Non sempre l’infedeltà comporta l’addebito della separazione. Ecco quando il tradimento è giustificato secondo la giurisprudenza.
Nel matrimonio, l’infedeltà è di solito considerata come un fatto molto grave, e spesso comporta la rottura della coppia. Al di là delle possibili considerazioni professionali, tradire il coniuge rappresenta senza dubbio una violazione del dovere coniugale di fedeltà, ma non sempre ciò incide sulle condizioni della separazione.
La separazione può infatti prevedere l’addebito, ossia l’attribuzione della colpa della fine del matrimonio a uno dei coniugi in maniera prevalente e ha varie conseguenze. Di norma, chi viola i doveri coniugali e rende intollerabile la prosecuzione dell’unione riceve l’addebito, ma non è sempre così.
È ormai consolidato che l’adulterio non comporta automaticamente l’addebito, ma soltanto quando ha un nesso causale con la separazione stessa. Non c’è però un criterio specifico da utilizzare, perciò può essere utile sapere qual è l’orientamento prevalente della giurisprudenza in merito. In molti casi, infatti, i giudici hanno considerato il tradimento giustificato, senza sancire l’addebito a carico del coniuge infedele.
Si ricorda che è comunque il coniuge infedele a dover provare che l’adulterio non è causa della fine delle nozze.
La crisi di coppia
Il tradimento non comporta l’addebito della separazione se la coppia era già in una situazione di crisi precedente e indipendente rispetto all’infedeltà. Le sfaccettature di crisi coniugale possono essere infinite e comprendono:
- il tradimento durante il periodo in cui i coniugi erano già separati di fatto;
- la presenza di gravi comportamenti dell’altro coniuge (maltrattamenti, violenze e così via);
- l’allontanamento del coniuge dalla casa familiare senza valide ragioni.
Non è strettamente necessario che il coniuge tradito abbia commesso gravi colpe, bensì è sufficiente che il tradimento sia irrilevante rispetto alla rottura.
Quando i coniugi non avevano rapporti sessuali
Il tradimento è giustificato quando i coniugi non avevano più rapporti sessuali, senza valido motivo di rifiuto. A sancirlo è l’ordinanza n. 27771/2022 della Corte di Cassazione. Questo principio si applica in genere a tutte le situazioni in cui il tradimento accade quando i coniugi si sono già allontanati e mancano fra loro le tipiche manifestazioni di affetto e unione.
La risposta a un precedente tradimento
Chi tradisce per ripicca è giustificato, a patto che l’adulterio sia causato proprio dalla delusione e dalla rabbia per quanto subito. In questi casi, soltanto il primo coniuge fedifrago riceve l’addebito.
Tradimento reciproco
Non c’è addebito della separazione anche quando il tradimento è reciproco, ovvero entrambi i coniugi sono stati infedeli e hanno concorso alla fine della relazione. Questa ipotesi è diversa dalla precedente perché non c’è alcuna relazione tra i tradimenti e nessuno è considerato colpevole della rottura.
I coniugi erano d’accordo
L’infedeltà viola i doveri coniugali, perciò anche l’eventuale accordo tra i coniugi che la ammette non ha alcun valore legale. Sostenere che l’altro coniuge era consenziente non è quindi sufficiente per evitare l’addebito. Allo stesso tempo, tuttavia, bisogna ricordare che l’adulterio comporta l’attribuzione della colpa soltanto quando causa la fine del matrimonio.
Non riceve quindi l’addebito chi dimostra che il coniuge aveva assentito all’infedeltà e ne era a conoscenza, e nonostante ciò l’equilibrio familiare non ne è stato turbato. In altre parole, ci sono altre cause della separazione che non riguardano il tradimento.
Il tradimento viene perdonato
Raramente la scoperta di un tradimento causa l’immediata fine della relazione. Soprattutto per le coppie di lunga data è facile che il coniuge tradito decida di tentare la via del perdono, provando a ricostruire il rapporto e superare la crisi. Così come è frequente l’ipotesi in cui questo tentativo fallisce. Ecco, in questi casi il coniuge fedifrago riceve l’addebito della separazione, anche se l’altro ha provato a concedere una seconda possibilità.
Al contrario, se il perdono viene seguito da un effettivo superamento della crisi, in cui la coppia torna affiatata e felice, allora il tradimento non può più essere imputabile della rottura.
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