Dal 1° marzo nuova release del Sistema di Controllo dell’Import: ecco come funziona
Nato dopo gli attentati negli USA del 2001, l’Import Control System (ICS) è una procedura a cui da dieci anni sottostanno tutte le merci che entrano in Europa. Da marzo il sistema è stato aggiornato.
Era l’alba del lontano 1° gennaio 2011, quando, in applicazione del progetto Import Control System (ICS) entravano a pieno diritto nell’universo doganale le Entry Summary Declarations (ENS).
“In base a criteri di rischio comuni a tutti gli Stati Membri, le ENS sono analizzate per stabilire, in ragione del rischio riscontrato, se le merci debbano essere sottoposte a controllo al primo ufficio di ingresso nella comunità o all’ufficio di effettivo sbarco della merce. Per la merce containerizzata di cui all’art. 592 ter, comma 1, lettera a) sub i) delle DAC, così come modificate dal Reg. (CE) 1875/2006, nei casi in cui viene individuato un rischio elevatissimo, può essere notificato il divieto di caricare la merce al punto di imbarco (do not load) … La presentazione delle ENS deve essere effettuata, per via telematica, all’ufficio di primo ingresso nel territorio della Comunità…”: così si pronunciava allora l’Agenzia delle Dogane per presentare il nuovo istituto (nota 27 dicembre 2010, prot. n. 166163).
Sulle ENS viene condotta l’analisi dei rischi mediante un Circuito Doganale di Sicurezza, che seleziona automaticamente, in base a criteri di rischio comuni a tutti gli Stati Membri, le partite che devono essere analizzate dai servizi delle strutture centrali e/o territoriali per individuare le merci da sottoporre a controllo al momento del loro arrivo nel territorio doganale unionale. In ragione del grado di rischio individuato, le partite possono essere sottoposte a controllo al primo ufficio di ingresso nella comunità o all’ufficio di effettivo sbarco della merce.
Ferme restando le condivisibili ragioni di sicurezza sottese all’adozione di quell’adempimento, poi entrato nel quotidiano divenire doganale, le apprensioni, le preoccupazioni, le fatiche che accompagnarono l’entrata in vigore delle dichiarazioni sommarie di entrata ancora oggi non sono completamente dimenticate.
Un sistema di sicurezza che mutua i propri principi basilari dalle decisioni statunitensi conseguenti all’attentato delle Torri Gemelle del settembre 2001 e che assoggetta a controlli le merci prima che entrino nel territorio doganale unionale o prima che vengano anche solo imbarcate per raggiungerlo. Nessuna finalità doganale, quindi, ma scopi compatibili con la considerazione delle dogane quale primo ente di contatto e di controllo per le merci extra-unionali destinate al mercato europeo.
Un sistema dalla gestione totalmente elettronica, che ha anticipato, di fatto, la dematerializzazione dei documenti e la telematizzazione di tutti gli scambi informativi tra autorità doganali e tra autorità doganali e operatori postulata dal legislatore del Codice doganale unionale. Un sistema che, a distanza di oltre dieci anni, è giunto alla fase 2.
Release 2: perché e quando
Acquisito un decennio di esperienza, con l’intento di innalzare il livello di protezione sia dei cittadini unionali, sia del mercato interno, e di consentire alle autorità doganali di identificare meglio le spedizioni ad alto rischio (facilitando lo sdoganamento transfrontaliero a tutela del commercio legittimo), la Commissione europea ha avvertito l’esigenza di migliorare le procedure di gestione del rischio, così da rendere più efficaci ed efficienti i conseguenti controlli.
Detto fatto: ecco il sistema informativo ICS2 new style “previsto per la presentazione, il trattamento, la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata finalizzate all’analisi dei rischi doganali ai fini della sicurezza, nonché per il successivo scambio di tali informazioni e dei risultati dei controlli tra le autorità doganali degli Stati Membri e con la Commissione”, parlando con la lingua del regolamento di esecuzione del Codice.
