Docenti supplenti e scrutini finali: quando scatta la proroga

Teresa Maddonni

24 Maggio 2023 - 20:35

Quando scatta la proroga del contratto dei docenti supplenti in prossimità degli scrutini finali? Si interrompe il servizio? Le risposte nel Ccnl.

Docenti supplenti e scrutini finali: quando scatta la proroga

Quando scatta la proroga del contratto per i docenti supplenti al lavoro fino alla fine dell’anno scolastico e quindi anche per gli scrutini finali?

Una domanda che molti insegnanti con contratto di supplenza breve potrebbero porsi con l’approssimarsi della fine dell’anno scolastico e delle procedure finali di scrutinio anche in vista degli esami di Stato che siano della secondaria di primo o secondo grado, quindi esami di terza media o di Maturità.

Il dubbio di molti docenti supplenti, in vista degli scrutini, riguarderebbe più nel dettaglio la proroga del contratto in alternativa all’interruzione del servizio per la stipula di un contratto specifico per i soli giorni in cui sono previste le operazioni finali dei consigli di classe.

A disciplinare l’eventuale proroga del contratto dei supplenti con gli scrutini finali è il Ccnl “Istruzione e ricerca” e in particolare l’articolo 37. Vediamolo nel dettaglio.

Docenti supplenti e scrutini finali: chi ha diritto alla proroga

Prima di vedere nel dettaglio quando scatta la proroga del contratto dei docenti supplenti vediamo chi ne ha diritto.

Partiamo con il dire che un docente supplente con contratto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto conferito dalle Graduatorie provinciali per le supplenze partecipa agli scrutini finali senza alcun necessario adempimento, di diritto quindi.

Nel caso dei docenti supplenti con contratto breve conferito da Graduatorie di istituto cambiano leggermente le regole. Molti docenti possono ottenere contratti fino al termine delle lezioni, vale a dire fino all’ultimo giorno di scuola da calendario scolastico:

  • con proroghe o conferme contrattuali su posti liberi dovuti a una malattia del docente che si sostituisce o a una maternità per fare qualche esempio;
  • per posti che si sono resi disponibili dopo il 31 dicembre dovuti per esempio a un’aspettativa.

Ma cosa cambia per i docenti supplenti che hanno ottenuto la supplenza con le due modalità appena illustrate?

Nel primo caso il contratto può essere rinnovato con proroghe o conferme fino alla fine delle lezioni, mentre nel secondo caso l’insegnante potrebbe aver già stipulato il contratto fino al termine delle attività.

Quello che occorre specificare è che il docente che arriva con il contratto a tempo determinato fino alla fine delle lezioni, che sia per proroga, conferma o altro, ha sempre diritto a un contratto per gli scrutini ed eventualmente anche per gli esami di Stato di terza media o del quinto anno delle superiori.

Ovviamente la proroga per gli scrutini del docente supplente in senso stretto non spetta sempre perché lo stesso insegnante potrebbe dover firmare un contratto solo per i giorni in cui si effettuano le operazioni finali secondo il calendario predisposto dalla scuola in cui si presta servizio. Lo stesso vale per gli esami.

Docenti supplenti e scrutini finali: ecco quando scatta la proroga

Per i docenti supplenti che hanno un contratto fino al termine delle lezioni scatta la proroga del contratto senza interruzione quando rientrano nell’articolo 37 del Ccnl. L’articolo 37 disciplina la continuità didattica e quello che succede quando il titolare della cattedra sostituito rientra dopo il 30 aprile.

L’articolo 37 del Ccnl recita quanto segue:

“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

I docenti supplenti che rientrano nel suddetto articolo hanno diritto alla proroga del contratto per gli scrutini finali ed esami senza interruzione di servizio. Questo vale sia che il docente titolare della cattedra con 150 giorni, o 90 giorni di assenza per le classi terminali, rientri dopo il 30 aprile sia che non rientri.

Non viene applicata la proroga del contratto docenti per gli scrutini finali, e quindi anche per eventuali esami, quando il supplente non rientra nella disciplina dell’articolo 37 ovvero se il titolare della cattedra è assente da meno di 150 o 90 giorni continuativi. In questo caso infatti la scuola dovrà predisporre per il docente un contratto specifico per le sole operazioni di scrutinio e gli esami finali eventuali e sarà per tutte le ore del contratto precedente.

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