Cassa integrazione e permessi 104 sono compatibili? Il calcolo

Teresa Maddonni

28/04/2020

Cassa integrazione e permessi 104 sono compatibili? In un caso sì. Vediamo quale e come fare il calcolo per sapere quanti sono i giorni spettanti sulla base delle indicazioni di INPS.

Cassa integrazione e permessi 104 sono compatibili? Il calcolo

Cassa integrazione e permessi 104 sono compatibili? Cerchiamo di rispondere a questa domanda per quei lavoratori che in questo periodo di emergenza di COVID-19 si trovano in cassa integrazione (ordinaria, in deroga o FIS) e ancora non sanno se potranno usufruire, qualora ne abbiano diritto, dei permessi 104 compresi i 12 giorni extra previsti dal decreto Cura Italia.

Vediamo quindi nel dettaglio, come abbiamo fatto per il congedo parentale e la maternità, quando la cassa integrazione è compatibile con i permessi 104 rifacendoci anche a una vecchia circolare INPS sempre e comunque attuale.

Vedremo inoltre anche il calcolo dei giorni di permesso sulla base della normativa vigente.

Cassa integrazione e permessi 104: ecco quando sono compatibili

Cassa integrazione e permessi 104: vediamo quando sono compatibili. Come sappiamo la Legge ex 104/1992 garantisce ai disabili, ma anche ai familiari che li assistono 3 giorni di permessi retribuiti al mese.

Con il decreto Cura Italia del 17 marzo n.18 ai 3 se ne sono aggiunti 12 di giorni da fruire tra marzo e aprile. Sappiamo anche che in questo periodo molti lavoratori sono in cassa integrazione a causa dell’emergenza COVID-19.

La domanda sulla compatibilità tra permessi 104 e cassa integrazione è pertanto più che lecita. Le due misure sono compatibili, e quindi i permessi 104 sono retribuiti, solo nel caso in cui la cassa integrazione sia a orario ridotto. Pertanto nel caso in cui il lavoratore in CIG ordinaria, in deroga o FIS a orario ridotto voglia fruire dei permessi 104 il numero dei giorni andrà rimodulato sulla base delle ore lavorate come nel part-time verticale.

Per conferma facciamo riferimento alla circolare INPS n.130 del 2017 che riporta come nel caso di riduzione verticale dell’orario di lavoro:

“Il diritto alla fruizione dei predetti tre giorni mensili di permesso ex L. 104/92, è soggetto a riproporzionamento in funzione dell’effettiva riduzione della prestazione lavorativa richiesta secondo i criteri di cui al punto 3.2 della circolare 133/2000 indicati per il part-time verticale (cfr. msg 26411/2009).”

Nel caso invece di cassa integrazione a zero ore, quindi con sospensione completa dell’attività lavorativa (riduzione orizzontale dell’orario di lavoro), non si ha diritto ai permessi ex 104 dal momento che, come per il congedo parentale COVID-19, essendo il lavoratore a casa nulla osta alla facoltà di prendersi cura del familiare disabile.

Dunque chi è in cassa integrazione a zero ore non ha diritto neanche ai 12 giorni extra di permessi 104 retribuiti introdotti dal Cura Italia. Vediamo, nel caso della cassa integrazione a orario ridotto, come si calcolano i giorni di permesso 104.

Cassa integrazione orario ridotto: calcolo giorni di permesso 104

Con la cassa integrazione a orario ridotto è possibile fare un calcolo dei giorni di permesso 104 spettanti e per capire come, sulla base delle indicazioni di INPS che abbiamo sopra illustrato, andiamo a consultare la circolare 133/2000 al punto 3.2 in merito al part-time verticale.

Nella circolare datata sì, ma ancora attuale, è scritto che “il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente” e viene indicata anche la proporzione da effettuale per il calcolo dei giorni di permesso 104.

x : a = b : c (dove «a» corrisponde al numero dei giorni di lavoro effettivi; «b» a quello dei (3) giorni di permesso teorici; «c» a quello dei giorni lavorativi). Come da circolare INPS si riporta un esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni lavorativi teoricamente eseguibili (l’azienda non effettua quindi la «settimana corta»).

Perciò:

  • x : 8 = 3 : 27
  • x = 24 : 27;
  • x = 0,8 (gg. di permesso, da arrotondare a 1).

Nel mese considerato spetterà quindi 1 solo giorno di permesso. Con la cassa integrazione a orario ridotto vale lo stesso calcolo dei permessi 104 riportati nell’esempio.

Aggiungiamo, sempre con l’esempio riportato, i 12 giorni di permesso extra, per il mese di aprile supponiamo che il lavoratore ne prenda 6 che aggiunti ai 3 diventano 9. Eseguiamo il calcolo per il lavoratore in cassa integrazione a orario ridotto:

  • x : 8 = 9 : 27
  • x = 72 : 27;
  • x = 2,7 (giorni di permesso, da arrotondare a 3).

Il calcolo sulla base dell’esempio riportato può essere così effettuato per ogni lavoratore che si trovi in cassa integrazione a orario ridotto sulla base del proprio caso specifico e sapere quanti giorni di permesso retribuiti 104 gli spettano.

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