Scadenza contratto durante la maternità: conseguenze e cosa spetta alla lavoratrice

Simone Micocci

22 Settembre 2022 - 16:18

Congedo di maternità: che succede se scade il contratto di lavoro? Si interrompe o continua fino a scadenza naturale? Facciamo chiarezza.

Scadenza contratto durante la maternità: conseguenze e cosa spetta alla lavoratrice

Chi ha un contratto a tempo determinato teme che la scadenza dello stesso possa comportare l’interruzione del congedo di maternità qualora l’interruzione del rapporto di lavoro dovesse avvenire durante il periodo di astensione obbligatoria.

D’altronde si tratta di un dubbio lecito: perdendo lo status di lavoratrice, infatti, si potrebbe pensare che l’indennità di congedo di maternità (pari all’incirca all’80% dell’ultima retribuzione percepita) non spetti più, ritrovandosi improvvisamente senza stipendio.

A tal proposito, è bene fare chiarezza su cosa succede al congedo di maternità alla scadenza del contratto. Perché, come vedremo di seguito, la normativa tutela le lavoratrici a tempo determinato, salvaguardandole dalla possibilità che alla scadenza del contratto si interrompa anche il pagamento della maternità.

Senza dimenticare poi che in alcune circostanze, l’indennità di maternità spetta anche a chi ha perso il lavoro prima dell’inizio del periodo di astensione. Vediamo, dunque, cosa spetta alla lavoratrice il cui contratto scade durante, o prima, della maternità analizzando quanto stabilito dalla normativa a riguardo.

Scadenza del contratto durante la maternità

Pensiamo alla lavoratrice il cui contratto scade a novembre 2022 ma che a dicembre dovrebbe partorire. Il congedo di maternità - della durata di 5 mesi di cui solitamente 2 vengono fruiti prima del parto e i restanti 3 successivamente - avrebbe inizio così a ottobre per poi durare fino a marzo.

Ma è così anche se nel frattempo il rapporto di lavoro si interrompe? Sì, perché come anticipato la normativa tutela le lavoratrici a tempo determinato.

D’altronde, anche se per il datore di lavoro vi è il divieto di licenziare una lavoratrice in gravidanza, non sussiste alcun l’obbligo di rinnovare un contratto in scadenza. Non è raro, quindi, che a una lavoratrice in gravidanza non venga rinnovato il contratto.

Proprio per questo motivo è stato necessario salvaguardare la posizione della lavoratrice assunta con contratto a tempo determinato, stabilendo che in ogni caso l’indennità di congedo viene pagata fino alla scadenza naturale.

A confermarlo è il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” (D.lgs 151/2001) che all’articolo 24, comma 1, precisa che “l’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità”.

E aggiunge il secondo comma:

Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.

Quindi, la lavoratrice non deve temere per la cessazione del contratto durante il periodo di maternità, poiché in ogni caso continua a fruire dell’indennità sostitutiva.

Tuttavia, mentre nei mesi di congedo in cui questa è ancora sotto contratto sarà il datore di lavoro a riconoscere in busta paga i compensi dovuti (con l’Inps poi che lo rimborsa per il costo sostenuto per il pagamento dell’indennità), per il periodo successivo sarà l’Istituto a corrispondere direttamente quanto spetta alla lavoratrice.

Questa potrà scegliere di ricevere l’indennità di maternità tramite bonifico domiciliato in posta, come anche in favore dell’accredito diretto su conto corrente.

Cosa fare per avere diritto al congedo di maternità dopo la scadenza del contratto

Va detto che la prosecuzione del congedo di maternità non è automatica. In tal caso, infatti, la lavoratrice dovrà presentare una doppia domanda all’Inps.

La prima domanda dovrà essere presentata per il periodo di valenza del contratto; la seconda va fatta alla scadenza dello stesso, indicando i giorni di congedo che rimangono in cui dovrà essere l’Istituto a pagare direttamente il compenso.

Scadenza del contratto durante la maternità anticipata

Diverso il discorso della lavoratrice il cui contratto scade durante il periodo di astensione dal lavoro per gravidanza a rischio. In quel caso, infatti, le conseguenze dipendono dalla ragione che ha portato all’astensione anticipata.

Ad esempio, se l’astensione è motivata da ragioni di salute l’Inps continua a erogare l’indennità anche alla scadenza del rapporto di lavoro, collegandosi poi all’inizio della maternità obbligatoria appena raggiunti i 2 mesi antecedenti alla data del parto.

Se invece l’astensione viene anticipata perché è il lavoro svolto che mette a rischio la prosecuzione della gravidanza, allora il pagamento dell’indennità si interrompe alla cessazione del contratto. E in quel caso, una volta raggiunti i 2 mesi dalla data presunta del parto si avrà diritto al congedo di maternità obbligatoria solamente se sussistono i requisiti solitamente richiesti alle disoccupate.

Contratto scaduto prima dell’inizio del congedo: cosa succede?

Anche le disoccupate, ossia le lavoratrici il cui rapporto di lavoro è cessato prima dell’inizio del congedo, possono avere diritto al congedo di maternità, ma solo qualora venga soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • dalla cessazione del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo non siano trascorsi più di 60 giorni. Quindi considerando che il congedo di maternità scatta con due mesi di anticipo dalla data presunta del parto, ne hanno diritto coloro che perdono il lavoro ad almeno 5 mesi di gravidanza;
  • il congedo di maternità ha inizio dopo il suddetto termine, ma la ex lavoratrice risulta titolare dell’indennità di disoccupazione Naspi. In questo caso la maternità prende il posto della Naspi, la quale tornerà ad essere corrisposta al termine del congedo;
  • il congedo di maternità ha inizio dopo il suddetto termine ma comunque entro 180 giorni, ma solo se negli ultimi due anni la lavoratrice ha almeno 26 contributi settimanali versati.

Questi i tre casi in cui la lavoratrice che perde il lavoro prima dell’inizio del congedo può comunque avere diritto all’indennità sostitutiva che - ricordiamo - sarà calcolato all’80% della retribuzione precedentemente percepita.

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