Due investitori recuperano oltre €125.000 da azioni MPS. Ecco come hanno fatto
Marco Fabio Delzio
23 gennaio 2025
Continua la striscia positiva di risarcimenti ottenuti in favore di privati investitori danneggiati negli anni dall’acquisto dei titoli azionari Monte dei Paschi.
Con queste due sentenze, gli investitori hanno ottenuto un ristoro per le perdite da azioni Monte dei Paschi di Siena agendo per vie legali nei confronti delle banche intermediarie che avevano venduto loro i titoli.
Grave inadempienza dell’intermediario, questa investitrice recupera quasi €35.000
In un recente caso sottoposta al Tribunale di Brescia, grazie al supporto di Martingale Risk una risparmiatrice cinese ha ottenuto un pronunciamento favorevole riguardo alla controversia con la propria banca. La disputa verteva su una serie di operazioni di investimento aventi per oggetto azioni MPS, che le avevano causato una pesante perdita economica (sentenza del Tribunale di Brescia n. 10857/2021 del 28/11/2024).
I nostri professionisti hanno rilevato la non conformità del contratto quadro e dei singoli ordini di acquisto per carenza del requisito della forma scritta e per omessa indicazione della facoltà di recesso.
Qualora il contratto venisse redatto su più fogli, per ritenerlo valido è sufficiente la sottoscrizione dell’ultimo di essi; tuttavia, quando richiesto, lo stesso contratto dovrebbe essere prodotto integralmente dalla banca, cosa che non è avvenuta in questo specifico caso.
In seguito ad una richiesta formale, la banca ha prodotto solamente alcune pagine, tralasciandone altre, compiendo così una grave inadempienza. Non si può sostenere che le sole pagine sottoscritte siano idonee a ritenere validamente concluso il contratto formale di negoziazione titoli.
La pacifica produzione parziale (di 4 pagine su 31) impedisce di ricostruire il tenore dell’accordo raggiunto dalle parti e la formalità del contratto impedisce di far riferimento a clausole contrattuali contenute al di fuori del documento sottoscritto. I documenti non sottoscritti non hanno nessuna validità probatoria.
Forte del nostro sostegno, l’investitrice ha citato in giudizio la banca presso il Tribunale di Brescia, il quale ha concordato con le osservazioni dei nostri professionisti. La banca, pertanto, ha dovuto risarcire la nostra cliente di € 33.958,51.
La mancata produzione integrale del contratto quadro e degli ordini di acquisto da parte della banca ha permesso all’investitrice di ottenere il risarcimento.
Risparmiatore romano recupera quasi €94.000
Anche nel caso sottoposto al Tribunale di Roma, un risparmiatore romano ha ottenuto un pronunciamento favorevole riguardo alla controversia con la propria banca. L’investitore ha acquistato negli anni dal 2015 al 2018 delle azioni Monte Paschi, tramite operazioni di investimento svolte con la piattaforma online della propria banca intermediaria.
Queste operazioni gli hanno causato complessivamente una perdita di € 93.483,18. Si è quindi rivolto a Martingale Risk per avviare un’azione risarcitoria volta al recupero delle perdite.
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Il team di analisti finanziari della società ha rilevato una serie di criticità imputabili alla banca che ha venduto i titoli. Questa non ha fornito prova di aver adeguatamente effettuato l’ordine, in quanto non ha conservato né la registrazione di un ordine impartito per telefono né il relativo report informatico, né le note di eseguito, sulle quali si sarebbe dovuta trovare la prova dell’investimento, e quindi della consapevolezza da parte del cliente che tali operazioni erano state eseguite dalla banca in presenza del suo ordine.
La banca non ha nemmeno fornito l’estratto del conto corrente bancario dal quale avrebbe potuto trarsi la prova, quantomeno, della consapevolezza da parte del cliente, delle operazioni che erano state eseguite dalla banca in assenza di un suo ordine.
Non avendo prodotto la documentazione essenziale, si deduce che la banca ha eseguito le operazioni di compravendita in assenza degli ordini dell’investitore.
Con il nostro supporto, il cliente ha citato in giudizio la propria banca dinnanzi al Tribunale di Roma, il quale, convenendo con le nostre tesi, ha dichiarato la nullità delle operazioni per mancata produzione degli ordini di compravendita delle operazioni da parte della banca, ed ha condannato l’istituto di credito a versare un risarcimento di € 93.483,18, pari all’intero capitale perso (Sentenza del Tribunale di Roma del 25/10/2024 n. 57869/2021).
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