Contratto di prestazione occasionale e Libretto Famiglia: novità nella circolare INPS

Martina Cancellieri

17 Ottobre 2018 - 17:19

Prestazione occasionale e libretto famiglia: con la circolare n. 103 del 17 ottobre 2018 l’INPS illustra le modifiche normative apportate dal Decreto Dignità. Tra le novità l’istituzione di regimi speciali nei settori dell’agricoltura, del turismo e degli enti locali.

Contratto di prestazione occasionale e Libretto Famiglia: novità nella circolare INPS

Contratto di prestazione occasionale e Libretto Famiglia: la legge di conversione del Decreto Dignità ha apportato significative novità in tema di lavoro.

La citata legge ha previsto il nuovo istituto delle prestazioni occasionali, distinte nel libretto famiglia (LF) e nel contratto di prestazione occasionale (CPO).

Con la circolare n. 103 del 17 ottobre 2018 l’INPS ha illustrato le novità normative apportate dal DL n. 87/2018.

In particolare, sono state apportate significative modifiche nelle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione nella procedura informatica dedicata alle prestazioni occasionali.

Sono state modificate inoltre le dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese agricole e sono stati creati due nuovi regimi per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali.

È stata inoltre introdotta una nuova modalità di erogazione del compenso al lavoratore.

Prestazione occasionale e Libretto Famiglia: le novità nella circolare INPS

Con la circolare n. 103 del 17 ottobre 2018 l’INPS ha fornito informazioni relative alle novità sul contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia apportate dalla legge di conversione del Decreto Dignità.

Tra le modifiche apportate dal testo del DL n. 87/2018 vi sono le seguenti novità relative al contratto di prestazione occasionale e al libretto famiglia:

  • Modifiche al regime per l’agricoltura;
  • Regime per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo;
  • Regime per gli enti locali;
  • Aggiornamento della registrazione dei prestatori sul sito dell’INPS;
  • Nuove modalità di erogazione del compenso ai prestatori;
  • Nuova gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale;
  • Profili sanzionatori;
  • Programma di adeguamento della piattaforma telematica INPS.

In riferimento ai primi tre punti dell’elenco l’Istituto spiega che nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa, l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l’oggetto della prestazione;
  • la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi;
  • il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

In relazione alle aziende agricole, alle aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo l’Istituto ricorda che è possibile ricorrere al contratto di prestazione occasionale per le sole attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
  • persone disoccupate;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Si ricorda che è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

INPS - circolare n. 103 del 17 ottobre 2018
La circolare n. 103 del 17 ottobre 2018 dove l’INPS illustra le novità normative apportate dal DL n. 87/2018 in materia di contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia.

Modifiche al regime per l’agricoltura: ecco le novità

L’INPS ha mostrato le novità introdotte dal DL Dignità al fine di semplificare l’utilizzo del lavoro occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura.

La nuova disciplina ha esteso da tre a dieci giorni consecutivi la durata dell’arco temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa nel settore agricolo.

La comunicazione va effettuata tramite l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito mediante la procedura INPS, che prevede l’indicazione da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione (da uno a dieci giorni consecutivi), nonché della durata complessiva della predetta prestazione lavorativa.

La misura del compenso delle ore di lavoro è liberamente fissata dalle parti. L’utilizzatore può dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che si pensa verranno rese nell’arco temporale indicato. Sarà inoltre possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura.

Si ricorda infine che il ricorso al lavoro occasionale è consentito unicamente alle imprese agricole con massimo cinque dipendenti a tempo indeterminato.

Istituzione del regime per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo

La legge n. 96/2018 ha istituito uno specifico regime per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che abbiano massimo otto dipendenti a tempo indeterminato.

In tale regime rientrano gli utilizzatori che svolgono attività principale o prevalente contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007:

  • alberghi (55.10.00);
  • villaggi turistici (55.20.10);
  • ostelli della gioventù (55.20.20);
  • rifugi di montagna (55.20.30);
  • colonie marine e montane (55.20.40);
  • affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);
  • aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).

Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese. I soggetti non iscritti a tale registro dovranno dichiarare, nella procedura informatica delle prestazioni occasionali, di svolgere attività nel settore turistico e ricettivo e fornire gli elementi utili all’INPS per verificare la classificazione.

Istituito il regime per gli enti locali

La circolare dell’INPS informa che l’art. 2-bis del DL n. 87/2018 ha istituito uno specifico regime per gli enti locali.

Per gli enti locali è stata introdotta la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva un monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi.

Gli enti locali possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale solamente per esigenze temporanee o eccezionali, ovvero:

  • nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  • per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  • per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Novità sulle sanzioni introdotte

Con il DL n. 87/2018 è stato modificato in parte il regime delle sanzioni previsto dall’art. 54-bis, comma 20, del D.L. 50/2017.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS delle prestazioni occasionali da effettuarsi si applica una sanzione che va da 500 euro a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Per completezza si ricordano i divieti che hanno ad oggetto il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

  • da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Per le aziende alberghiere e le strutture ricettive il divieto di cui al primo punto è applicabile agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di otto lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Per ulteriori approfondimenti riguardo le modifiche normative apportate dal DL n. 87/2018, introdotto dalla legge di conversione n. 96/2018, si rimanda alla citata circolare dell’INPS.

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