Sistema dall’architettura diversa rispetto a quella del genitore, che ha consigliato una graduale sostituzione da attuarsi in tre fasi (c.d. release 1, 2 e 3) da realizzarsi nelle date limite del 15 marzo 2021, del 1° marzo 2023 e del 1° marzo 2024:
- release 1: obbligo per gli operatori postali e i corrieri espresso di presentare un set minimo di dati della ENS per le merci trasportate solo per via aerea;
- release 2: obbligo per tutti i vettori aerei e per tutte le merci trasportate per via aerea di integrare il set minimo di dati con il resto delle indicazioni previste per la ENS completa;
- release 3: specifiche funzioni per la gestione dell’obbligo di presentare la ENS completa per tutte le merci movimentate con modalità di trasporto diverse da quella aerea.
Quali, invece, le Deroghe alla presentazione delle ENS? Importazione di organi, altri tessuti umani o animali o di sangue umano idonei a innesti permanenti, impianti o trasfusioni in casi di emergenza; merci trasportate, nell’ambito della mobilità militare; rifiuti delle navi, a condizione che la notifica anticipata sia effettuata utilizzando l’interfaccia unica marittima nazionale o mediante altri canali di segnalazione accettabili per le autorità competenti, comprese le dogane; scambi bilaterali tra UE e Svizzera e tra UE e Norvegia.
Considerate le difficoltà già riscontrate nell’adeguamento alla nuova fase funzionale di ICS2 da parte di alcuni Stati membri, la Commissione ha concesso ad Austria, Grecia, Francia, Lussemburgo, Danimarca, Belgio, Paesi Bassi, Croazia, Polonia, Romania, Estonia e Svezia una deroga all’avvio del nuovo sistema fino al 30 giugno 2023.
Le linee guida dell’Agenzia delle Dogane
Lo scorso 9 marzo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riprendendo il contenuto di documenti pubblicati dalla DG Taxud, ha diramato gli ultimi aggiornamenti in merito alle tempistiche di adesione alla nuova fase funzionale di ICS2 per gli operatori economici di tipo air carrier.
I vettori aerei che effettuano i loro voli diretti da Paesi non UE solo nello Stato membro in cui è registrato il loro numero EORI, se pronti, possono connettersi a ICS2 Release 2 e avviare la presentazione ENS il 1° marzo 2023. In caso contrario, devono richiedere una finestra di implementazione in tale Stato membro per connettersi a ICS2 versione 2 in qualsiasi momento tra il 1° marzo 2023 e il 1° luglio 2023.
I vettori aerei che effettuano i propri voli diretti da Paesi non UE verso uno o più Stati membri collegati a ICS2 Release 2, se pronti, possono connettersi a ICS2 Release 2 e avviare la presentazione ENS il 1° marzo 2023. In caso contrario, devono richiedere una finestra di distribuzione in tale Stato membro per connettersi a ICS2 versione 2 in qualsiasi momento tra il 1° marzo 2023 e il 1° luglio 2023.
I vettori aerei che effettuano voli diretti da Paesi terzi verso diversi Stati membri di cui uno, più o tutti gli Stati membri sono soggetti a deroga, dovrebbero richiedere un periodo di attivazione allo Stato membro di registrazione EORI, fino alla data in cui tutti gli Stati membri interessati sono collegati a ICS2 Release 2, ma al più tardi fino al 1° luglio 2023.
In base alla tipologia di operatore economico, la Commissione ha, quindi, previsto una finestra temporale (cd. Deployment Window) per l’adesione al sistema, da richiedere allo Stato che ha rilasciato il codice EORI dell’operatore stesso.
I vettori aerei che hanno ottenuto la Deployment Window dovranno continuare a presentare le ENS nel sistema ICS1; anche ai freight forwarders che decidono di effettuare filing in ICS 2 R2 in autonomia – operando come House filer nell’ambito del multiple filing – può essere concessa, su richiesta, una finestra di adesione fino al 2 ottobre 2023. Nella seconda metà di marzo la Commissione UE pubblicherà lo “stato avanzamento lavori” di ogni Stato membro in ordine al piano di partenza del nuovo sistema.
Anche in questo caso si tratta di adeguamenti non semplici, su cui speriamo di aver fatto un po’ di chiarezza con questo articolo, ma restiamo a disposizione per chiunque avesse dubbi e volesse porci qualche domanda.
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