Politica commerciale e dogana: i due alleati inaspettati dei progetti internazionali delle imprese
Politica commerciale e unione doganale dipingono un quadro di agevolazioni cui le imprese comunitarie possono attingere per delineare i propri progetti internazionali.
La politica commerciale è una competenza esclusiva dell’Unione Europea (artt. 3 e 206, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), esattamente come la politica doganale. Ciò significa che è l’Ue a legiferare su questioni commerciali e a concludere accordi commerciali internazionali, non i singoli Stati membri. Se l’accordo riguarda tematiche di responsabilità mista, la sua conclusione è soggetta a ratifica da parte di tutti gli Stati membri.
Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre del 2009, presupposto logico e giuridico dell’attuale Codice doganale dell’Unione, ha qualificato il Parlamento europeo quale soggetto co-legislatore su materie di commercio e investimenti, unitamente al Consiglio, che rappresenta gli Stati membri; gli accordi commerciali internazionali, conseguentemente, possono entrare in vigore solo se approvati dal Parlamento.
La ragione della scelta di affidare a un organismo sovranazionale un importante mezzo di sviluppo economico, quale la politica commerciale, soprattutto in un momento storico quale il dopoguerra del secolo scorso, è facilmente intuibile: una attività concordata e conclusa a livello europeo consente una posizione di maggior rilevanza nei negoziati bilaterali e all’interno degli organismi internazionali quali l’Organizzazione internazionale del commercio (Wto) e l’Organizzazione mondiale delle dogane (Wco).
Scopo primario della politica commerciale unionale è, infatti, lo sviluppo delle opportunità di crescita economica per le aziende europee, rimuovendo le barriere commerciali come dazi, quote e restrizioni e garantendo, attraverso una politica doganale comune, una competizione leale. Si tratta di un volano essenziale per il sistema economico, influenzando crescita e occupazione: secondo i dati diffusi dalla Commissione europea, oltre 36 milioni di posti di lavoro in Europa dipendono dalle esportazioni verso Paesi extra-Ue e, in media, ogni miliardo di euro di esportazioni verso tali Paesi sostiene circa 13.000 posti di lavoro.
Gli accordi commerciali unionali: quali sono
L’Unione europea gestisce le relazioni commerciali con i Paesi terzi concludendo accordi commerciali, concepiti per creare migliori opportunità negli scambi di beni e servizi tra le parti e per superare le barriere commerciali che potrebbero ostacolarli. Gli stessi sono considerati anche il principale strumento per la promozione dei principi e dei valori europei, quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani, la tutela dell’ambiente e dei diritti sociali.
Gli accordi commerciali possono essere sommariamente classificati in base al loro contenuto:
- Economic Partnership Agreement (Epa): sostengono lo sviluppo dei partner commerciali dei Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico;
- Free Trade Agreement (Fta): consentono l’apertura reciproca dei mercati tra le parti, grazie al riconoscimento di un accesso preferenziale ai mercati;
- Association Agreement (Aa): prevedono un ambito di applicazione, anche di natura politica, più ampio dei precedenti.
La Ue, poi, può concludere anche accordi commerciali non preferenziali, nell’ambito di intese più ampie come gli accordi di partenariato e cooperazione.
Lo status quo dell’attività dell’Unione è rilevabile dalla seguente mappa:
Il processo di negoziazione e conclusione di un accordo può essere sintetizzato come di seguito:
- il Consiglio autorizza la Commissione europea a negoziare un nuovo accordo commerciale a nome della Ue attraverso un «mandato di negoziato», con il quale sono impartite le direttive principali, che includono gli obiettivi e l’ambito dei negoziati, nonché eventuali limiti di tempo;
- la Commissione negozia con il Paese partner, a nome della Ue, in stretta cooperazione con il Consiglio e il Parlamento europeo;
- quando il testo dell’accordo è stato concordato con i partner, la Commissione trasmette al Consiglio la proposta formale di adozione;
- il Consiglio adotta una decisione relativa alla firma dell’accordo a nome dell’Unione Europea e trasmette l’accordo firmato al Parlamento europeo per l’approvazione;
- dopo aver ottenuto l’approvazione del Parlamento europeo, il Consiglio adotta la decisione relativa alla conclusione dell’accordo.
Qual è la correlazione tra politica commerciale e dogana
Se la politica commerciale unionale è chiamata a disegnare scenari internazionali che consentano alle aziende Ue di prosperare, aumentando i mercati agevolati di riferimento e aprendo all’introduzione di beni e servizi esteri a condizioni facilitate, la dogana non poteva non essere il soggetto chiamato a verificare il rispetto e la compliance delle prassi commerciali.
Non è un caso che entrambe, politica commerciale e politica doganale, siano di competenza esclusiva Ue, così volute dai padri fondatori dell’allora Comunità Economica Europea.
Tra la Ue e i Paesi sottoscrittori di specifici accordi, i beni possono circolare in esenzione (o riduzione) da politiche di imposizione daziaria o di restrizione tariffaria ed economica solo se qualificabili come “preferenziali”, alla luce dei protocolli di origine presenti in ciascun accordo.
L’origine della merce, insieme alla determinazione del valore in dogana, è uno dei fattori che influenzano il costo delle transazioni commerciali internazionali: in base all’origine, infatti, un bene importato da un Paese terzo può essere sottoposto a un trattamento di favore, come, ad es., una riduzione daziaria (origine preferenziale), o discriminatorio, come nell’ipotesi di applicazione di un dazio antidumping.
Appare, pertanto, imprescindibile, nella fase di pianificazione degli acquisti di una azienda, possedere tutte le informazioni necessarie per rivolgersi a un mercato piuttosto che a un altro, avendo ben chiare le implicazioni daziarie o di politica commerciale che potrebbero gravare non solo sull’importazione di quel determinato bene, bensì anche sulla realizzazione del prodotto finito che tale bene incorpora.
E non parliamo semplicemente in termini di costi diretti di acquisto, ma ci riferiamo anche e, forse, soprattutto, alle implicazioni che la scelta di un fornitore può riverberare sulle conseguenti politiche di vendita, se solo si pone mente alla circostanza che il Paese di destinazione finale del bene potrebbe stabilire eventuali limitazioni all’importazione di beni che, pur provenendo dalla Ue, mantengano l’origine del Paese di acquisto.
Riuscire a introdurre nel territorio doganale della Comunità beni ad aliquota daziaria agevolata o nulla (origine preferenziale), o non soggetti a limitazioni o a restrizioni quantitative, permette di proporre sul mercato beni a un prezzo certamente inferiore rispetto a quelli assoggettati, all’atto dell’immissione in libera pratica, a un regime daziario comune (origine non preferenziale). Di contro, dichiarare una falsa origine può sottrarre la merce al pagamento dei dazi antidumping e può influire sulle regole di etichettatura e commercializzazione.
Conoscere e padroneggiare le regole di origine, quindi, può divenire un’importante arma commerciale: un esempio di come la dogana possa diventare un fattore di business. Per muovere i primi passi, vi invitiamo ad ascoltare la puntata dedicata del podcast Oltre i confini, in cui spieghiamo le basi di compliance doganale in import ed export in modo facilmente fruibile.
Per noi, che dell’origine, così come degli altri elementi essenziali del sapere doganale, abbiamo fatto una ragione di assistenza alle aziende, cercare di far comprendere l’ampio ventaglio di possibilità che una cultura doganale in azienda può offrire è uno stimolo al miglioramento continuo.
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