È legale avere un’arma in Italia? Sì, basta ottenere il nulla osta all’acquisto e alla detenzione per avere legalmente un’arma.
È legale o illegale possedere un’arma in Italia? Stando ai dati, in Italia, il numero totale di licenze di porto d’armi valide è aumentato del 9,6%, negli ultimi sette anni e lo scorso anno le licenze per la difesa personale - le più difficili da ottenere- costituivano l’1,2% del totale.
Secondo la legge, i privati possono avere diversi tipi di armi ma necessitano di particolari permessi che sono classificati in funzione degli utilizzi. La legge, inoltre, prevede una distinzione tra armi improprie o proprie. Nello specifico rientrano nella prima categoria tutti quegli oggetti non progettati per essere utilizzati come armi, ai sensi dell’art. 45 del r.d. 635/1940 (es. corpi contundenti quali mazze, tubi, catene, bulloni, sfere metalliche, martelli, spranghe ma anche armi da taglio come coltelli da cucina o accette).
Mentre sono considerate armi proprie quelle progettati per aggressione o difesa, come armi da fuoco, pugnali o baionette, ai sensi dell’art. 30 del R.D. 773/1931, dividendosi in comuni, sportive, da caccia e da guerra.
Inoltre, secondo la legge (dl 110/1975) solamente le forze dell’ordine e le forze armate possono detenere armi da guerra, ossia di calibro superiore al 12,7 mm automatiche, semiautomatiche o a colpo singolo, con i loro munizionamenti, mentre i civili possono detenere le altre categorie, attraverso apposite licenze.
Un’ultima modifica alla normativa vigente è quella del dm 20/2020 del Ministero dell’Interno, sulle disposizioni per acquisto, detenzione, trasporto e porto di strumenti marcatori da impiegare in attività amatoriali e agonistiche: tra questi vanno menzionate le armi da paintball e da softair.
È legale o illegale avere armi in Italia?
Nulla osta all’acquisto delle armi
Il nulla osta all’acquisto di armi permette di acquistare e detenere armi a qualsiasi titolo per la durata di 30 giorni. Questo viene rilasciato a coloro che necessitano di entrare in possesso di armi o munizioni, consentite dalla legge, ma sono privi di porto d’armi in corso di validità. Il nulla osta non è necessario per chi ha già una licenza valida di porto d’armi. Insomma, in Italia, basta ottenere il nulla osta all’acquisto per avere un’arma.
La suddetta richiesta deve essere fatta con un apposito modulo da consegnare a questure, commissariati di polizia e comandi dei carabinieri direttamente a mano con regolare ricevuta rilasciata dall’ufficio oppure per posta raccomandata con avviso di recapito oppure online tramite Pec, ai sensi dell’art. 35 Tulps. E deve contenere:
- certificazione d’idoneità psico-fisica, rilasciata da Asl di residenza o uffici medico-legali e strutture sanitarie militari e della polizia di stato, previa certificazione anamnestica del medico di famiglia;
- documentazione o autocertificazione di servizio in forze armate o forze di polizia, o certificato d’idoneità al maneggio di armi rilasciato da sezione di Tiro a Segno Nazionale, ottenuto non da più di 10 anni;
- dichiarazione sostitutiva che attesti che l’interessato non sia in condizioni contrarie alla legge o di non essere riconosciuto come obiettore di coscienza ai sensi del d.l. 230/1998 specificando generalità di soggetti conviventi;
- due marche da bollo da 16,00 euro.
Il nulla osta consente di detenere un’arma in casa ma non dà la possibilità di trasportarla fuori da essa. Non è necessario per titolari di porto di pistola o di fucile.
