La violazione di domicilio è l’introduzione coatta nei luoghi in cui si svolge la vita privata della vittima. Il reato è aggravato quando il colpevole è armato o agisce con violenza. Disciplina e limiti della legittima difesa.
L’articolo 614 del Codice Penale disciplina il reato di violazione di domicilio, ovvero l’illegittima introduzione nel domicilio altrui o nei luoghi ad esso equiparabili. La norma ha il fine di tutelare sia l’integrità del domicilio, dove si svolge la vita privata della vittima, sia l’integrità fisica e morale di chi vive in casa.
Nel 2006, la legge ha esteso la disciplina della legittima difesa anche alle ipotesi di violazione di domicilio, ma solo quando sono rispettati i requisiti di attualità del pericolo e proporzionalità dell’offesa.
Chi è vittima di violazione di domicilio può comunicare il fatto alle autorità competenti attraverso la querela, indicando come e quando sono avvenuti i fatti con tutti i dettagli possibili.
Cos’è la violazione di domicilio: l’articolo 614 del Codice Penale
Per violazione di domicilio si intende l’introduzione coattiva di un soggetto all’interno del domicilio altrui o di un altro luogo ad esso equiparabile. Il reato in questione è disciplinato dall’articolo 614 del Codice Penale, che recita:
“Chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”
La ratio della disposizione è la tutela dei luoghi in cui si svolge la vita privata dei cittadini. Infatti, i luoghi di dimora non vanno intesi solo nella loro materialità, ma anche come protezione dei beni e delle persone vi sono presenti.
In altre parole, il nostro ordinamento riconosce la tranquillità e la sicurezza dei luoghi di privata dimora come una estrinsecazione della libertà individuale.
L’articolo in questione prevede anche delle circostanze aggravanti, che sono:
- quando il fatto è commesso con violenza su cose o persone;
- quando il colpevole è palesemente armato.
In questi casi la pena prevista è la detenzione da 1 a 5 anni.
Casi di legittima difesa
Il reato di violazione di domicilio spesso si scontra con l’eccesso di legittima difesa delle persone chi vivono nell’immobile violato.
Infatti, con la legge n. 59 del 12 febbraio 2006 la legittima difesa è stata estesa nei confronti di chi viola il domicilio. Tuttavia essa è legittima solo quando soddisfa il requisito della proporzionalità con l’offesa ricevuta, perché lo scopo della previsione è rafforzare il diritto di autotutela del privato cittadino senza sfociare in una reazione eccessiva.
Pertanto la legittima difesa trova giustificazione solo quando l’offesa è attuale ed è impossibile da contrastare se non con le armi o l’uso della forza. Quindi, la legittima difesa in caso di violazione di domicilio è giustificata solo quando non vi sia la desistenza del colpevole e sussista in concreto il pericolo per l’incolumità fisica dell’aggredito o delle altre persone che si trovano nel domicilio.
La querela per violazione di domicilio: modi e termini
Chi è vittima di violazione di domicilio può presentare una querela presso gli uffici delle Forze dell’ordine (polizia, carabinieri, polizia giudiziaria), in questa sede la persona offesa deve indicare le proprie generalità, le modalità in cui è avvenuto il fatto e, soprattutto, dichiarare la volontà di perseguire il reato.
La dichiarazione deve includere le informazioni relative all’autore del fatto e la presenza di eventuali prove che lo dimostrino. Infine, la querela deve recare la firma del querelante a pena di improcedibilità dell’azione penale.
La querela può essere presentata sia in forma scritta che orale. In quest’ultimo caso è il pubblico ufficiale a redigere il verbale per la querela, che va comunque sottoscritto dalla vittima.
Quando la querela viene presentata direttamente dalla persona offesa, l’autorità che la riceve, che ricordiamo essere o il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, deve attestare:
- data;
- luogo della presentazione;
- identità del soggetto.
Dopodiché l’atto viene trasmesso all’ufficio del Pubblico Ministero che procede con la verifica dei fatti.
La querela è sottoposta ad un termine: va presentata entro 3 mesi dal giorno in cui la vittima viene a conoscenza del fatto costituente reato.
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