Auto in prestito, chi paga l’assicurazione e cosa succede in caso di incidente

Ilena D’Errico

27 Gennaio 2024 - 22:02

Chi paga l’assicurazione se l’auto viene data in prestito e cosa succede in caso di incidente? Ecco cosa c’è da sapere.

Auto in prestito, chi paga l’assicurazione e cosa succede in caso di incidente

Anche se l’auto è un bene molto personale, capita spesso di darla in prestito, soprattutto tra familiari per evitare i costi relativi all’acquisto e alla manutenzione di più veicoli, ma anche tra amici in caso di necessità. Prestare l’auto non è certo vietato, ma è bene conoscere in anticipo quali sono le regole riguardo all’assicurazione e cosa succede in caso di incidente.

Incidente con l’auto in prestito, cosa rischia il proprietario

Il proprietario dell’auto è responsabile del proprio veicolo e di conseguenza anche dai danni da esso provocati. Questo significa che anche se durante l’incidente era un’altra persona a guidare il mezzo è sempre sul proprietario che ricade la responsabilità civile, a meno che possa provare che gli è stata sottratta l’auto contro il proprio volere.

Di conseguenza, per i danni a terzi è la compagnia assicurativa del proprietario del veicolo a farsi carico del risarcimento, e non quella (eventuale) del conducente effettivo. Per quanto riguarda i danni tra le parti, vigono le medesime regole che si basano sulla responsabilità del sinistro, ma tenendo presente che la responsabilità ricade sul proprietario e sulla relativa assicurazione.

Anche gli effetti sulla classe di merito si ripercuotono sul proprietario anziché sul conducente, così come le conseguenze in caso di veicolo non assicurato. Si precisa, però, che il proprietario che ha subito l’aumento della classe di merito ha la possibilità di agire contro il conducente per ottenere un risarcimento. Ciò non ha effetto sull’aumento della classe di merito, ma - se il giudice lo ritiene - compensa il danno da essa subito.

Nell’ipotesi in cui l’incidente sia stato causato dall’altro conducente, cioè non quello con l’auto in prestito, il proprietario otterrà il risarcimento per i danni al veicolo, mentre al conducente verrà liquidato il risarcimento per i danni fisici riportati. Entrambi spettano all’assicurazione del proprietario del veicolo, che poi si rivale sulla compagnia della parte responsabile.

Attenzione, quindi, se la polizza assicurativa prevede delle limitazioni, ad esempio concedendo la guida del veicolo soltanto all’intestatario e ai suoi familiari o chiedendo la “guida esperta”. In questo caso, se la persona che guidava al momento dell’incidente non risponde ai requisiti, la compagnia è comunque tenuta al risarcimento ma ha diritto di rivalersi contro il proprio assicurato per la restituzione dei soldi.

Nessun rischio, invece, per quanto concerne eventuali reati commessi dal conducente alla guida dell’auto prestata. La responsabilità penale è sempre personale, ma il proprietario che non ha appurato adeguatamente l’affidabilità del conducente può subire la confisca del mezzo.

Chi paga l’assicurazione per l’auto prestata

Abbiamo detto finora che la responsabilità del veicolo ricade sul proprietario, dunque è facile intuire che anche l’obbligo di assicurarlo e pagare la compagnia ricadono sul titolare. Questo, però, vale soltanto finché si tratta di prestiti temporanei oppure l’auto viene condivisa tra familiari conviventi.

Per prestare l’auto a una persona diversa dai familiari conviventi bisogna infatti registrare il comodato d’uso gratuito presso la Motorizzazione civile - se il prestito dura più di 30 giorni - e ottenere l’apposito tagliando di intestazione temporanea. In questi casi, la disciplina che riguarda la polizza assicurativa cambia, poiché il beneficiario del comodato è tenuto al pagamento dell’assicurazione.

Bisogna quindi recarsi presso la compagnia assicurativa e stipulare una polizza nuova con l’intestazione temporanea del comodato, seguendo però il profilo di rischio del proprietario. Le parti, peraltro, possono prevedere fra loro diversi accordi per tutelarsi dagli inconvenienti e dividere le spese relative alla manutenzione del veicolo.

Nessun accordo privato è opponibile al terzo o all’assicurazione, ma resta valido tra comodatario e beneficiario. Per esempio, è possibile stabilire che debba essere quest’ultimo a pagare la differenza di costo in caso di aumento della classe di merito e così via.

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