Come cambierà lo status di AEO (Operatore Economico Autorizzato)
Lo status di Operatore Economico Autorizzato (AEO) è il massimo riconoscimento rilasciato dall’autorità doganale: in cosa consiste, perché è importante per le aziende e come cambierà.
La semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali sono sempre stati due obiettivi particolarmente sentiti nell’ambito della World Customs Organization (WCO).
Fin dal lontano 1973, anno nel quale, il 18 maggio, venne firmata la Convenzione di Kyoto, entrata in vigore il 25 settembre 1974 e avente a oggetto proprio tali obiettivi (alla Convenzione, emendata il 26 giugno 1999, la Comunità europea ha aderito nell’anno 2003) già in quel testo si teorizzava l’eliminazione di tutte le divergenze applicative delle pratiche doganali in grado di ostacolare gli scambi internazionali, l’adozione di tecniche comuni di analisi dei rischi e di procedure di auditing, una maggiore sensibilità alle esigenze degli operatori economici di accesso alle diverse forme di semplificazioni doganali, il ricorso a forme di partnership tra dogane e soggetti privati.
“La partnership dogana/operatore economico nella fase di gestione del rischio, con quest’ultimo nella veste di fornitore di informazioni, gestite in via telematica, precedenti l’arrivo della merce, comporta, quale regola, il conseguente rapido svincolo delle merci stesse e quale presupposto, una dichiarazione doganale trasmessa per via elettronica, la sopravvivenza di un solo tipo di dichiarazione semplificata, la possibilità di presentare una dichiarazione sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante”.
Ecco, allora, a livello comunitario, il riconoscimento degli operatori economici non più come contraddittori, ma come partners della dogana, come attori dalla indispensabile collaborazione nel business internazionale. In fondo, questo è lo status di operatore economico autorizzato: una posizione di vantaggio, rispetto alla restante platea dei soggetti economici, nella gestione dei rapporti con l’autorità doganale riconosciuta a livello comunitario.
Cos’è l’AEO per il Codice doganale
Una simile posizione di vantaggio non si riconosce indiscriminatamente a tutti, ma solo a coloro che possono vantare adeguati sistemi di sicurezza, strumenti di auditing e di gestione contabile, un alto tasso di solvibilità finanziaria, una irreprensibile osservanza degli obblighi doganali.
E tali soggetti, qualificati come “affidabili”, potranno godere di tutti i benefici, sia di natura generale, sia connessi al settore dei controlli doganali, previsti dal legislatore comunitario, tra i quali ricordiamo proprio l’accesso facilitato alle semplificazioni doganali.
Il Codice doganale dell’Unione si spinge ancora oltre: gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero poter trarre il massimo vantaggio da un uso esteso delle semplificazioni doganali o beneficiare di agevolazioni in materia di sicurezza godendo, inoltre, di un trattamento favorevole per quanto riguarda i controlli doganali, come un numero minore di controlli fisici e basati sui documenti.
Ecco, allora, che il Codice destina ai soggetti certificati AEO un insieme di agevolazioni, facilitazioni e semplificazioni sconosciuto agli altri soggetti economici, introducendo, di fatto, un dualismo tra le due categorie. Basti pensare alla possibilità, per gli operatori AEO, di depositare presso l’Ufficio doganale competente in base alla loro sede la dichiarazione relativa a merci presentate in un’altra dogana; o alla possibilità per gli spedizionieri doganali, in possesso dei requisiti richiesti dalla certificazione AEO, di operare in tutto il territorio doganale dell’Unione europea, senza le barriere che oggi limitano l’operatività a livello nazionale; o alle regole per l’accesso facilitato alle procedure semplificate, tra le quali riveste una evidente importanza l’iscrizione nelle scritture del dichiarante.
Una corsia preferenziale che apre la strada a una sempre maggiore diffusione degli operatori economici autorizzati, realizzando, finalmente, quell’ideale di partnership tra soggetto pubblico e soggetti privati, nel rispetto del ruolo di ciascuno, auspicato qualche decennio fa dalla Convenzione di Kyoto.
