Licenziamento per scarso rendimento

Simone Micocci

18 Ottobre 2018 - 14:08

Lo scarso rendimento può essere motivo di licenziamento, ma solo quando sussistono determinate condizioni: vediamo quali sono.

Licenziamento per scarso rendimento

Tra le motivazioni che giustificano il datore di lavoro a licenziare il dipendente c’è quella dello scarso rendimento. La scarsa produttività del lavoratore, infatti, può portare al licenziamento per scarso rendimento che rientra nel concetto di licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Ci sono dei casi, però, in cui lo scarso rendimento è imputabile a cause indipendenti dalla volontà del lavoratore e per questo si parla di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dal momento che è l’azienda ad aver perso interesse alla prestazione lavorativa.

Sul concetto di “rendimento” e su quando questo si può definire talmente “scarso” da legittimare il licenziamento è intervenuta più volte la Corte di Cassazione la quale ha fatto chiarezza su quali sono le fattispecie in cui l’azienda può interrompere unilateralmente il rapporto di lavoro per scarsa produttività di un proprio dipendente.

Vediamo quindi in quali casi si parla di scarso rendimento del dipendente e quando il licenziamento rientra nel concetto di giustificato motivo oggettivo o in quello del giustificato motivo soggettivo.

Cosa si intende per scarso rendimento?

Con rendimento si intende quella misura con cui una persona assolve alle proprie funzioni e - nell’ambito lavorativo - ai compiti professionali. Per valutare il rendimento, quindi, si tiene conto del risultato raggiunto nell’attività svolta dal lavoratore in un determinato periodo di tempo.

Visto quanto appena detto possiamo definire come “scarso rendimento” la condotta del dipendente che non adempie ai propri compiti professionali con l’adeguata diligenza. Insomma, il dipendente che - o per scarso impegno o per motivi indipendenti dalla propria volontà - non ha mantenuto il rendimento sperato non raggiungendo un risultato sufficiente secondo i parametri prestabiliti dall’azienda.

Tuttavia, non tutti i casi di scarso rendimento giustificano il licenziamento del dipendente; come precisato dalla Cassazione, infatti, per esserci i presupposti per il licenziamento per scarsa produttività devono sussistere determinate condizioni.

Licenziamento per scarso rendimento: motivi soggettivi

Mettiamo il caso che lo scarso rendimento sia motivato dal fatto che il dipendente per sua stessa volontà non abbia messo il massimo dell’impegno nell’assolvere i propri compiti professionali, raggiungendo così un risultato inadeguato e insufficiente.

A tal proposito, la Corte di Cassazione in più riprese - ad esempio nella sentenza 14310/2015 - ha dichiarato che il licenziamento per scarso rendimento è possibile solo quando sono individuabili dei parametri con i quali accertare che la prestazione del lavoratore viene effettuata secondo una diligenza e una professionalità media.

Solo quando è possibile accertare un discostamento dai suddetti parametri, e di conseguenza una scarsa esecuzione della prestazione lavorativa, il licenziamento è legittimo, ma solo quando sussistono le seguenti condizioni:

  • il risultato atteso deve essere inferiore rispetto alla media delle prestazioni rese dai lavoratori con stessa qualifica e mansioni;
  • lo scarto tra il risultato ottenuto dal dipendente in esame e quello del resto del personale deve essere “particolarmente rilevante”;
  • lo scarso rendimento deve essere imputabile al lavoratore e non a fattori organizzativi o socio-ambientali;
  • per procedere con il licenziamento non si deve prendere in considerazione il rendimento avuto in un solo arco temporale. Il singolo episodio, infatti, non legittima l’interruzione del rapporto di lavoro. La condotta censurabile, quindi, deve essere reiterata e deve fare riferimento ad un arco temporale significativo.

In merito a quest’ultimo punto è intervenuto anche il Tribunale di Milano con la sentenza dell’8 ottobre del 1994 con la quale i giudici hanno stabilito che prima di poter licenziare un dipendente per scarso rendimento l’azienda debba inviargli una lettera di contestazione chiedendogli di mettere maggiore impegno e diligenza nello svolgimento delle proprie attività. Solo in caso di scarso rendimento reiterato, quindi, si potrà disporre il licenziamento che in questa fattispecie rientra nel concetto di giustificato motivo soggettivo.

Licenziamento per scarso rendimento: motivi oggettivi

Lo scarso rendimento può dipendere dal poco impegno che il dipendente mette nello svolgimento delle sue azioni ma anche dalle assenze reiterate. Ad esempio, qualora una malattia costringa il dipendente ad assentarsi dal posto di lavoro questo ovviamente non potrà raggiungere gli obiettivi prefissati dall’azienda.

Lo stato di malattia è indipendente dalla volontà del dipendente, tuttavia questo può essere comunque soggetto al licenziamento per scarso rendimento che però in questo caso rientra nel concetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Come indicato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 1341 del 4 settembre 2014, le assenze reiterate “incidono negativamente sulla produzione aziendale e sulle esigenze organizzative e funzionali dell’impresa”. È l’azienda quindi che perde interesse nei confronti dell’attività lavorativa del proprio dipendente ed è per questo che può disporre il licenziamento anche qualora lo scarso rendimento non dipenda dalla volontà del lavoratore bensì da motivi oggettivi.

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