Riciclaggio: definizione e disciplina

Isabella Policarpio

6 Maggio 2019 - 08:28

Il riciclaggio è commesso da chi occulta la provenienza illecita di denaro e altri beni. Disciplina, sanzioni e aggravanti.

Riciclaggio: definizione e disciplina

Il riciclaggio è il delitto previsto dall’articolo 648-bis del Codice penale ed indica la condotta di chi sostituisce o trasferisce denaro o altri beni per occultarne la provenienza illecita. Si tratta di un reato difficile da delimitare perché spesso concorre con altri reati come il favoreggiamento e la ricettazione, con i quali si accavalla e si confonde.

È punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con una multa che oscilla tra i 5.000 e i 25.000 euro. Tuttavia la legge prevede che la pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto punito con la detenzione inferiore a 5 anni. Al contrario, la pena è aumentata se il fatto viene posto in essere durante l’esercizio di un’attività lavorativa.

L’incriminazione del riciclaggio ha lo scopo di intensificare la lotta alla criminalità organizzata e tutelare sia l’aspetto patrimoniale che l’interesse pubblico alla corretta amministrazione della giustizia.

Vediamo tutti i dettagli della disciplina.

Qual è il bene giuridico protetto?

Il riciclaggio è il reato che comprende tutte le operazioni poste in essere per occultare il denaro, i beni o altre utilità di provenienza illecita, allo scopo di far perdere ogni traccia della loro origine delittuosa.

Si tratta di un reato “plurioffensivo” perché lede più beni giuridici contemporaneamente: investe l’ambito patrimoniale, l’interesse all’accertamento dei fatti, inquina l’economia ed il mercato, destabilizza l’affidabilità degli intermediari finanziari e falsa gli equilibri della libera concorrenza.

In sintesi, il riciclaggio è una fattispecie di reato caratterizzata da molteplici scopi di natura politica e criminale, per questo i beni giuridici tutelati sono:

  • la corretta amministrazione della giustizia;
  • l’ordine pubblico;
  • l’ordine economico.

Vediamo ora gli altri elementi del reato.

Elemento soggettivo ed elemento oggettivo

Secondo il diritto penale, l’elemento soggettivo (cioè l’atteggiamento psicologico con il quale si compie il reato) è il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di compiere i comportamenti volti a sostituire o trasferire i proventi illeciti.

Per quanto riguarda l’elemento oggettivo del reato, cioè la modalità in cui viene compiuto, l’articolo 648-bis del Codice penale prevede due gruppi di condotte:

  • sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità che provengono dal delitto non colposo;
  • compimento di altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa.

Sottolineiamo che, affinché il riciclaggio si realizzi, il denaro o gli altri beni devono necessariamente provenire da altri delitti, a prescindere dalla loro natura, che può essere tributaria, finanziaria e anche societaria.

Consumazione del reato

Il riciclaggio è un reato di tipo “istantaneo” e si considera consumato con il compimento delle condotte prescritte nell’articolo 648-bis, quindi con la sostituzione, il trasferimento e ogni altra condotta idonea ad occultare il denaro o altri beni di origine delittuosa.

Se il riciclatore commette il reato avvalendosi di un conto corrente, il riciclaggio si considera commesso ogni volta che il soggetto agente compie un prelievo, un versamento ed ogni altro tipo di trasferimento di denaro da un conto corrente ad un altro.

Per il riciclaggio la legge commina la pena detentiva da 4 a 12 anni e la multa che va da un minimo di 5.000 ad un massimo di 25.000 euro.

Mentre, per quanto riguarda la prescrizione, esso si prescrive dopo 12 anni, che decorrono dalla data in cui è stato effettuato il singolo prelievo o trasferimento documentabile o identificabile.

Argomenti

# Reato

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