Dal 18 agosto partono i licenziamenti: ecco in quali casi

Riccardo Lozzi

18/08/2020

A partire dal 18 agosto entrano in vigore norme più flessibili sui licenziamenti. Ecco tutti i casi previsti dalla legge.

Dal 18 agosto partono i licenziamenti: ecco in quali casi

Termina oggi lo stop totale ai licenziamenti. Secondo quanto previsto dal decreto Agosto, infatti, dal 18 agosto ricomincia, seppur molto parzialmente, la possibilità da parte del datore di lavoro di sollevare dall’incarico un proprio dipendente in alcuni casi specifici.

Il blocco dei licenziamenti era stato istituito dal governo lo scorso 17 marzo, in pieno lockdown, e non permetteva in alcun modo la risoluzione di un contratto. Adesso, invece, diventa fondamentale comprendere le eccezioni previste dal decreto e chi ci può rientrare.

Licenziamenti, si riparte: tutti i casi possibili

L’articolo 14 del decreto legge n°104 del 14 agosto 2020 prefigura le 3 circostanze oggettive in cui l’azienda può procedere al licenziamento:

  • Cessazione definitiva dell’attività dell’impresa
  • Incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, in seguito ad un accordo collettivo aziendale e con il singolo lavoratore
  • Fallimento della società con cessazione delle attività

In queste 3 situazioni, quindi, il datore di lavoro può recedere dal contratto con il proprio dipendente.

Se andiamo più nel dettaglio si può aggiungere che, nella prima ipotesi, viene prefigurata la liquidazione dell’intera società. Cioè l’azienda in questione deve chiudere i battenti e non ha la possibilità di proseguire nessuna delle proprie attività.

La seconda circostanza prevede, invece, un accordo con il lavoratore per cessare il rapporto subordinato, senza il quale invece non è possibile procedere. Quest’ultimo potrà godere della Naspi e di un “incentivo all’esodo” pagato dall’azienda stessa.

Nel terzo, infine, i licenziamenti sono possibili in caso di fallimento e chiusura definitiva della società, mentre non sono consentiti in situazione di esercizio provvisorio, a meno che non riguardi un solo un ramo aziendale. In tale ipotesi si potranno, però, licenziare i dipendenti al di fuori di esso.

Altri casi possibili

Secondo alcune interpretazioni, agli scenari illustrati chiaramente nel decreto è possibile aggiungerne altre 3:

  • Licenziamento al termine delle 18 settimane di cassa integrazione
  • Licenziamento al termine dei 4 mesi di esonero contributivo
  • Licenziamento in seguito ad un cambiamento organico aziendale che prevede la chiusura di una branca che coinvolge fino a un massimo di 4 dipendenti e per i quali non è possibile modificare l’orario lavorativo o procedere alla sospensione

Come detto, questi ultimi 3 casi citati sono frutto delle interpretazioni di esperti del settore e, al contrario degli altri, non sono contenuti in maniera oggettiva nel decreto.

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