Queste multe possono essere annullate, ecco cosa ha deciso la Cassazione

Ilena D’Errico

21 Aprile 2024 - 22:19

Grazie alla recente sentenza della Corte di Cassazione ci sono altre multe che possono essere annullate. Ecco quali, perché e chi può fare ricorso.

Queste multe possono essere annullate, ecco cosa ha deciso la Cassazione

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla legittimità degli autovelox, determinando - nuovamente - floride speranze per gli automobilisti e un duro colpo alle casse comunali, altre multe si possono annullare. Con l’ordinanza n. 10505/2024, infatti, gli Ermellini hanno duramente stroncato la circolare n. 8176/2020 del ministero dei Trasporti, pretendendo un’interpretazione rigida e categorica del Codice della Strada. Così, tutte le multe erogate con questi autovelox non legittimi sono oppugnabili e lo saranno finché i Comuni non provvederanno all’adeguamento. Vediamo più nello specifico di cosa si tratta e chi può fare ricorso.

Gli autovelox illegittimi e le multe da impugnare

Come anticipato, l’ordinanza n. 10505/2024 della Corte di Cassazione ha ribaltato un principio contenuto nella circolare ministeriale citata in favore di una rigorosa applicazione del Codice della Strada. Quest’ultimo, in particolare nell’articolo 201 dedicato alla notificazione delle violazioni, chiede che gli autovelox siano omologati oppure “approvati per il funzionamento in modo completamente automatico”. Non è tutto, però, perché l’articolo 142 del Codice richieste espressamente quanto segue:

Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocita’
sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate, nonche’ le registrazioni del cronotachigrafo e
i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal
regolamento.

Di fatto, non dovrebbe esserci alcuna confusione: l’accertamento della velocità dei veicoli deve necessariamente avvenire con autovelox omologati. La Direzione generale per la sicurezza stradale del ministero dei Trasporti ha però equiparato questo concetto di omologazione dei dispositivi di accertamento (anche inteso come approvazione per il funzionamento del tutto automatico) con la semplice approvazione degli apparecchi.

Un intervento normativo probabilmente volto a ridurre gli obblighi a carico dei Comuni, snellendo costi e tempistiche per l’utilizzo dei dispositivi di accertamento della velocità e del traffico, senza dubbio effettuato tenendo conto anche dell’utilità degli autovelox per la circolazione stradale. Di fatto, non vi è stata alcuna lesione significativa degli interessi dei cittadini, ma secondo la Corte di Cassazione questo intervento è comunque nullo. Alla luce dell’ordinanza citata, la circolare ministeriale - nella parte indicata - diventa priva di valore e dunque la legittimità degli autovelox presuppone l’effettiva omologazione degli stessi.

I giudici hanno in particolare mosso le considerazioni tenendo conto di due fattori estremamente importanti. In primis, vi è una considerazione di carattere prettamente tecnico-giuridico, che riguarda l’impossibilità della circolare ministeriale di cambiare la normativa del Codice della Strada, avendo quest’ultimo poteri superiori grazie al posto occupato nella gerarchia delle fonti di diritto. La Cassazione, però, non si è limitata a questo impedimento (che è molto importante per garantire il funzionamento e l’equità dell’intero ordinamento, sebbene ai non addetti possa apparire come un cavillo), ma ha tenuto conto anche della funzionalità degli apparecchi.

In particolare, la Corte ritiene fondamentale che l’accertamento del rispetto o superamento dei limiti di velocità possa avvenire legittimamente soltanto con apparecchi omologati, cioè di cui sia garantito totalmente il funzionamento automatico, poiché questo tipo di requisito presuppone controlli più frequenti e approfonditi rispetto alla più generica approvazione.

Chi può fare ricorso?

La sentenza della Cassazione dà quantomeno spazio a diversi ricorsi, in cui ottimisticamente moltissimi conducenti potranno ottenere l’annullamento del verbale, a meno che la velocità sia stata accertata anche con altri mezzi. È però importante considerare che i termini per il ricorso corrispondono a 30 giorni dalla notifica per rivolgersi al giudice di pace o altrimenti a 60 giorni dalla notifica per ricorrere dinanzi al prefetto. Nulla cambia, anche se quella della Cassazione è una novità non ha effetto di legge e tantomeno è retroattiva.

Allo stesso tempo, chi ha già pagato la multa ha perso la possibilità di impugnarla. Chi è ancora nei termini o prenderà una sanzione d’ora in poi potrà invece tentare un ricorso, con ottime probabilità di riuscita, ma soltanto per l’eccesso di velocità accertato da autovelox non omologati. Prima del ricorso servirà quindi presentare un’istanza di accesso agli atti amministrativi all’organo che ha elevato la contravvenzione, tenendo conto che quest’ultimo dovrà rispondere entro 30 giorni e in ogni caso prima che scadano i tempi per il ricorso.

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