CBAM, la transizione verde arriva in dogana
Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) è diventato legge: vediamo insieme in cosa consiste, quali sono le sue finalità e come si inserisce all’interno del Green Deal europeo.
Evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in Paesi in cui sono in vigore politiche climatiche meno rigorose rispetto alla UE: questo il fine ultimo del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), l’accordo politico sulla cui attuazione è stato raggiunto da Consiglio UE e Parlamento europeo lo scorso 13 dicembre 2022 ed è divenuto norma positiva con la pubblicazione del Reg.to (UE) n. 956/23.
Prevedendo l’acquisto di un certificato per le emissioni di carbonio generate nella produzione di determinati beni importati, il CBAM (in compliance con le regole WTO) garantisce che il prezzo del carbonio presente nelle merci importate sia equivalente al prezzo del carbonio utilizzato nella produzione interna e che gli obiettivi climatici unionali non vengano pregiudicati.
Le finalità del CBAM e come si inserisce nel green deal europeo
Riduzione, entro il 2030, dell’emissione di CO2 di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990; proposta del Parlamento europeo di ridurre, sempre nella data limite del 2030, l’emissione di gas a effetto serra di almeno il 40% rispetto alle emissioni del 2005; eliminazione, al più tardi entro il 2050, delle emissioni nette (emissioni al netto degli assorbimenti) di gas a effetto serra e previsione di una crescita economica dissociata dall’uso delle risorse ambientali: il CBAM è legge unionale e il Green Deal europeo prende forma e arriva in dogana.
La tassazione delle materie prime e dei beni classificati nelle voci doganali relative a cemento, ghisa, ferro e acciaio, alluminio, concimi, elettricità e idrogeno (e dei loro prodotti compensatori, ottenuti nell’Unione a seguito di perfezionamento attivo), provenienti dai Paesi che non rispettano le previsioni dello United Nations Framework Convention on Climate Change (codificate nell’Accordo di Parigi), importate nel territorio doganale unionale o introdotte sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro che sia adiacente al territorio doganale dell’Unione, è un passo ineludibile verso una transizione verde socialmente equa, che eviti il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al di fuori dell’UE, garantendo un suo prezzo equivalente per le importazioni e per i prodotti interni.
L’Unione europea persegue una politica ambiziosa in materia di azione per il clima e ha predisposto un quadro giuridico complesso per conseguire il traguardo di riduzione dei gas a effetto serra entro il 2030.
I 27 Stati membri hanno notevolmente ridotto le loro emissioni interne di gas a effetto serra, ma le emissioni incorporate nei beni importati hanno registrato un significativo aumento, compromettendo così gli sforzi compiuti; e ciò grazie a partners commerciali la cui agenda politica non prevede un perseverante approccio ai problemi climatici in linea con le rigorose prassi internazionali.
Tuttavia, l’Unione europea ha la responsabilità di continuare a svolgere un ruolo di primo piano nell’azione globale per il clima.
Il CBAM in sintesi
Dal 1° gennaio 2026 i beni retro elencati, dettagliatamente evidenziati nell’Allegato I al Reg.to (UE) n. 956/23 e sinteticamente riportati nell’elenco che segue potranno essere immessi in libera pratica nell’Unione europea esclusivamente da dichiaranti CBAM autorizzati, che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano richiesto alle competenti autorità nazionali (individuate da ciascuno Stato membro) la specifica autorizzazione, trasmessa attraverso il registro CBAM unionale:
- Capitolo 25 - Cemento: items delle voci doganali 2507, 2523
- Capitolo 27 - Elettricità: voce doganale 2716
- Capitolo 28 - Fertilizzanti e Idrogeno: items delle voci doganali 2804, 2808, 2814, 2834, 3102, 3105
- Capitolo 72 - Ghisa, Ferro e Acciaio: esclusi solo alcuni prodotti della voce doganale 7202
- Capitolo 73 - Prodotti di ghisa, ferro e acciaio: items delle voci doganali 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7318, 7326
- Capitolo 76 - Alluminio: items delle voci doganali 7601, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7314, 7316
Qualora l’importatore si avvalga di un rappresentante doganale in regime di rappresentanza indiretta, anche quest’ultimo potrà, se consenziente, presentare richiesta di dichiarante CBAM autorizzato.
Tale misura non si applica alle importazioni da Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera; altri paesi terzi potranno richiedere l’esclusione dalla normativa CBAM a condizione che dispongano di un meccanismo nazionale, a questo equivalente, per la determinazione del prezzo del carbonio.
Entro il 31 maggio di ogni anno, per la prima volta nel 2027 in relazione all’anno 2026, ciascun dichiarante CBAM autorizzato utilizza il registro CBAM per presentare una dichiarazione riguardante l’anno precedente, nella quale evidenziare il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato, le emissioni totali incorporate, il numero totale di certificati CBAM da restituire corrispondenti alle emissioni incorporate totali (la mancata restituzione dei certificati comporta l’applicazione di una specifica sanzione), allegando copie delle relazioni di verifica, rilasciate da un verificatore accreditato, che confermano il quantitativo delle emissioni incorporato nei prodotti importati.
