell’art. 9 del Decreto Iva e delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 74-septies del Decreto Iva;
  • inerenza all’attività del soggetto passivo extra Ue degli acquisti o delle importazioni oggetto di richiesta di rimborso;
  • detraibilità in Italia dell’Iva chiesta a rimborso, in base agli art. 19, 19-bis 1 e 19-bis 2 del decreto Iva;
  • reciprocità di trattamento per i soggetti italiani, ossia del riconoscimento del diritto al rimborso dell’imposta.

Anche in assenza di reciprocità, i rimborsi dell’Iva sono concessi ai soggetti extra Ue che abbiano aderito ai regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti.

L’Agenzia delle Entrate spiega che in assenza di una stabile organizzazione, la nomina di un rappresentante fiscale non impedisce la possibilità di chiedere il rimborso Iva mediante la procedura semplificata tramite il portale elettronico, purché ne ricorrano le condizioni e in assenza di cause ostative definite dall’art. 38-bis2 del decreto Iva.

Per seguire la procedura semplificata tramite portale elettronico è però necessario che le fatture di acquisto la cui Iva è richiesta a rimborso:
– *siano intestate alla partita Iva del soggetto non residente;
– *non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata dal rappresentante fiscale.

In base a queste disposizioni la società istante non può utilizzare il portale per ottenere il rimborso dell’Iva relativa alle fatture passive intestate alla partita Iva italiana.

La conclusione dell’Agenzia delle Entrate è che l’unico soggetto legittimato al recupero dell’Iva secondo le indicazioni dell’articolo 38-bis del decreto Iva sia il rappresentante fiscale italiano, a condizione che registri le bollette doganali nel registro acquisti.

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