Assegno ordinario invalidità e rinnovo: ritarda la pensione?

Lorenzo Rubini

19/12/2021

L’assegno ordinario di invalidità ha una durata triennale alla cui scadenza è necessario presentare domanda di rinnovo per un altro triennio.

Assegno ordinario invalidità e rinnovo: ritarda la pensione?

L’assegno ordinario di invalidità viene riconosciuto per la durata di 3 anni. Alla scadenza è necessario presentare domanda per rinnovare il beneficio. Solo al terzo rinnovo l’assegno diventa definitivo e non deve, quindi, più essere rinnovato.

Rispondiamo all’interessante domanda che ci pone un lettore di Money.it:

“Salve devo rinnovare l’assegno ordinario di invalidità al secondo rinnovo. Essendo prossimo alla pensione chiedo in caso di rinnovo dovrò lavorare per altri 3 anni? Grazie buona giornata”.

Pensione e rinnovo assegno ordinario di invalidità

La domanda che pone è molto interessante perché, come abbiamo detto più volte anche in altri articoli, i titolari di assegno ordinario di invalidità non possono accedere a nessuna forma di anticipo pensionistico.

Se è prossimo al compimento dei 67 anni necessari per accedere alla pensione di vecchiaia, quindi, anche rinnovando l’assegno ordinario non corre assolutamente il rischio di dover lavorare per tre anni in più; al compimento dell’età di accesso al trattamento di vecchiaia, infatti, l’assegno si trasforma in pensione di vecchiaia.

Se, invece, il pensionamento a cui dice di essere prossimo è quello anticipato, rinnovando l’assegno ordinario di invalidità dovrà attendere, per l’accesso, la nuova scadenza dello stesso fra 3 anni.

Decidere, quindi, se rinnovare o meno l’assegno ordinario dipende dalla tipologia di pensione a cui deve accedere visto che la titolarità dell’assegno le precluderebbe la possibilità di fruire di una pensione anticipata e le permetterebbe, invece, di accedere a quella di vecchiaia.

In ogni caso, se anche dovesse rinnovare l’assegno ordinario e la cosa le impedisse di accedere alla pensione anticipata i 3 anni in questione potrebbe anche decidere di non proseguire l’attività lavorativa e procedere percependo solo l’AOI visto che, come abbiamo scritto in un recente articolo, il beneficio non impedisce al titolare di cessare l’attività lavorativa.

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