L’elenco dei prodotti oggetto dell’applicazione del CBAM potrà essere esteso, entro il 2030, così da comprendere tutti i prodotti coperti dall’EU ETS, compresi i polimeri, vari prodotti chimici, i prodotti a base di olio minerale, carta e cellulosa. Il meccanismo di aggiustamento funziona attraverso l’acquisto di un numero di certificati CBAM (venduti da ciascuno Stato membro attraverso una piattaforma centrale comune) tale, da coprire il quantitativo di emissioni incorporate nelle merci importate e il cui costo sarà determinato in base al prezzo medio d’asta settimanale delle quote EU ETS, espresso in €/tonnellata di CO₂ emessa.
A decorrere dal 1° ottobre 2023, ogni importatore o rappresentante doganale indiretto, autorizzato quale dichiarante CBAM, presenta, per ogni trimestre ed entro un mese dalla fine dello stesso, una relazione, riportante la quantità totale di ciascun tipo di merci, espressa in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre, distinta per ciascun impianto produttivo nel Paese di origine; il totale delle emissioni incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni di CO₂ e per megawatt ora per l’energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO₂ e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate secondo i metodi stabiliti negli allegati II e IV del Reg.to (UE) n. 956/23; le emissioni indirette totali; il prezzo del carbonio dovuto in un Paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione.
La Commissione UE è chiamata a sorvegliare costantemente a livello dell’Unione la corretta applicazione delle disposizioni dettate dal legislatore, al fine di individuare pratiche di elusione.
Per pratiche di elusione si intende una modifica della configurazione degli scambi di merci, derivante da una pratica, un processo o una lavorazione per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica, se non quella di eludere, in tutto o in parte, uno degli obblighi previsti dal Reg.to (UE) n. 956/23 e che può consistere, tra l’altro, nel modificare leggermente le merci in questione per farle rientrare in voci doganali non listate o nel frazionare artificiosamente le spedizioni così che il loro valore intrinseco non superi la soglia di € 150,00.
Queste ultime, infatti, unitamente alle merci trasportate nei bagagli dei viaggiatori e a quelle trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari, sono escluse dall’applicazione della normativa in esame.
Il ruolo della dogana
Le autorità doganali informano l’importatore o il rappresentante doganale indiretto dell’obbligo di comunicazione al più tardi al momento dell’immissione in libera pratica delle merci; e comunicano periodicamente alla Commissione UE le informazioni relative alle merci importate, compresi i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo.
Tali informazioni comprendono il numero EORI del dichiarante doganale e dell’importatore, il codice NC a otto cifre, la quantità, il Paese di origine, la data della dichiarazione doganale e il regime doganale.
L’obbligo di comunicazione si applica anche alle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e contenute nei prodotti trasformati, anche in reintroduzione, benché questi ultimi non figurino tra i prodotti soggetti alla disciplina CBAM. L’obbligo è, al contrario, escluso per i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo e per le merci oggetto di reintroduzione in franchigia.
Anche il meccanismo CBAM è soggetto alle disposizioni ordinariamente applicate in dogana in materia di mutua assistenza amministrativa.
Di più sul coinvolgimento delle autorità doganali il regolamento non dice.
Anche se viene chiamato dazio ambientale, è fondamentale capire che il CBAM non è un dazio o un’imposizione indiretta specifica, ma un semplice meccanismo di adeguamento dei prezzi, che trova nell’autorità doganale un inevitabile centro nevralgico, applicandosi ai beni oggetto di operazioni di importazione da Paesi terzi (con le esclusioni già evidenziate).
Ci aspettiamo a breve che la Commissione UE individui i ’prodotti leggermente modificati’ che possono essere utilizzati per aggirare il regolamento CBAM, detti le regole per comprendere quali Paesi possono essere aggiunti ai soggetti esclusi dall’applicazione di tale normativa; chiarisca le possibilità di applicazione alle merci introdotte nella zona economica esclusiva di ciascuno stato membro ed approvi le modalità di richiesta dello status di ’dichiarante CBAM autorizzato’, di rendicontazione delle emissioni incorporate e del prezzo del carbonio pagato nel Paese di esportazione, ad esempio.
Ma ci aspettiamo, anche, a livello unionale o nazionale, che vengano meglio esplicitati compiti e poteri (anche sanzionatori) dell’autorità doganale. È vero che, in sede di prima applicazione, agli operatori sono richiesti solo oneri comunicativi, ma il 2026 non è poi così lontano, soprattutto se consideriamo i numerosi cambiamenti che ci attendono nei prossimi due anni.
Se non volete farvi trovare impreparati, potete contattarci: supporteremo la vostra azienda in questa fase di adeguamento alle disposizioni unionali.
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