Banche dati per calcolare il valore in dogana
In presenza di dubbi, la dogana può disconoscere il valore dichiarato dall’importatore e ricostruirlo con i mezzi, comprese le banche dati: anche la Corte di Giustizia Ue concorda.
Sono quattro gli elementi fondamentali della dichiarazione doganale: qualità (classificazione doganale), quantità (peso), origine e valore. Tutti importanti, certo, ma qualcuno più importante degli altri, a ragione della particolare attenzione che l’Agenzia ADM riserva loro: origine e valore.
Oggi, parliamo del valore, l’elemento che presenta maggiori difficoltà di verifica e ricostruzione in sede di controllo doganale. Se, infatti, per origine, qualità e quantità l’iter istruttorio può essere supportato da elementi documentali (certificati di origine, classificazione tariffaria, note esplicative, regolamenti di classifica, informazioni tariffarie vincolanti), la determinazione del valore segue regole ben più complesse.
Elemento essenziale, poiché è in percentuale sul suo importo che si calcolano il dazio e l’Iva da pagare al momento dell’importazione (grazie al cielo, per ora nessuno ha pensato di introdurre dazi all’esportazione!).
Come si determina il valore
Il concetto di base rimane l’identificazione del valore imponibile in dogana con “il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato”.
Il prezzo effettivamente pagato o da pagare comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire come condizione della vendita delle merci importate dal compratore a una delle seguenti persone: il venditore, un terzo a beneficio del venditore, un terzo collegato al venditore, un terzo quando il pagamento a quest’ultimo è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore.
Attenzione: il valore in dogana non corrisponde al valore di fattura; o meglio, non corrisponde sempre al valore di fattura.
La formula matematica che illustra il valore in dogana è la seguente: valore di fattura + elementi che integrano il prezzo effettivamente pagato o da pagare – elementi da escludere dalla determinazione del valore in dogana = prezzo effettivamente pagato o da pagare = valore in dogana.
Laddove tra gli elementi da considerare a integrazione del prezzo dei beni (solo in quanto a carico del compratore e non computati nel calcolo del prezzo di vendita) vi sono, ad esempio, il costo delle matrici e degli stampi utilizzati per la produzione dei beni importati, se forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto; i lavori di ingegneria, di sviluppo, d’arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un Paese extra-UE e necessari per produrre le merci importate; i corrispettivi dei diritti di licenza e delle royalties relative ai beni da valutare; le spese di trasporto e di assicurazione fino al confine unionale.
Mentre tra gli elementi da escludere dalla determinazione del valore ricordiamo, sempre a titolo esemplificativo, le spese di trasporto dei beni dal luogo di sdoganamento al luogo di destinazione finale o i dazi e gli altri oneri corrisposti al momento dell’importazione, ovviamente.
E se la dogana dovesse contestare la regolarità del valore di transazione indicato nella dichiarazione di importazione? Come potrebbe fare a identificarne uno più “reale”?
Anche in questo caso, ci aiuta il Codice doganale il quale, volendo evitare il rischio di possibili distorsioni di traffico, dovute all’applicazione di criteri difformi da parte delle singole autorità doganali, ha definito dei criteri standard di ricostruzione del “prezzo effettivamente pagato o da pagare”, applicabili nell’ordine tassativo in cui sono esposti:
- il valore di transazione di merci identiche;
- il valore di transazione di merci similari;
- il valore basato sul prezzo al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono successivamente vendute nel mercato unionale;
- il valore calcolato, eguale alla somma del costo di produzione, delle spese generali, dei costi indiretti, delle spese di trasporto.
Criteri complessi, che necessitano di spiegazioni approfondite e su cui torneremo in futuro.
Le banche dati: come aiutano a determinare il valore
Abbiamo detto che i primi criteri da seguire indicano di considerare il valore di merci identiche o similari, importate più o meno nello stesso periodo. Come possiamo individuare merci identiche o similari?
Dalla voce doganale, altro elemento fondamentale della dichiarazione. Quindi tutte le merci rientranti nella stessa voce doganale sono identiche o similari? Non proprio, in realtà, questa è una pericolosa generalizzazione. E come può la dogana trovare le importazioni di merci identiche o similari che abbiano la medesima voce doganale? Utilizzando i propri database, nei quali sono registrate tutte le operazioni doganali effettuate nel nostro Paese. Ma in tal modo, protestano gli operatori, si generalizza e si rischiano errori di valutazione: la banca dati non s’ha da usare!
Solo che anche la Corte di Giustizia Ue è venuta recentemente, nel mese di giugno, in soccorso delle autorità doganali, che possono limitarsi a: utilizzare gli elementi contenuti nelle banche dati nazionali che alimentano e gestiscono, senza essere tenute a richiedere informazioni ad altre dogane o ai servizi della UE; escludere dal calcolo i valori di transazione relativi ad altre operazioni del soggetto sotto verifica, anche se tali valori non sono stati contestati in precedenza da nessuna dogana, dovendosi solo limitare a utilizzare dati sui valori di transazione relativi a un periodo di 90 giorni, di cui 45 giorni precedenti e 45 successivi allo sdoganamento delle merci da valutare. Non basta?
Qualora il valore di transazione non sia ritenuto conforme, la dogana può utilizzare le informazioni desunte da una banca dati e relative al valore in dogana delle sole merci che hanno la stessa origine e che, pur non essendo “similari”, hanno la medesima voce doganale.
Facciamo attenzione, quindi, quando dichiariamo il valore in importazione; la dogana ha tanti mezzi per contestarlo, se eccessivamente basso; e non scordiamoci il rischio di trovarci coinvolti in una imputazione di sottofatturazione, che ci porterebbe dritti dritti davanti a un PM.
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