Porto d’armi per difesa personale
Ai sensi dell’art. 42 Tulps, il porto d’armi viene rilasciato a soggetti maggiorenni e con valide ragioni che giustifichino la necessità di detenere armi fuori dalla propria abitazione: con questo è possibile disporle pronte all’uso anche durante il trasporto. A rilasciarlo è il prefetto della provincia di residenza. Al modulo (simile a quello del nulla osta) si dovranno allegare:
- certificazione d’idoneità psico-fisica;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, sul conseguimento delle capacità tecniche previste dall’art. 8, comma 4, del d.l. 110/1975;
- attestazione pagamento di tasse di concessione governative e/o stampati, con ricevuta di pagamento tassa di concessioni governative, da 115,00 euro e ricevuta di pagamento del libretto, valido 5 anni e da 1,27 euro, da pagare al primo rilascio e al rinnovo;
- due fototessere, a capo scoperto e su sfondo chiaro;
- due marche da bollo, per istanza e provvedimento, da 16,00 euro;
- documentazione comprovante necessità dell’interessato di essere armato;
- dichiarazione sostitutiva di condizioni idonee alla legge o di non essere riconosciuto come obiettore di coscienza specificando generalità di soggetti conviventi;
Dalla validità annuale, per rinnovare il porto d’armi occorre presentare richiesta prima della sua scadenza.
Come ottenere una licenza di caccia?
Ai sensi dell’art. 43 Tulps, la licenza di caccia autorizza l’utilizzo del fucile da caccia durante le stagioni venatorie. Al modulo si dovrà allegare:
- certificazione d’idoneità psico-fisica da Asl o uffici medico-legali e strutture sanitarie militari o di polizia; va richiesta almeno 90 giorni prima della domanda della licenza;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione sul conseguimento delle capacità tecniche previste dall’art. 8, comma 4, del d.l. 110/1975; non è richiesta in caso di rinnovo;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione sull’abilitazione all’esercizio venatorio prevista dall’art. 22 del d. 157/1992;
- attestazione pagamento tasse di concessione governative e/o stampati, con tassa concessione governativa, da 168,00 euro + addizionale 5,16 euro ai sensi dell’art. 24 dl 157/1992;
- tassa concessione regionale, fissata annualmente dalle singole regioni;
- ricevuta pagamento libretto, valido 6 anni e da 1,27 euro, da pagare al primo rilascio e al rinnovo;
- due fototessere, a capo scoperto e su sfondo chiaro, da ripresentare poi a rinnovo libretto;
- due marche da bollo, per istanza e provvedimento, da 16,00 euro;
- dichiarazione sostitutiva di condizioni idonee alla legge o di non essere obiettore, specificando generalità di soggetti conviventi.
La licenza di caccia ha validità 6 anni, ma è rinnovata automaticamente al pagamento annuale della tassa di concessione governativa.
Come ottenere una licenza sportiva?
Disciplinata dall’ultima modifica del dm 20/2020, la licenza sportiva consente di utilizzare fucili a canna liscia per attività agonistiche e amatoriali di tiro a volo e a segno. Tali armi dovranno essere scariche, caricabili solo durante l’attività sportiva. Necessita iscrizione a una sezione di tiro di federazione sportiva affiliata al Coni ed è rilasciata dal prefetto provinciale.
Alla procedura di richiesta, stessa a quella per altre licenze, occorre allegare:
- certificazione d’idoneità psico-fisica da ASL o uffici medico-legali e strutture sanitarie militari o di polizia;
- dichiarazione sostitutiva sul conseguimento delle capacità tecniche necessarie;
- attestazione pagamento libretto, valido 5 anni e da 1,27 euro;
- due fototessere, a capo scoperto e su sfondo chiaro, da ripresentare a rinnovo libretto;
- due marche da bollo, da 16,00 euro, per istanza e provvedimento;
- dichiarazione sostitutiva di condizioni idonee alla legge o di non essere obiettore, specificando generalità di soggetti conviventi.
La licenza sportiva è valida per 5 anni, con rinnovo da effettuare prima della scadenza senza le suddette dichiarazioni d’idoneità.
Come ottenere una licenza da collezione?
