Docenti e ricercatori all’estero: i vantaggi fiscali per chi torna in Italia

Isabella Policarpio

26 Giugno 2019 - 16:18

I docenti e i ricercatori all’estero che scelgono di tornare in Italia beneficiano di diversi vantaggi fiscali, anche senza iscrizione all’Aire. Vediamo quali.

Docenti e ricercatori all’estero:  i vantaggi fiscali per chi torna in Italia

Lavoratori all’estero, tornare in Italia potrebbe essere più conveniente del previsto, soprattutto per docenti e ricercatori. Infatti, chi sceglie di rientrare beneficia di diverse agevolazioni fiscali, anche senza iscrizione all’Aire.

La detassazione è accessibile ai docenti e ai ricercatori che lavorano e sono residenti all’estero, con specifici requisiti che andremo ad elencare nell’articolo.

Questi benefici fiscali sono previsti dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, dall’articolo 44 del DL n. 78 del 2010, nonché dal Decreto Crescita che sarà approvato in via definitiva tra pochi giorni, il 29 giugno 2019.

In estrema sintesi, le novità fiscali per il rimpatrio dei cervelli all’estero sono:

  • la riduzione dell’imponibile, che passa dal 50% al 70%;
  • condizioni più semplici per l’accesso ai benefici fiscali;
  • estensione delle detrazioni anche ai lavoratori che rimpatriano dal periodo d’imposta in corso fino al 2020;
  • maggiori agevolazione se sono presenti figli minori, per l’acquisto do un immobile in Italia e per il trasferimento in una Regione del Sud.

In questo articolo faremo il punto della situazione sui benefici fiscali per i lavoratori che rientrano in Italia, e su tempi, modi e condizioni per accedere alle agevolazioni, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Agevolazioni fiscali per docenti e ricercatori che rimpatriano: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

La legge italiana prevede diverse agevolazione per i docenti e i ricercatori residenti all’estero che scelgono di rimpatriare. Quello della c.d. “fuga dei cervelli”, infatti, è un grave problema del nostro Paese e la detassazione serve proprio ad incentivarne la risoluzione.

Nello specifico, la legge n. 78 del 31/05/2010 prevede diverse agevolazioni i fini Irap e Irpef.

Per quanto riguarda l’Irap, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo, il 90% delle somme percepite dai docenti e dai ricercatori in possesso di titolo di studio universitario o equiparato residenti all’estero, che hanno svolto attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca o università, per almeno due anni consecutivi, e che tornano a svolgere la loro attività in Italia, cambiano residenza.

Tale agevolazione potrà essere applicata solo a partire dal momento in cui il lavoratore elegge la residenza sul territorio italiano.

Questa agevolazione, già di per sé molto conveniente, viene rinforzata con quanto previsto dal Decreto Crescita: docenti e ricercatori potranno beneficiare della tassazione agevolata anche se non sono iscritti all’Aire (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), in quanto basterà dare prova di aver avuto la residenza all’estero.

Si tratta di una previsione di non poco conto. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha colto subito l’occasione per sottolinearne l’importanza. A tal proposito si allega il testo della risposta ad interpello n. 207 del 25/06:

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 207 del 25/06/2019
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Docenti e ricercatori all’estero, i requisiti per ottenere le agevolazioni

Docenti e ricercatori che rientrano in Italia dopo un periodo all’estero, hanno diritto ai benefici fiscali se rispettano i requisiti seguenti:

  • possesso di diploma di laurea o titolo ad esso equipollente;
  • essere stati stabilmente residenti all’estero, non in maniera occasionale;
  • aver lavorato presso centri di ricerca pubblici o privati o università per non meno di 2 anni consecutivi.

Rientro docenti e ricercatori: agevolazioni anche senza iscrizione all’Aire

Come si è anticipato, docenti e ricercatori che rispettano i requisiti di cui sopra, possono beneficiare delle agevolazioni fiscali anche se non risultano iscritti nei registri dell’Aire. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 204 del 25 giugno 2019:

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 204 del 25/06/2019
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