Criptovalute e metaverso sono legge nel Principato di Monaco

Mauro Finiguerra

05/08/2022

Montecarlo è all’avanguardia nella disciplina del mondo cripto con la legge-quadro 1528/2022 che regolamenta il mondo digitale e i prestatori di servizi. Vantaggi e criticità della nuova norma

Criptovalute e metaverso sono legge nel Principato di Monaco

Primo al mondo, il legislatore monegasco ha saputo tracciare un “quadro giuridico”, per certi versi pionieristico e profetico, anche se non privo di qualche aspetto critico, introducendo le definizioni giuridiche di “avatar” e “metaverso”, cercando di regolamentare il mondo digitale ed i prestatori di servizi digitali e di servizi relativi alle cripto-attività.

La legge-quadro e la modifica delle leggi esistenti

Le modifiche introdotte dalla Legge n. 1528 del 7 luglio 2022, in vigore dal 23 luglio, incidono sulle tre leggi, già esistenti nel Principato di Monaco, che si occupano di tokens (“ICO”), di servizi digitali e di antiriciclaggio, ovvero:

- la Legge n. 1383/2011 “Pour une Principauté numérique”
- la Legge n. 1491/2020 “Offres de jetons
- la Legge n. 1362/2009 “Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption”.

La nuova legge modifica profondamente soprattutto le prime due norme, ovvero “Per una Monaco digitale” e la “Disciplina delle offerte iniziali di token, o Ico/Sto”, disegnando un quadro normativo estremamente innovativo e, per certi versi, pionieristico, nell’ambito della regolamentazione del mondo digitale.

Le principali novità introdotte dalla “Loi n. 1528/2022”

Il legislatore del Principato introduce profonde modificazioni e novità nella legge n. 1383/2011, a partire dalla definizione della categoria generale cripto-attività che comprende attività digitali e token finanziari: i primi vengono definiti come “rappresentazione digitale di un valore, di un bene o di un diritto di natura patrimoniale”, incluse le attività finanziarie virtuali, gli Nft e gli utility token, i secondi invece come “strumenti finanziari”, con rinvio alla definizione indicata dal codice di commercio monegasco.

Viene anche definito il token come “bene immateriale in formato digitale, creato, gestito e trasferito con e attraverso la blockchain”, che viene definita a sua volta come “tecnologia dei registri distribuiti”.

Ma sicuramente interessante e antesignana rispetto alle regolamentazioni allo studio degli altri Stati e dell’Ue, è l’introduzione della definizione giuridica di avatar e di metaverso.

Avatar viene definito come “una forma digitale scelta da un utilizzatore per rappresentare sé stesso, graficamente, in un metaverso”.

Metaverso viene definito come “una piattaforma persistente e sincrona che crea uno o più universi virtuali immersivi nei quali vengono proposti prodotti e servizi a utilizzatori in forma digitale (avatars) che possono trasferirvisi ed interagire fra di loro socialmente ed economicamente”.

Importanti sono anche le definizioni di servizi digitali che vengono pure descritti in un elenco positivo e di prestatori di servizi digitali, ruolo riservato alle sole persone giuridiche autorizzate dalle Autorità monegasche, che offrono quei servizi sia a titolo oneroso che gratuito e che devono munirsi di assicurazioni e di sottostanti per garantire l’adempimento delle obbligazioni che assumono in relazione ai servizi che intendono offrire.

La legge introduce, fra le altre norme, anche il bollo digitale e la regolamentazione dei servizi informatici in cloud e dell’hosting di dati.

Si deve notare che l’introduzione della definizione di avatar e metaverso in una norma di diritto positivo di uno Stato sovrano, probabilmente è la prima nel suo genere e che sarà destinata ad approfondimenti e discussioni e potrà essere di riferimento e di ispirazione a molte altre giurisdizioni.

Le principali possibili criticità della nuova norma

Innanzi tutto occorre sottolineare che la legge necessita dei provvedimenti attuativi che il governo monegasco, confermando l’entrata in vigore del nuovo provvedimento il giorno dopo la sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale del Principato, ovvero il 23 luglio 2022, si è impegnato ad emanare nel più breve tempo possibile, come meglio precisato nella proposta di legge n. 995/2019 che comprende anche la relazione all’introduzione della nuova norma.

