Si può licenziare una categoria protetta?

Isabella Policarpio

23 Settembre 2019 - 09:42

Anche le categorie protette possono essere licenziate. In quali casi e in che percentuale lo ha stabilito la Cassazione. Qui i dettagli.

Si può licenziare una categoria protetta?

I soggetti che rientrano nelle “categorie protette” hanno un canale preferenziale di assunzione, in ragione della loro invalidità. Tuttavia anche questi dipendenti possono essere licenziati come gli altri.

Sulla questione si è espressa la Corte di Cassazione, la quale ha determinato i casi in cui il datore di lavoro può legittimamente licenziare il dipendente disabile, invalido, cieco o sordomuto; precisamente in caso di riduzione del personale, quindi di licenziamento giustificato da motivazioni economiche, giusta causa e giustificato motivo oggettivo e soggettivo. In altre parole, anche alle categorie protette si estendono le previsioni che valgono per gli altri dipendenti.

In questo articolo vedremo chi rientra tra le categorie protette, su chi grava l’obbligo di assunzione e come funziona il licenziamento.

Chi sono le categorie protette: legge 68/1999

Le categorie protette sono i soggetti disabili cui la legge riserva particolari tutele nell’ambito del diritto del lavoro. Per queste persone, infatti, l’inserimento nel mondo del lavoro è più difficoltoso, di conseguenze è stato necessario prevedere un testo di legge ad hoc che ne promuovesse l’integrazione professionale; si tratta della legge 68 del 12 marzo 1999.

Il testo prevede diversi servizi d’inserimento mirato, previa valutazione caso per caso delle capacità lavorative di ciascuno. Per beneficiare del canale di collocazione preferenziale offerto, bisogna rientrare in una di queste categorie:

  • invalidi fisici o psichici o portatori di handicap con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • invalidi da lavoro con invalidità superiore al 33%;
  • invalidi di guerra, civili o per servizio;
  • non vedenti o persone con una vista non superiore a un grado a entrambi gli occhi;
  • sordomuti dalla nascita o comunque da prima dell’apprendimento della lingua;
  • vittime di delitti di criminalità organizzata e terrorismo.

Lo status di invalido deve essere certificato da un’apposita commissione della Asl, la quale deve anche indicare gli accertamenti successivi e periodici necessari. Invece se l’invalidità è dovuta a un incidente sul posto di lavoro occorrerà il certificato dell’Inail.

Chi deve assumere le categorie protette?

L’obbligo di assumere soggetti che rientrano nelle categorie di cui sopra dipende dalle dimensioni aziendali e grava sia sulle imprese pubbliche che private. Precisamente la legge 68/1999 prevede i numeri seguenti:

  • per aziende da 15 a 35 dipendenti almeno un soggetto deve appartenere alle categorie protette;
  • per azienda da 36 fino a 50, almeno due;
  • per azienda con più di 50 dipendenti, almeno il 7% del totale (ovvero i dipendenti con contratto a tempo indeterminato) deve appartenere a una categoria protetta.

Licenziare un categoria protetta: quando è possibile

Si può pensare che le categorie protette, essendo soggetti svantaggiati, non possano essere licenziati come tutti gli altri dipendenti. In realtà non è così e a ribadirlo è stata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28426 del 2013.

I giudici supremi compiono un bilanciamento tra la tutela dei soggetti con inferiore capacità lavorativa e gli interessi dell’azienda; in particolare essi stabiliscono che si possa procedere al licenziamento di una categoria protetta in caso di:

  • licenziamento per giustificato motivo soggettivo, anche in caso di un aggravamento della patologia già esistente tale da ridurre al minimo la capacità lavorativa.

Il datore di lavoro può licenziare una categoria protetta anche per riduzione del personale, ma solo se il numero dei dipendenti rimasti sia inferiore alla quota di riserva di cui sopra prevista ex lege.

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