Perché il futuro dell’AEO è già scritto
Insomma, lo status AEO non si traduce in un semplice attestato, da esibire in bella mostra nel proprio ufficio; e nemmeno nella possibilità, peraltro non banale, di partecipare a gare di appalto o di prestazione di servizi internazionali, in quanto requisito richiesto quale conditio sine qua non.
L’approccio al riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato è l’occasione per rivedere i processi aziendali in ottica doganale, assegnando a quest’ultima la dignità che il Codice le riconosce, per verificare il grado di compliance non solo della prassi operativa, ma della struttura aziendale nel suo complesso, introducendo quella cultura doganale che solo un percorso formativo adeguato può garantire e consolidare.
Il Gruppo dei Saggi (voluto dal Commissario Ue Gentiloni), ha varato dieci proposte per rendere l’unione doganale Ue adatta a un’Europa geopolitica, quinta raccomandazione: introdurre un approccio “system-based” centrato su una revisione della figura dell’Operatore Economico Autorizzato, ampliata nell’ambito, più efficiente e a più livelli: più vantaggi, ma più responsabilità nella garanzia della compliance.
Processi doganali rapidi ed efficienti bilanciati da audit continui, una gestione del rischio fondata su serie aggiornate di flussi, meno controlli doganali e verifiche ai sistemi aziendali, per testare la capacità di monitorare e governare il processo doganale.
Per i soggetti non autorizzati AEO, una difficoltà di accesso al mercato unionale che si traduce nella necessità di un “garante” AEO e in severe misure sanzionatorie.
La riforma dello status AEO non può prescindere da tre considerazioni essenziali: la rete di accordi di mutuo riconoscimento (MRA) che la Ue ha concluso con alcuni Paesi terzi sul riconoscimento reciproco delle figure AEO; l’introduzione del sistema IOSS, avvenuta nel 2021 (ovvero il regime dello sportello unico per le importazioni Import One Stop Shop, che comporta il versamento dell’Iva, pagata dal cliente come quota parte del prezzo di vendita, nello Stato di identificazione del fornitore); le esigenze delle PMI.
E, in relazione a tale punto e in parziale controtendenza con esso, non possiamo non ricordare il progetto dell’Agenzia ADM di riconoscere un rating AEO++ alle società multinazionali o di grandi dimensioni che si impegnino nella compliance non solo doganale, investendo capitali non alla portata di tutte le piccole e medie imprese.
Un soggetto AEO sempre più compliant, dunque, sempre più beneficiato da procedure agevolative snelle, efficienti ed estese, ma sempre più soggetto a verifiche continue del proprio grado di affidabilità da parte dell’autorità doganale; il mantenimento dei requisiti di compliance dovrà essere una preoccupazione costante di ogni operatore, garanzia di un accesso pressoché illimitato al mercato unionale.
Il nostro approccio all’AEO
È immaginabile che la maggior responsabilità del futuro AEO comporterà audit doganali sempre più approfonditi sia al momento del rilascio dell’autorizzazione, sia al momento della verifica successiva del mantenimento dei requisiti dello status.
Il nostro approccio all’AEO, sempre orientato alla compliance con la dogana del futuro, risponde alle necessità di ciascun operatore, disegnando un progetto diverso per ogni cliente, che lo accompagni nel processo autorizzativo:
- una due diligence approfondita per verificare lo stato di compliance doganale iniziale e replicata nel tempo per garantire il mantenimento dell’autorizzazione;
- la formazione dei responsabili delle questioni doganali e il loro costante aggiornamento, così da diventare realmente il punto di riferimento doganale dell’azienda;
- la creazione e la supervisione di un ufficio che, sotto la guida del responsabile, accentri la gestione di tutte le questioni doganali; l’aggiornamento delle procedure aziendali e la definizione delle linee guida in materia doganale (si pensi ai piani interni di conformità, previsti dalla normativa dual use), condivise e sottoscritte dal management aziendale.
Scrivici su hello@overyitalia.com per iniziare questo percorso.
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