Poste: è valida la notifica di consegna a un estraneo

Maria Stella Rombolà

06/07/2018

Il postino può consegnare raccomandate a una terza persona diversa dal destinatario se non lo trova in casa; in questo caso la notifica non è annullabile purché sussistano alcune condizioni.

Poste: è valida la notifica di consegna a un estraneo

Spesso capita che la notifica di consegna della posta venga fatta a una persona diversa dal destinatario e che questi possa essere anche un estraneo.

La questione è abbastanza semplice quando si tratta di consegne ufficializzate dal postino a un familiare o al portiere dello stabile ma si complica quando a ricevere la notifica sia un estraneo del diretto interessato.

Generalmente la procedura di notifica e quindi la consegna degli atti tributari è regolata dalla stessa normativa prevista dal codice di procedura civile e il postino può consegnare la notifica anche a un soggetto terzo in caso di assenza dell’interessato, ma in questo caso ci sono delle regole precise da rispettare per chi effettua la consegna e una distinzione da farsi.

Consegna a terzi

Il postino può a norma di legge procedere alla consegna della notifica a una persona diversa dal destinatario se non trova il diretto interessato a causa di una sua momentanea assenza. In particolare può consegnare la raccomandata ad uno dei soggetti elencati di seguito:

  • persona di famiglia che convive anche temporaneamente con il destinatario;
  • persona addetta alla casa;
  • persona al servizio del destinatario;
  • portiere dello stabile o persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo, in mancanza dei precedenti.

La Cassazione ha chiarito che la notifica può essere consegnata rispettando in modo preciso il suddetto ordine di consegna alle varie persone: il mancato rispetto di tale ordine è causa di nullità sanabile della notifica stessa.

In ogni caso l’agente postale ha il dovere di far firmare al consegnatario l’avviso di ricevimento della raccomandata come prova dell’avvenuta notifica che riporti l’indicazione del ruolo che la persona ricopre. Tanto basta perché la consegna abbia valore a tutti gli effetti: non serve più come avveniva un tempo dare immediata notizia al destinatario tramite la cosiddetta Can (Comunicazione di avvenuta notifica) cancellata dalla legge di bilancio del 2018.

Notifica ad estraneo

Se il postino non trovando in casa il diretto interessato incontra il vicino che si rende disponibile a prendere in consegna la raccomandata per conto di questi può consegnargliela senza rischiare che la notifica sia nulla.

In merito infatti si è espressa la Cassazione che ha dichiarato valido l’accertamento fiscale consegnato a chiunque si dichiara titolato a riceverlo e firma la ricevuta, anche se non ha rapporti diretti con il contribuente. La sentenza si basa in particolare su quanto espressamente chiarito dal codice:

In assenza del destinatario la copia dell’atto da notificare può essere consegnata a persona di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio o all’azienda purché abbia almeno 14 anni e non sia palesemente incapace di intendere e volere”.

Da questo risulta evidente che basta che la presenza del consegnatario non sia meramente occasionale o temporanea: sostanzialmente se una persona dichiara di essere legittimata a ricevere la posta per conto di un’altra la notifica si presume valida, sebbene resti sempre possibile provare il contrario ossia dimostrare di non aver mai ricevuto l’atto dall’estraneo.

Impugnazione dell’atto

Il destinatario dell’atto può contestare di non aver ricevuto l’atto fornendo la prova dell’inesistenza di un rapporto con il consegnatario ma chi impugna una notifica e dice di non averla mai ricevuta sta dichiarando al contempo il contrario perché per contestarla deve esserne venuto a conoscenza e quindi averla in qualche modo ricevuta.

In questo caso al destinatario della cartella conviene ricorrere al giudice solo dopo aver ricevuto un successivo atto, probabilmente un pignoramento, avviando un “atto presupposto”, ossia un giudizio di impugnazione per difetto di notifica della precedente diffida.

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