Chi non può ereditare?

Ilena D’Errico

28 Gennaio 2023 - 23:03

Chi è che non può ereditare secondo l’ordinamento italiano: quando si applicano l’indegnità a succedere e le disposizioni del testamento.

Chi non può ereditare?

Nonostante spesso ci si chieda chi può ereditare, solo in pochi si pongono delle domande sul quesito contrario: ci sono delle persone che non possono ereditare? Anche se può sembrare strano, infatti, il nostro ordinamento prevede una pesante sanzione per alcuni gravi comportamenti, cioè l’indegnità a succedere. Quest’ultima impedisce di fatto agli eredi di ricevere l’eredità, a meno che il defunto decida di reintegrarli con un testamento successivo alla sentenza.

Diseredati o indegni: quando non si può ereditare

Di norma, una parte del patrimonio del defunto è detta quota disponibile. Si tratta della porzione di eredità che il defunto può riconoscere a chiunque preferisca, senza tener conto di legami parentali o affettivi. La parte restante dell’eredità è invece formata dalle quote di legittima, cioè parti dell’eredità che spettano di diritto a una serie di eredi. Questa previsione legale deve essere rispettata anche dal testamento, in quanto gli eredi hanno diritto a impugnarlo in caso contrario. Alcuni eredi, tuttavia, possono essere esclusi dalla successione anche dal testamento stesso. Si tratta, ad esempio, dei fratelli e dei loro discendenti.

Un’altra categoria di eredi è invece formata dai cosiddetti eredi necessari (o legittimari) ai quali non può essere negata una determinata quota ereditaria. O meglio, la semplice volontà del defunto non può farlo. In parole più semplice diseredare un figlio, un genitore o il coniuge con il testamento è pressoché inutile, perché il testamento può essere impugnato al fine della riappropriazione della legittima. Questo però non significa che gli eredi necessari possano sempre ereditare, poiché al pari degli altri eredi possono essere soggetti all’indegnità.

L’indegnità a succedere e l’esclusione dall’eredità

L’indegnità a succedere è prevista dall’articolo 463 del Codice civile per punire una serie di comportamenti riprovevoli, a causa dei quali l’erede non è più considerato meritevole. Si tratta di una sanzione piuttosto pesante e pertanto correlata ad atti davvero gravi, e fortunatamente non troppo usuali, rivolti al defunto oppure ai suoi congiunti. Le cause di indegnità a succedere:

  • Omicidio o tentato omicidio del defunto, del suo coniuge, di un suo discendente o ascendente (con esclusione dei casi in cui la legge penale escluda la punibilità).
  • Un fatto commesso verso il defunto (o i suoi congiunti) per il quale la legge considera applicabili le medesime applicazioni relative all’omicidio.
  • La denuncia calunniosa (accertata con giudizio penale) del defunto o dei suoi congiunti per fatti punibili con l’ergastolo o la reclusione superiore al minimo di 3 anni.
  • Falsa testimonianza (accertata con giudizio penale) nei confronti del defunto o dei suoi congiunti, per un reato punibile con la minima reclusione di 3 anni o l’ergastolo.
  • Perdita della responsabilità genitoriale (a meno che il genitore non fosse stato reintegrato nel suo ruolo prima della morte del soggetto di cui si discute la successione ereditaria).
  • L’erede ha indotto a fare, revocare o mutare il testamento in suo favore.
  • L’erede ha impedito al defunto di fare testamento.
  • Il testamento del defunto è stato soppresso, alterato o celato.
  • L’erede ha fabbricato e fatto uso di un testamento falso.

Le cause di indegnità a succedere non agiscono tuttavia in maniera automatica, bensì la sanzione viene applicata soltanto in seguito a un giudizio civile. Di fatto, può accadere che l’erede inizi a disporre dei beni ereditari perché la pronuncia costitutiva di indegnità arriva dopo l’apertura della successione. Ciò, invece non accade quando è il testamento stesso a escludere gli eredi, a prescindere di una successiva impugnazione.

In sintesi, non può ereditare chi è stato dichiarato indegno a succedere da un tribunale civile e chi è stato escluso dalle disposizioni testamentarie, purché queste non siano in contrasto con la legge e pertanto impugnabili.

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