Forfettari e minimi, proroga per la flat tax: scadenza saldo e acconto il 15 settembre 2021

Anna Maria D’Andrea

20 Luglio 2021 - 16:47

Forfettari e minimi, proroga della scadenza per pagare saldo e acconto della flat tax, l’imposta sostitutiva del 15%. Di seguito le istruzioni per il versamento.

Forfettari e minimi, proroga per la flat tax: scadenza saldo e acconto il 15 settembre 2021

Forfettari e minimi, scadenza saldo e acconto della flat tax rinviata al 15 settembre 2021.

Anche l’imposta sostitutiva del 15% dovuta dalle partite IVA minori è interessata dalla proroga prevista dal decreto Sostegni bis.

Il testo della legge di conversione, approvato alla Camera e in attesa del via libera definitivo da parte del Senato, dispone il rinvio delle imposte per i soggetti ISA e i forfettari al 15 settembre 2021.

Il termine ordinario del 30 giugno era già stato differito al 20 luglio. L’emendamento approvato in sede di conversione in legge del decreto Sostegni bis prevede un ulteriore rinvio, che interessa anche la flat tax del 15% o del 5%.

Forfettari e minimi, proroga per la flat tax: scadenza saldo e acconto il 15 settembre 2021

I forfettari così come i contribuenti che rientrano nel regime dei minimi (abolito dal 2016 ma in vigore in via residuale) versando il saldo e l’acconto dell’imposta sostitutiva entro le stesse scadenze dell’IRPEF.

Il primo appuntamento con la flat tax è fissato in via ordinaria al 30 giugno, termine entro il quale bisogna versare il saldo il primo acconto dell’imposta sostitutiva del 15% o del 5%.

Come sopra anticipato, la scadenza per versare saldo 2020 e primo acconto 2021 delle imposte sui redditi è stata prorogata al 15 settembre 2021 per i soggetti ISA e i forfettari.

La novità è contenuta nel disegno di legge di conversione del decreto Sostegni bis, approvato dalla Camera e in attesa del via libera da parte del Senato entro il 24 luglio 2021.

Dall’IRPEF la flat tax non prende solo le scadenze, ma anche le regole generali per il versamento.

I titolari di partita IVA in regime dei minimi e forfettari non sono tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva se l’importo è inferiore a 51,65 euro.

L’ammontare della flat tax da pagare influenza inoltre le scadenze di versamento:

  • se l’importo dell’acconto non supera i 257,52 euro, si può effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2021;
  • se l’importo è superiore a 257,52 euro, le scadenze degli acconti sono due:
    • la prima è fissata al 30 giugno (prorogata al 15 settembre 2021);
    • la seconda (secondo acconto) è fissata al 30 novembre.

Forfettari e minimi, scadenza saldo e acconto 2021 imposta sostitutiva: differimento e rateizzazione

Anche minimi e forfettari possono inoltre pagare a rate il saldo e il primo acconto della flat tax.

Si riporta di seguito il calendario per chi ha optato per il versamento della prima rata entro il termine ordinario del 30 giugno 2021.

Rateizzazione saldo e acconto imposte sui redditi 2021 per titolari di partita IVA

RATAVERSAMENTOINTERESSIVERSAMENTO (*)INTERESSI
30 giugno 0,00 30 luglio 0,00
16 luglio 0,18 20 agosto 0,18
20 agosto 0,51 16 settembre 0,51
16 settembre 0,84 18 ottobre 0,84
18 ottobre 1,17 16 novembre 1,17
16 novembre 1,50 - -

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Non può essere rateizzato il secondo acconto dovuto entro il 30 novembre 2021.

Si segnala che chi beneficerà della proroga al 15 settembre 2021 dovrà versare entro tale data la prima, la seconda e la terza rata. Il giorno successivo, 16 settembre, bisognerà invece pagare la quadra rata. Restano invece inalterate le scadenze successive.

Saldo e acconto 2021 imposta sostitutiva forfettari e minimi: codice tributo F24

Il codice tributo F24 dell’imposta sul reddito dovuta dai contribuenti che operano con la partita IVA agevolata nel regime forfettario varia a seconda che si tratti di saldo o acconti:

  • codice tributo 1792 per il saldo 2020;
  • codice tributo 1790 per il primo acconto 2021;
  • codice tributo 1791 per il secondo acconto o acconto in un’unica rata (scadenza 30 novembre 2021).

In ordine, invece, ai contribuenti titolari di partita IVA nel regime dei minimi i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • codice tributo 1795 per il saldo 2020;
  • codice tributo 1793 primo acconto 2021;
  • codice tributo 1794 secondo acconto o acconto in un’unica soluzione (scadenza 30 novembre).

Calcolo imposta sostitutiva forfettari e minimi

L’imposta sul reddito dei contribuenti titolari di partita IVA in un regime agevolato è diversa a seconda che si tratti di contribuenti forfettari ovvero minimi.

Per i contribuenti nel regime forfettario la base imponibile è data dal fatturato lordo moltiplicato per il coefficiente di redditività attribuito dalla normativa al tipo di attività svolta.

Al reddito fiscale così ottenuto occorre poi applicare:

  • aliquota al 5% per i primi cinque anni di attività;
  • aliquota al 15% dal sesto anno di attività ovvero per le attività che sono prosecuzione di attività già in essere.

Per i contribuenti minimi, invece, la base di calcolo dell’imposta è data dalla differenza tra ricavi e costi inerenti all’attività.

Tra i costi deducibili vi sono anche quelli per i beni/servizi ad uso promiscuo, per i quali la deducibilità è fissata al 50%.

All’imponibile ottenuto occorre applicare l’aliquota del 5% per ottenere l’imposta sul reddito da versare.

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