In secondo luogo occorre osservare che la distinzione effettuata nella legge fra attività digitali e token finanziari, sembrerebbe includere nelle prime però anche gli Nft, che invece risultano esclusi dalla regolamentazione europea MiCA – Markets in Crypto Asset - che li considera potenzialmente come strumenti finanziari, meritevoli dunque di essere disciplinati dalle diverse norme ad essi destinati, sia dai singoli ordinamenti nazionali che dalla Mifid II – Markets in Financial Instruments Directive.

Inoltre uno degli aspetti più interessanti e, dobbiamo dire, intriganti della nuova norma, sembra essere il tentativo di definire giuridicamente una identità digitaleIstat: Pil ancora in calo, Italia in recessione in capo agli utilizzatori dei metaversi, che, se nel Principato potrebbe non avere ricadute di carattere fiscale, invece in altri Stati potrebbe essere attentamente considerata per l’individuazione di un nuovo contribuente digitale, sia che operi in regime d’impresa che al di fuori di esso.

La definizione di metaverso prevede che l’universo virtuale esista come entità, anche se vuoto, ovvero privo di utilizzatori o di avatar, basta che possieda i requisiti della persistenza e della sincronicità, su una piattaforma che lo ospita.

Ultimo, ma non ultimo, nella nuova legge è importante anche ciò che non c’è, ovvero non si trova una disposizione di cui forse vi sarebbe stato bisogno e che, comunque negli altri ordinamenti è sempre più presente.

La decisione che è stata presa dal legislatore monegasco, non senza profonda riflessione, come indicato nella proposta di legge n. 995/2019, è stata quella di lasciare liberi i residenti di accedere ai servizi digitali offerti da prestatori, i cosiddetti CASP - Crypto- Assets Service Providers – non residenti nel Principato.

In conclusione

Certamente la Loi n. 1528 del 7 luglio 2022 è destinata a necessari e molteplici studi ed approfondimenti, sia perché tenta di disciplinare con ampio respiro un mondo cripto che per definizione è tetragono ad ogni possibile tentativo di regolamentazione, sia perché si interseca con le norme di carattere internazionale in corso di implementazione ed in fattispecie con il Digital Finance Package dell’Unione Europea, composto dai tre provvedimenti del MiCa, del Dora e del Regolamento n. 858/2022 sulla blockchain, quasi coevo alla legge stessa.

Tuttavia sarà necessario attendere i provvedimenti attuativi anche per cercare di comprendere come poi le norme verranno “messe a terra” dal governo monegasco.

Inoltre bisogna sottolineare in ogni caso il grande sforzo ed il grande coraggio del legislatore monegasco che ha cercato di disciplinare il mondo delle cripto attività e dei servizi digitali, sia distinguendo fra strumenti finanziari e altri strumenti digitali, sia ponendo diversi gradi di autorizzazione e controllo di detti strumenti, con la previsione di una autorizzazione ministeriale per gli strumenti ed i servizi digitali, di una ulteriore autorizzazione della CCAF – Commission de Controle des Activitès Financières - ovvero della “Consob” monegasca, per gli emittenti strumenti finanziari digitali e di una attività di controllo su dette attività che verrà esercitata dalla DEE – Direction de l’Expansion Economique.

Infine si deve ricordare che oggi tutti gli Stati e le loro organizzazioni – Ue, Ocse, ecc. – cercano di regolamentare il mondo cripto per proteggere consumatori ed investitori, ma anche per conservare la propria sovranità statuale e soprattutto per mantenere il proprio potere impositivo e non perdere rilevanti risorse tributarie.

Ci troviamo allora davanti ad una vera e propria rivoluzione, infatti se le colonie britanniche alla fine del 700 contestavano il potere della Corona di tassarle, al grido di “no taxation without representation”, oggi il tema si sposta sullo scontro fra TradFi – Finanza tradizionale – e DeFi – Finanza Decentralizzata, e lo slogan del futuro probabilmente sarà “no taxation, without regulation”.

E regolamentare il mondo decentralizzato della blockchain e delle cripto-attività, che sono veri e propri “mutanti” che possono assumere funzioni e aspetti diversi, a seconda di come e in che momento vengono usate, tra soggetti liberi di sceglierne le forme di impiego ed il valore, sarà una sfida davvero ardua da affrontare per qualunque giurisdizione.

L’autore dell’articolo è il Dr. Mauro Finiguerra, di Finiguerra e Partners srl, BCFM Tax & Legal STA Srl, Business Cloud Srl.

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