Disciplinata dall’art. 10 dl 110/1975, la licenza da collezione consente la detenzione in casa di armi particolari o risalenti all’antichità. Può essere per le Armi comuni da sparo, lunghe o corte, per numero superiore a 3 e per le Armi antiche, artistiche o rare, ad avancarica realizzate prima del 1890, per numero superiore a 8.
In entrambi i casi, non è consentito detenere munizioni. Richiedibile con la medesima procedura di altre licenze, necessita in allegato di: due contrassegni telematici da 16,00 euro, uno per richiesta e uno per licenza di certificazione idoneità psico-fisica da Asl o uffici medico-legali e strutture sanitarie militari o di polizia; ad eccezione della licenza d’armi antiche, va ripresentata ogni 5 anni ai sensi del dl 104/2018 e di dichiarazione sostitutiva condizioni idonee alla legge o di non essere obiettore, con generalità soggetti conviventi dal carattere permanente, non necessita di rinnovo.
È legale avere un coltello?
Tutti i coltelli, a prescindere dalle loro dimensioni, lunghezza e forma sono considerati un’arma. Alcuni di questi però, come i pugnali, sono considerati un’arma propria, ossia strumenti nati con il preciso scopo di offendere: ferire o uccidere. Altri invece, come i coltelli da cucina, sono considerati un’arma impropria, ossia strumenti che nascono con uno scopo diverso da quello di offendere ma che, se usati in determinate circostanze, possono ugualmente costituire un pericolo.
Diciamo subito che il coltello considerato arma propria non può mai essere portato al seguito. Quindi, non si può uscire di casa con un coltello con la lama su entrambi i lati poiché equivarrebbe a uscire con una pistola e per farlo bisogna avere il porto d’armi. Chi viene trovato con un coltello di questo tipo in auto o nel taschino rischia una denuncia per il reato di porto abusivo di armi e l’arresto fino a 18 mesi.
Viceversa, si può uscire di casa con un coltello considerato arma impropria ma solo a condizione che si abbia una valida ragione. Si può portare un coltello “arma impropria” se si è un artigiano, un operaio o un campeggiatore e la lama serve a tali scopi. Quindi, è legittimo avere al seguito un coltellino svizzero se ci si trova in un bosco per una scampagnata, ma non invece se si va al bar o allo stadio.
È legale avere lo spray al peperoncino?
Per essere legale lo spray al peperoncino deve soddisfare le condizioni indicate nel decreto ministeriale n. 103 del 2011 e cioè la bomboletta - venduta sigillata con etichetta circa le informazioni del produttore - non deve superare i 20 ml, la miscela nebulizzata deve ssere a base di Oleoresin Capsicum, la gettata dello spray non deve superare i 3 metri e non deve contenere sostanze infiammabili e corrosive.
Se non soddisfa le condizioni indicate dal decreto ministeriale è da considerarsi illegale e il suo utilizzo può avere delle conseguenze anche gravi. Ad esempio, qualora uno spray al peperoncino non a norma provocasse danni a una persona, si può essere accusati del reato di Getto pericoloso di cose (ex articolo 674 del Codice penale) o, peggio ancora, di lesioni personali (ex articolo 582 del Codice penale). Lo stesso vale per chi utilizza lo spray al peperoncino per offendere e non per legittima difesa.
È legale avere un tirapugni?
Quanto al tirapugni, la legge lo assimila ad un’arma propria, nella categoria delle armi bianche che, come abbiamo visto, sfruttano abilità e forza fisica individuale, per recare offesa e produrre lesioni. Pertanto, è illegittimo uscire di casa con un tirapugni, anche se per difesa, a meno che ovviamente non si abbia il porto d’armi. E questo perché nel nostro ordinamento non è ammessa la difesa preventiva.
A confermare tale indirizzo è una recentissima sentenza della Cassazione. Per i giudici, il tirapugni è un’arma a tutti gli effetti (vedi Sentenza di Cassazione n. 23840 del 17.06.2021)
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