Cassa integrazione: chi paga tredicesima e quattordicesima?

Teresa Maddonni

26/11/2020

Cassa integrazione: la tredicesima mensilità, come in parte la quattordicesima in estate, viene pagata il prossimo dicembre a tutti i lavoratori. E per chi prende l’ammortizzatore sociale come si calcola? E soprattutto: chi la paga?

Cassa integrazione: chi paga tredicesima e quattordicesima?

Cassa integrazione: chi paga tredicesima e quattordicesima? Una domanda che molti lavoratori e datori di lavoro immaginiamo si stiano ponendo dal momento che tante sono le attività che hanno fatto o stanno facendo richiesta per questo strumento di integrazione salariale a causa dell’emergenza Covid.

La tredicesima mensilità in particolare (la quattordicesima è stata corrisposta per qualche lavoratore in estate) viene pagata con lo stipendio di dicembre a tutti i lavoratori come gratifica natalizia. Per coloro che sono in cassa integrazione tuttavia il calcolo della tredicesima è un po’ più complesso. Dipende infatti se la CIG è a zero ore o a orario ridotto.

La cassa integrazione ordinaria, in deroga o assegno ordinario, è stata appena rinnovata per ulteriori 6 settimane dal decreto Ristori n.137/2020 e può essere utilizzata per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’arco temporale che va dal 16 novembre al 31 gennaio 2021.

Molti datori di lavoro e dipendenti potrebbero non sapere chi paga la tredicesima e la quattordicesima (quando dovuta) nella cassa integrazione. Vediamo inoltre come si calcola con la CIG.

Cassa integrazione: chi paga tredicesima e quattordicesima?

Durante la cassa integrazione chi paga la tredicesima e la quattordicesima? Rispondiamo a questa domanda per la situazione straordinaria che stiamo vivendo e che comunque, in ogni caso, vale sempre con questo strumento di integrazione salariale. Quello che andremo a illustrare di seguito è un esempio sempre valido non solo in questa situazione di emergenza Covid.

La cassa integrazione può essere di diversi tipi: guadagni ordinaria, guadagni straordinaria, in deroga, assegno ordinario del FIS (Fondo di Integrazione Salariale) e dei Fondi bilaterali di solidarietà.

Partiamo subito con il rispondere che la tredicesima e la quattordicesima per il periodo di cassa integrazione a zero ore, che in linea generale è l’80% della retribuzione (tenendo conto dei massimali INPS), viene pagata sempre dall’INPS. Vediamo nello specifico come avviene il calcolo della tredicesima, lo stesso discorso varrebbe per la quattordicesima che però non è prevista per tutti i lavoratori.

Prima di tutto bisogna fare una distinzione tra CIG a zero ore e CIG a orario ridotto. Ipotizziamo 4 settimane, quindi un mese di cassa integrazione:

  • nel caso della cassa integrazione a zero ore la tredicesima non viene calcolata per il mese di sospensione. Per il mese di cassa integrazione il lavoratore percepirà dall’INPS l’80% della retribuzione comprensiva del rateo di tredicesima. L’importo erogato per ogni ora di cassa integrazione comprende già il pagamento della tredicesima o quattordicesima. La maturazione della tredicesima non è pertanto prevista se le ore di cassa integrazione nel mese sono superiori alla metà delle ore lavorabili;
  • nel caso della cassa integrazione a orario ridotto invece, la tredicesima, o anche la quattordicesima, verrà doppiamente calcolata (due quote) per il calcolo finale sulle ore lavorate (a carico del datore di lavoro), e nell’indennità dell’INPS per la parte delle ore non lavorate. Nel secondo caso quindi tredicesima e quattordicesima sono già comprese nell’importo orario di cassa integrazione o assegno ordinario erogato dal FIS.

Sulla quota spettante al datore di lavoro di tredicesima in caso di cassa integrazione a orario ridotto dell’ultimo punto possiamo fare un esempio di calcolo in rapporto alle ore lavorabili in un mese: supponiamo che siano 160 ore e che il lavoratore sia stato in cassa integrazione per 60 ore e 100 ore abbia lavorato. Il rateo mensile della tredicesima di dicembre, che è 1/12, si otterrà con questo calcolo: 100/160.

Cassa integrazione: il massimale

Come abbiamo accennato la cassa integrazione è pari all’80% della retribuzione anche se bisogna considerare nel calcolo il massimale mensile che ogni anno viene stabilito dall’INPS. L’Istituto ogni anno aggiorna i massimali sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo riscontrata dall’Istat. Nel caso specifico:

  • per una retribuzione fino a 2.159,48 l’indennità di cassa integrazione è di 939,89 netti al mese;
  • per una retribuzione che supera i 2.159,48 lordi al mese il massimo di integrazione è di 1.129,66 euro al mese.

Per i lavoratori che hanno lo stipendio più alto l’integrazione salariale prevista con la cassa integrazione potrebbe anche essere inferiore all’80%. Per il calcolo della tredicesima e della quattordicesima da parte dell’INPS valgono sempre di conseguenza i massimali stabiliti dall’Istituto.

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