Impresa con una Srl o una Snc: qual è più conveniente?

Daniele Bausi

4 Maggio 2022 - 13:49

Conviene costituire una s.r.l. o una s.n.c.? Vediamo le caratteristiche di queste società e analizziamo i vantaggi e gli svantaggi che comportano al fine di svolgere l’attività imprenditoriale.

Impresa con una Srl o una Snc: qual è più conveniente?

L’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine di produrre o scambiare beni o servizi. L’attività di impresa, però, può essere esercitata non solo in forma individuale, ma anche in forma collettiva, dando vita ad una società.

Nella scelta del tipo di società da adottare un ruolo fondamentale è dato dalla responsabilità che si intende assumere per i debiti sociali contratti nel corso dell’attività imprenditoriale.

A tal riguardo va fatta una netta distinzione tra le società di persone e le società di capitali e, per quanto di nostro interesse, tra la Società in nome collettivo (S.n.c.) e la Società a responsabilità limitata (S.r.l.). Infatti, solo nel caso di società a responsabilità limitata i soci rispondono dei debiti sociali limitatamente alla loro quota, laddove nel caso di società in nome collettivo, a fronte di maggiori poteri decisionali, farà riscontro una responsabilità illimitata. Entriamo nel dettaglio.

Attività di impresa con una Snc: responsabilità e amministrazione

Nella Società in nome collettivo i soci fondatori decidono di intraprendere una certa attività di impresa facendo leva sulle “doti” imprenditoriali di ciascuno. Le società di persone, infatti, sono caratterizzate dall’intuitus personae, ossia dalla particolare rilevanza che viene attribuita alle qualità personali dei soci.

Conferma di ciò è il sistema di amministrazione che opera nel campo di tali società: se non è previsto diversamente, ciascun socio può prendere decisioni in via autonoma, sebbene gli altri abbiano il diritto di opporsi all’operazione, prima che sia compiuta (cfr. art. 2257 c.c.). Peraltro, in mancanza di diversa disposizione del contratto, ciascun socio è anche rappresentante, potendo spendere il nome della società nei confronti dei terzi.

Potere amministrativo e rappresentanza comportano che, qualora un socio intenda compiere un atto di amministrazione, anche straordinaria, come l’acquisto di un immobile (purché rientrante nell’oggetto sociale), avrà sia il potere di decidere di farlo (potere gestorio), sia il potere di intervenire nell’atto di acquisto e rappresentare la società (potere rappresentativo).

Al potere di amministrazione in capo a ciascun socio, però, fa da contraltare la responsabilità illimitata per le obbligazioni che vengono contratte a nome della società. Infatti, i creditori sociali possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale, ma, qualora esso sia incapiente, risponderanno personalmente e solidalmente anche i soci con il loro patrimonio, il che costituisce uno svantaggio non da poco (cfr. art. 2304 c.c.).

Va però chiarito che, viceversa, i creditori personali di ogni singolo socio, finché dura la società, non potranno chiedere che la quota del socio debitore venga liquidata. Infatti, altro è la responsabilità per le obbligazioni che la società contrae nello svolgimento dell’attività; altro è il debito che un singolo socio potrebbe aver contratto per questioni personali e che non può incidere sul patrimonio sociale (solo nel caso della società semplice, però, il creditore potrebbe chiedere la liquidazione della quota quando gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, art. 2270 c.c.).

I vantaggi della società a responsabilità limitata

La vicenda che origina dall’aver costituito una S.r.l. è totalmente diversa. Anzitutto per le obbligazioni della società risponde solo questa con il suo patrimonio, cosicché i singoli soci potrebbero al più perdere quanto conferito. In altri termini, le società di capitali, tra cui la S.r.l., oltre a essere soggetti di diritto distinte dalle persone dei soci (come avviene per le società di persone), sono dotate di personalità giuridica, fonte dell’autonomia patrimoniale perfetta: c’è una separazione netta tra patrimonio sociale e patrimonio personale dei soci.

Altro aspetto da tenere a mente è la flessibilità della struttura societaria relativamente alle quote sociali: qualora un socio intenda cedere a terzi la propria quota per incassare il prezzo della vendita potrà farlo liberamente, senza dover chiedere il consenso agli altri soci. Nella S.n.c., invece, per poter procedere alla cessione della quota servirà il consenso di tutti gli altri soci e ciò per il motivo di cui si è detto: i soci fanno affidamento sulle rispettive qualità imprenditoriali, cosicché non è indifferente che, al posto di uno di loro, subentri un nuovo socio, che peraltro sarebbe amministratore, avendo anch’egli il potere gestorio.

C’è poi un diverso principio decisionale in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo: nella S.r.l per introdurre una nuova clausola nello statuto sarà sufficiente il consenso della maggioranza delle quote, laddove nella s.n.c. il contratto sociale potrà essere modificato soltanto col consenso di tutti i soci (cfr. art. 2252 c.c. in tema di società semplice, ma applicabile anche alla S.n.c.). In altre parole, le società di capitali si fondano sul principio maggioritario, che comporta una maggiore celerità nell’apportare modifiche statutarie.

Infine, quale cenno sul trattamento fiscale: nella società in nome collettivo il reddito dichiarato viene imputato direttamente in capo a ciascun socio, il quale verserà l’Irpef in base allo scaglione di reddito di pertinenza. Nella S.r.l. il reddito viene imputato solamente alla società, che paga l’Ires con aliquota al 24% sul reddito che ha dichiarato, cui si aggiunge l’Irap. Quando poi verranno distribuiti gli utili ai soci, sconterà un’imposta del 26%.

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