Fattura elettronica: il termine di emissione e le novità dal 1° luglio 2019

Anna Maria D’Andrea

28/06/2019

28/06/2019 - 17:10

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Termine di emissione della fattura elettronica e sanzioni: novità importanti dal 1° luglio 2019, quando si avrà meno tempo a disposizione per trasmettere il documento all’Agenzia delle Entrate. Ecco cosa cambia e quali le novità introdotte dal Decreto Crescita.

Fattura elettronica: il termine di emissione e le novità dal 1° luglio 2019

Nuovo passo per la fattura elettronica per la quale dal 1° luglio 2019 entreranno in vigore importanti novità.

Cambia il termine di emissione delle fatture elettroniche, così come si fa meno clemente la disciplina sulle sanzioni previste in caso di invio tardivo.

A partire dal 1° luglio, oltre a partire il nuovo obbligo di scontrino elettronico, si avranno 12 giorni di tempo per l’emissione della fattura elettronica.

Il periodo temporale massimo per l’invio del documento al SdI, fissato inizialmente a 10 giorni, è stato esteso di due giorni dal Decreto Crescita, diventato legge dopo l’approvazione ufficiale da parte del Senato.

Proprio in vista delle novità in arrivo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 con importanti chiarimenti, a partire dalla data da indicare in fattura qualora l’invio non sia effettuato entro 24 ore dall’effettuazione dell’operazione.

Prima di analizzare le ultime istruzioni, riepiloghiamo cosa cambierà tra pochi giorni.

La novità principale è rappresentata dal fatto che a partire dal 1° luglio per emettere le fatture elettroniche si avranno a disposizione 12 giorni di tempo.

Dopo i primi sei mesi di moratoria, si avvicina la data in cui la fatturazione elettronica entrerà in vigore a pieno regime. A cambiare saranno anche le sanzioni previste nel caso di tardiva emissione delle e-fatture.

L’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica ha introdotto importanti novità anche per quel che riguarda i tempi per il rilascio della fattura.

Il Decreto Legge n. 119/2018, con la finalità di rendere più agevole l’avvio dell’e-fattura, ha stabilito che fino al 30 giugno 2019 la fattura potrà essere emessa (ovvero trasmessa al SdI) entro il termine di liquidazione IVA senza l’applicazione di sanzioni.

È ancora più importante sottolineare che ai sensi dell’articolo 21 del decreto IVA, l’emissione della fattura, sia cartacea che elettronica, coincide con la data in cui la fattura è consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione del cessionario o committente.

Emissione fattura elettronica: tempi e regole

Come sopra indicato, una fattura sia cartacea che elettronica si considera emessa una volta consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione del cessionario e committente (comma 1, art. 21, DPR n. 633/1972).

Per quanto riguarda la fattura elettronica i cui tempi entro quando bisognerà procedere con l’emissione saranno i seguenti:

  • dal 1° gennaio 2019 e fino al 30 giugno 2019, dal momento in cui è effettuata l’operazione fino a giorno precedente a quello di liquidazione d’imposta;
  • a partire dal 1° luglio 2019 entro il termine dei dodici giorni successivi (novità introdotta nel corso della conversione in legge del DL Crescita).

Specifichiamo che per emissione della fattura elettronica si intende il termine in cui avviene la trasmissione del documento al SdI. Emettere fattura diventa quindi trasmettere al Sistema di Interscambio.

In merito alle regole previste per l’emissione nel primo semestre del 2019, quindi, i titolari di partita IVA dovranno emettere ovvero trasmettere e mettere a disposizione della controparte delle operazione il documento entro il termine previsto per la liquidazione dell’imposta.

Soltanto a partire dal 1° luglio prossimo, invece, la fattura potrà essere emessa entro il termine di 12 giorni dalla data in cui è effettuata l’operazione.

Emissione fattura elettronica: cosa cambia dal 1° luglio 2019

Il periodo di disapplicazione totale o applicazione ridotta delle sanzioni che ha consentito di emettere la fattura elettronica entro il termine di liquidazione IVA sarà in vigore dal 1° gennaio al 30 giugno (30 settembre per i mensili).

Tra le novità introdotte dal DL fiscale 2019, inoltre, con l’aggiunta della lettera g) all’art. 21 del DPR IVA viene previsto che tra gli elementi obbligatori della fattura bisognerà indicare la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo qualora tale data sia diversa da quella di emissione della fattura.

