Studente con disabilità in gita scolastica: chi deve accompagnarlo?

Teresa Maddonni

10 Maggio 2024 - 08:27

Chi accompagna lo studente con disabilità in gita scolastica? Come deve comportarsi la scuola e cosa dice il Mim.

Studente con disabilità in gita scolastica: chi deve accompagnarlo?

Chi deve accompagnare lo studente con disabilità in gita scolastica? Una domanda che sorge spontanea e alla quale cerchiamo di rispondere alla luce dei fatti spesso riportati alla cronaca nazionale di studenti con disabilità che non possono partecipare alle gite scolastiche, o viaggi di istruzione, perché non è presente l’insegnante di sostegno, un accompagnatore o per altri presunti impedimenti di carattere pratico.

Ogni anno, verso i mesi di aprile e maggio che sono quelli più di altri dedicati alle gite scolastiche, arrivano notizie circa la mancata partecipazione di uno studente o una studentessa con disabilità a un viaggio con l’enorme sofferenza delle famiglie e ovviamente dei giovani malauguratamente protagonisti della vicenda.

Di maggio 2024 è la storia di un adolescente cieco di un Istituto di Torino escluso dalla gita scolastica perché l’insegnante di sostegno non ha dato la disponibilità. Vediamo, allora, chi deve accompagnare lo studente con disabilità in gita scolastica secondo la normativa vigente e le indicazioni del Mim.

Studente con disabilità in gita scolastica: cosa dice la Costituzione

Alla base della partecipazione dello studente con disabilità alla gita scolastica vi sono, ovviamente, i principi di inclusione e integrazione sanciti in prima istanza dalla Costituzione. Basta guardare, infatti, all’articolo 3 della Costituzione che stabilisce che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

A questo si aggiunge anche la Convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità, e in particolare l’articolo 30 per la “partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport” sulla base del principio di uguaglianza. È proprio a partire dall’integrazione e dal principio di uguaglianza che la scuola deve fare tutto ciò che è in suo potere affinché lo studente con disabilità possa partecipare, al pari degli altri studenti, alle gite scolastiche.

Pertanto insegnanti e dirigenti scolastici, nell’organizzare viaggi di istruzione e gite scolastiche che coinvolgano classi in cui sono presenti anche studenti con disabilità, devono considerare che luoghi, mezzi di trasporto e strutture ricettive, per esempio, siano compatibili con le esigenze dello studente con disabilità. Qualora, per l’importanza della meta scelta questa sia irrinunciabile e tali condizioni non si possano rispettare, le istituzioni scolastiche devono prendere tutti gli accorgimenti possibili affinché lo studente con disabilità possa partecipare ugualmente alla gita o viaggio di istruzione.

Studente con disabilità in gita scolastica: chi deve accompagnarlo?

Per capire chi deve accompagnare lo studente con disabilità in gita scolastica occorre fare riferimento alle indicazioni del ministero dell’Istruzione e del Merito, al tempo Miur. Il ministero, con la nota 645/2002, sottolineava come le gite scolastiche fossero un momento importante per favorire l’integrazione scolastica e il non considerare le esigenze degli studenti con disabilità va a tradursi in un atteggiamento discriminatorio e proprio per questo, sulla base della nota ministeriale n. 2209/2012, ai sensi del D.P.R. 275/99, si stabilisce l’autonomia delle istituzioni scolastiche nella scelta dei viaggi di istruzione. Il ministero ha previsto, inoltre, che non esiste più l’obbligo che ad accompagnare gli studenti in gita vi sia necessariamente un insegnante ogni 15 alunni.

Per gli studenti con disabilità si può prevedere, anche se non vi è l’obbligo, la presenza di un ulteriore docente o di un familiare. Questo è il motivo per cui, l’accompagnatore dello studente disabile potrebbe essere l’insegnante di sostegno assegnato alla classe che tuttavia potrebbe non dare la disponibilità o avere degli impedimenti. La presenza del familiare, invece, potrebbe essere richiesta qualora, ad esempio, lo studente con disabilità debba seguire una particolare terapia farmacologica; spesso è prevista anche la presenza di un assistente.

La scuola, però, non deve assolutamente dare per scontata la presenza del familiare, non può pretendere che accompagni lo studente con disabilità e quindi non può subordinare alla presenza dello stesso la partecipazione dello studente con disabilità alla gita. È il caso dello studente di Torino cieco: la madre si è rifiutata di accompagnarlo dal momento che nessun adolescente vorrebbe i propri genitori in gita.

È la scuola, infatti, che deve designare comunque un accompagnatore idoneo all’interno del suo organico. In casi estremi, infatti, qualora non si dovesse trovare nessun accompagnatore, potrebbe essere buona prassi che fosse il dirigente scolastico ad accompagnare lo studente disabile in gita con la sua classe al fine di garantirne la partecipazione e non operare una discriminazione.

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