Contratto di prestazione occasionale Inps 2023: cos’è, come funziona, chi può farlo, limiti e importi

Simone Micocci

26 Gennaio 2023 - 14:15

Nuove regole per il Contratto di prestazione occasionale Inps dal 1° gennaio 2023: ecco una guida aggiornata con le ultime novità in materia d’importi, limiti e settori autorizzati.

Contratto di prestazione occasionale Inps 2023: cos’è, come funziona, chi può farlo, limiti e importi

Il Contratto di prestazione occasionale è lo strumento introdotto dal 2017 in sostituzione dei vecchi voucher o buoni lavoro per la regolarizzazione dei lavoratori occupati in azienda saltuariamente e occasionalmente.

Nel dettaglio, il Contratto di prestazione occasionale regolarizza, anche senza che sia necessaria la sottoscrizione di un vero e proprio contratto di subordinazione, il rapporto che c’è tra il datore di lavoro - che in questo caso si definisce come utilizzatore - e il lavoratore occasionale, ossia il prestatore.

Insieme al Libretto famiglia, una sorta di buoni lavoro a disposizione dei datori di lavoro privati (si pensi alle famiglie che intendono regolarizzare una baby sitter), il Contratto di prestazione occasionale è stato recentemente modificato dalla legge di Bilancio 2023, con il quale ne vengono rivisti i settori in cui è possibile utilizzarlo nonché i limiti d’importo che non possono essere superati ogni anno.

A tal proposito, alla luce delle recenti modifiche normative - come sintetizzate nella circolare Inps n. 6 del 19 gennaio 2023 - è bene fare chiarezza su come funziona oggi il Contratto di prestazione occasionale, ossia su chi può farne uso e di quali importi - tanto per i compensi quanto per i limiti annuali - si parla.

Chi sono gli utilizzatori

Come anticipato, il Contratto di prestazione occasionale vede due protagonisti: gli utilizzatori, ossia i datori di lavoro, e i prestatori, cioè i lavoratori.

Nel dettaglio, tra gli utilizzatori autorizzati a ricorrere al Contratto di prestazione occasionale ci sono:

  • professionisti;
  • lavoratori autonomi;
  • imprenditori;
  • associazioni;
  • fondazioni;
  • enti di natura privata;
  • amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Affinché un utilizzatore possa poter utilizzare tale strumento per “mettere in regola” i lavoratori occasionali, è però necessario che alle proprie dipendenze non abbia più di 10 lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Fino alla scorso anno questo limite era di 5 lavoratori, ma è stato portato a 10 dall’ultima legge di Bilancio, con la quale quindi si amplia la platea dei potenziali utilizzatori.

Il ricorso al Contratto, invece, è vietato a:

Chi sono i prestatori

Non ci sono limiti nei confronti dei prestatori, in quanto il Contratto di prestazione occasionale può essere utilizzato per qualsiasi lavoratore occasionale.

L’unica eccezione è prevista per i soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o comunque abbia cessato da meno di 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.): per questi, infatti, il ricorso alle prestazioni occasionali resta vietato.

Novità turismo

La legge di Bilancio 2023 amplia poi la platea dei prestatori autorizzati nel settore del turismo. Fino alla scorso anno, infatti, le aziende che operano nel settore del turismo poteva usufruire del Contratto di prestazione occasionale solamente nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 8 dell’articolo 54 bis del decreto legge n. 50/2017, quali:

  • titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età iscritti a corsi di studi;
  • disoccupati;
  • percettori di sostegni al reddito.

Tuttavia, con la manovra la suddetta condizione viene abrogata, dando la possibilità agli utilizzatori del settore turismo di utilizzare il contratto di prestazione occasionale con qualsiasi prestatore.

Compenso

A differenza dei voucher come intesi fino al 2017, ossia dei veri e propri ticket dal valore di 10 euro, il Contratto di prestazione occasionale pur prevedendo una sorta di buoni lavoro orari non fissa un importo fisso uguale per tutti.

Il compenso giornaliero del prestatore, infatti, può essere liberamente fissato dalle parti ma con degli obblighi ben precisi. Nel dettaglio, il compenso giornaliero minimo del prestatore non può comunque essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo per 4 ore di lavoro. Ne consegue che la paga oraria deve essere almeno pari a 9 euro.

Al compenso pattuito però si aggiungono degli ulteriori oneri a carico dell’utilizzatore, quali:

  • 33% come quota destinata alla contribuzione previdenziale alla Gestione separata;
  • 3,5% come assicurazione Inail per la copertura degli infortuni sul lavoro;
  • 1% calcolato sui versamenti complessivamente effettuati dall’utilizzatore, in qualità di onere di gestione.

Quindi, per il lavoratore c’è sia la copertura previdenziale, con i periodi lavorati che quindi sono riconosciuti ai fini della pensione, che quella infortunistica.

Limiti

Tanto l’utilizzatore quanto il prestatore devono osservare certi limiti per poter usufruire del Contratto di prestazione occasionale. Nel dettaglio, i limiti di compenso riferiti all’anno 2023, come modificati dall’ultima legge di Bilancio, sono i seguenti:

  • 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • 10.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. Questo limite è di 5.000 per gli steward di società sportive.

I nuovi limiti economici si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Come utilizzarlo

Dimenticate i voucher cartacei come utilizzati fino al 2017: da qualche anno ormai le procedure per comunicare il ricorso alle prestazioni occasionali sono telematiche e ben regolamentate.

Esiste infatti un’apposita piattaforma Inps (clicca qui e poi su accedi) per il Contratto di prestazione occasionale, a cui tutti gli utilizzatori devono registrarsi prima di potervi ricorrere. Vi si accede con lo Spid o con le altre credenziali autorizzate dal sito dell’Inps, o in alternativa ci si può rivolgere al servizio integrato telefonico (chiamando il numero verde) oppure a un patronato.

Dalla piattaforma Inps gli utilizzatori possono caricare il portafoglio elettronico virtuale così da poter successivamente procedere all’invio della comunicazione riguardo ai prestatori utilizzati. Attenzione: la comunicazione in oggetto va data con almeno 60 minuti di anticipo dall’avvio della prestazione.

Ai fini della regolarità della comunicazione è necessario indicare i seguenti dati:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata;
  • la tipologia;
  • il settore dell’attività lavorativa;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto.

Al termine dello svolgimento della prestazione, e in assenza di revoca (da effettuare entro 3 giorni dalla data in cui la prestazione si sarebbe dovuta svolgere), l’Inps tratterrà la somma corrispondente al compenso pattuito e provvederà al pagamento al prestatore, il quale a sua volta deve risultare registrato all’apposita piattaforma.

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