Modifica delle condizioni di separazione: quando e come è possibile?

Isabella Policarpio

21 Giugno 2019 - 13:34

Modificare le condizioni di separazione è sempre possibile. Ecco quando, come e a chi rivolgersi.

Modifica delle condizioni di separazione: quando e come è possibile?

Si possono modificare le condizioni di separazione? A questa domanda dobbiamo dare una risposta affermativa.

Infatti, le condizioni stabilite nella sentenza di separazione o nel provvedimento di omologazione (in caso di separazione consensuale) possono essere modificate in ogni momento, se ci sono dei giustificati motivi.

Le modifiche possono riguardare gli accordi economici, l’assegnazione della casa o la gestione dei figli minori.

Come si procede alla modifica delle condizioni di separazione? Gli ex coniugi possono scegliere tra: negoziazione assistita con l’avvocato; istanza in Tribunale; dichiarazione davanti al Sindaco.

Modifica delle condizioni di separazione: quando è possibile?

Quando ricorrono giustificati motivi, ciascuno degli ex coniugi può chiedere al giudice di modificare le condizioni della separazione. Il caso maggiormente diffuso di modifica delle condizioni, riguarda sicuramente l’ammontare dell’assegno di mantenimento che può essere revisionato se ci sono sensibili cambiamenti economici del beneficiario o di colui che è tenuto ad erogarlo.

Ad esempio, se le condizioni economiche del beneficiario migliorano notevolmente, l’ammontare dell’assegno sarà diminuito, invece, se a migliorare è la posizione economica dell’obbligato, l’assegno di mantenimento può essere aumentato.

Vi sono anche altre circostanze che giustificano la revisione delle condizioni di separazione:

  • la sopravvenienza di nuovi oneri familiari, come la nascita di un nuovo figlio;
  • la convivenza more uxorio del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento;
  • il licenziamento, le dimissioni o il fallimento di uno dei due coniugi;
  • l’insorgere di una malattia grave.

Modifica delle condizioni di separazione: come si procede?

Per modificare le condizioni di separazione, i coniugi hanno diverse possibilità: rivolgersi al Tribunale competente con apposita istanza; negoziazione assistita in presenza dell’avvocato o davanti al Sindaco.

Se si sceglie di procedere tramite Tribunale, la parte o le parti congiuntamente che desiderano modificare le condizioni devono presentare apposita istanza presso il Tribunale competente. Sarà il giudice a valutare se ci sono le condizioni per procedere alla modifica di quanto precedentemente stabilito.

Invece, si ricorre alla negoziazione assistita per mezzo di avvocato quando i coniugi non sono in disaccordo tra loro e sono disposti ad attuare una soluzione di compromesso. Questo accordo produce gli stessi effetti del provvedimento del giudice, anche senza bisogno dell’omologazione da parte del giudice.

Maggiori dettagli su Separazione e divorzio con negoziazione assistita: come funziona?

Infine, un altro modo, sicuramente più rapido ed economico, di modificare le condizioni di separazione è rivolgersi al Sindaco, in qualità di pubblico ufficiale.

Qui i coniugi possono scegliere se procedere da soli o con l’ausilio di un avvocato. Precisiamo però che davanti al Sindaco non è possibile modificare i patti patrimoniali.
Anche in questo caso, la modificazione produce effetto anche senza omologa del giudice.

Non si può ricorrere alla modifica davanti al Sindaco:

  • in presenza di figli minori;
  • in presenza di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap o economicamente non autosufficienti.

Maggiori dettagli in Divorzio in Comune davanti al Sindaco

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