Esonero contributi decreto Ristori convertito, novità: ecco a chi spetta

Teresa Maddonni

29 Dicembre 2020 - 16:26

L’esonero dei contributi per chi rinuncia alla cassa integrazione è previsto dal decreto Ristori ora convertito. La legge di conversione porta delle novità. Vediamo quali sono e a chi spetta l’incentivo.

Esonero contributi decreto Ristori convertito, novità: ecco a chi spetta

L’esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è previsto nel decreto Ristori ora convertito nella legge n.176/2020 del 18 dicembre.

L’esonero dei contributi previdenziali trova spazio in più occasioni nel testo e una parte è legato, come già avvenuto con il decreto Agosto, alla rinuncia alle mensilità ulteriori della cassa integrazione, dall’altra viene riconosciuto i mesi di novembre e dicembre ai datori di lavoro del settore agricolo, pesca e acquacoltura.

In entrambi i casi la legge di conversione del decreto Ristori del 18 dicembre prevede delle novità con l’aggiunta di commi e qualche modifica.

Vediamo allora nel dettaglio a chi spetta l’esonero dei contributi nel decreto Ristori con le novità della legge di conversione.

Esonero contributi per chi rinuncia alla cassa integrazione e novità

Il decreto Ristori riconosce l’esonero del versamento dei contributi a chi rinuncia alla cassa integrazione prorogata per 6 settimane fino al 31 gennaio 2021 con il medesimo provvedimento.

Si legge nel decreto Ristori convertito, all’articolo 12 per la cassa integrazione, comma 14:

“In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.”

Il comma successivo stabilisce che i datori di lavoro che abbiano richiesto l’esonero contributivo del decreto Agosto possono rinunciare alla quota non goduta per accedere alla cassa integrazione del decreto Ristori. Nel medesimo comma, il 15, la legge di conversione n.176/2020 aggiunge:

“La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.”

Non solo al medesimo articolo viene anche aggiunto, sempre in merito all’esonero dei contributi, il comma 16-bis che stabilisce quanto segue:

“All’articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il contributo di cui al presente comma è attribuito anche, per un periodo massimo di 12 mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l’anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.”

Il riferimento nel decreto Ristori convertito in legge è alle cooperative sociali che effettuano le nuove assunzioni a tempo indeterminato delle donne vittime di violenza secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018.

Esonero contributi per filiere agricole, pesca e acquacoltura

All’articolo 16 del decreto Ristori ora convertito in legge viene introdotto l’esonero dei contributi per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura comprese quelle che producono vino e birra.

A queste imprese, si legge nel testo in GU, è riconosciuto: “l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero”.

Lo stesso esonero dei contributi è riconosciuto a:

  • imprenditori agricoli professionali;
  • coltivatori diretti;
  • mezzadri;
  • coloni.

L’esonero, continua l’articolo, è riconosciuto per il versamento dei contributi che i datori di lavoro suddetti devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre.

Per i contribuenti iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” l’esonero dei contributi con il decreto Ristori è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari a un dodicesimo della contribuzione dovuta nel 2020.

Per quanto riguarda invece i datori di lavoro che versano i contributi sulla base della manodopera agricola occupata nel mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l’esonero è riconosciuto per i versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.

La legge di conversione del decreto Ristori riconosce lo stesso esonero contributivo per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020 agli stessi lavoratori che rientrino in ogni caso nei codici ATECO delle attività di cui all’allegato 3 del testo in Gazzetta Ufficiale.

Nella legge di conversione del decreto Ristori viene anche aggiunto l’articolo 15-bis che al comma 12 introduce l’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani e infatti si legge:

Per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2021, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.”

Sospensione contributi decreto Ristori: a chi spetta

La sospensione dei contributi del decreto Ristori spetta ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del testo in GU.

I dati identificativi verranno comunicati, a cura dall’Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

Per questi datori di lavoro sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. I pagamenti dei contributi sono effettuati, senza sanzioni e interessi entro il 16 marzo 2021.

“Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione”.

Le attività interessate alla sospensione dei contributi del decreto Ristori per il mese di novembre sono quelle che fanno riferimento ai seguenti codici ATECO:

  • 493210 – Trasporto con taxi;
  • 493220 – NCC, trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente;
  • 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano;
  • 551000 – Alberghi;
  • 552010 – Villaggi turistici;
  • 552020 – Ostelli della gioventù;
  • 552030 – Rifugi di montagna;
  • 552040 – Colonie marine e montane;
  • 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
  • 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (agriturismo);
  • 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
  • 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
  • 561011 – Ristorazione con somministrazione;
  • 561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
  • 561030 – Gelaterie e pasticcerie;
  • 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
  • 561042 – Ristorazione ambulante;
  • 561050 – Ristorazione su treni e navi;
  • 562100 – Catering per eventi, banqueting;
  • 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina;
  • 591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;
  • 591400 – Attività di proiezione cinematografica;
  • 749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport;
  • 773994 – Noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi;
  • 799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento;
  • 900101 – Attività nel campo della recitazione;
  • 900109 – Altre rappresentazioni artistiche;
  • 900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • 900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
  • 900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie;
  • 900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;
  • 799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca;
  • 99020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici;
  • 823000 – Organizzazione di convegni e fiere;
  • 855209 – Altra formazione culturale
  • 931110 – Gestione di stadi;
  • 931120 – Gestione di piscine;
  • 931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti;
  • 931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca;
  • 931300 – Gestione di palestre;
  • 931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;
  • 931999 – Altre attività sportive nca;
  • 960410 – Servizi di centri per il benessere fisico esclusi gli stabilimenti termali;
  • 960420 – Stabilimenti termali;
  • 920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo);
  • 932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici;
  • 932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili;
  • 932930 – Sale giochi e biliardi;
  • 932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca;
  • 949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby;
  • 949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca;
  • 960905 – Organizzazione di feste e cerimonie.

L’allegato 1 tuttavia viene ampliato e sostituito con la legge di conversione la quale introduce anche l’articolo 13-bis. Il nuovo articolo prevede che quanto disposto in termine di sospensione dei contributi sia applicato anche alle attività di cui all’allegato 2 del testo in Gazzetta.

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