Nella fattura elettronica la data di effettuazione dell’operazione

Con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate si è soffermata in maniera precisa sulla seconda novità che partirà dal 1° luglio 2019.

Tra gli elementi obbligatori da indicare in fattura vi sarà la data di effettuazione dell’operazione.

Il legislatore, applicando le regole comunitarie in merito al contenuto delle fatture e non intaccando i momenti di effettuazione dell’operazione e della relativa esigibilità IVA, ha previsto che la documentazione della stessa non sia più necessariamente contestuale - entro le ore 24 del medesimo giorno - ma possa avvenire nei 12 giorni successivi, dandone specifica evidenza.

Secondo le regole specifiche che riguardano la fattura elettronica e considerando che il SdI già registrerà la data in cui la fattura elettronica è trasmessa, la circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Per rendere più chiare le regole previste è bene riportare alcuni esempi. A fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:

  • emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019;
  • generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
  • generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).

Per ulteriori dettagli è possibile far riferimento alla circolare di seguito allegata:

Agenzia delle Entrate - circolare n. 14/E del 17 giugno 2019
Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica

Emissione fattura elettronica: moratoria sanzioni dal 1° gennaio al 30 giugno

Una delle novità previste dal DL n. 119/2018 riguarda le sanzioni in caso di tardiva emissione della fattura elettronica.

Fino al 30 giugno, l’operatore potrà inviare la fattura elettronica tardivamente ma al massimo entro la prima liquidazione IVA di riferimento.

In tal caso non saranno applicate sanzioni. Viene altresì concesso di emettere fattura entro la seconda liquidazione d’imposta ma, in tal caso, si applicano le sanzioni in misura ridotta pari al 20%.

Sanzioni piene, invece, dal 1° luglio 2019. Più tempo sarà concesso soltanto ai contribuenti con liquidazione mensile, per i quali il periodo di moratoria dalle sanzioni dovute in caso di tardivo invio della fattura elettronica è esteso fino al 30 settembre 2019.

La riduzione delle sanzioni si applica esclusivamente nei casi in cui la violazione rientri tra quelle di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997 mentre è interamente applicabile la sanzione relativa all’omesso versamento dell’IVA da parte del cedente o all’utilizzo di crediti non spettanti, nonché le sanzioni dettate dall’articolo 9 del medesimo d.lgs. n. 471 in tema di corretta tenuta e conservazione di scritture contabili, documenti e registri previsti dalla legge.

In merito all’estensione della moratoria sulle sanzioni al 30 settembre 2019 per i contribuenti con liquidazione IVA mensile si deve far riferimento alle operazioni effettuate entro tale giorno.

In sostanza, se entro il 16 novembre 2019 il cedente/prestatore che liquida l’IVA su base mensile emetta una fattura elettronica per documentare operazioni effettuate a settembre 2019, vedrà le sanzioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 471 ridotte al 20 per cento.

La data indicata (16 novembre 2019) corrisponde, peraltro, al termine ultimo entro cui i soggetti che effettuano la liquidazione dell’imposta su base trimestrale potranno godere della riduzione della sanzione in riferimento alle fatture del secondo trimestre 2019.

Data emissione fattura elettronica in caso di scarto

In merito a quando emettere fattura elettronica, il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2018 stabilisce esclusivamente che:

“la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera non emessa”.

Pur riprendendo le regole generali previste dal decreto IVA, con l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica la principale novità sarà rappresentata dal fatto che, in caso di scarto, la fattura si considererà non emessa. In tal caso verrà recapitata un’apposita ricevuta e la fattura corretta dovrà essere inviata nuovamente entro 5 giorni.

Al contrario, nel caso di esito positivo dei controlli, il SdI invierà la fattura elettronica al soggetto ricevente e quindi la data di emissione coinciderà, in sostanza, con la data in cui la fattura è effettivamente trasmessa.

Impossibilità di recapito e data di emissione della fattura elettronica

Diverso il discorso in caso di impossibilità di recapito. In tal caso, il SdI metterà comunque a disposizione del cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e questa informazione.

Ai fini fiscali e ai fini della corretta detrazione IVA, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente.

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