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di Mauro Finiguerra e Lara Zampini e Alberto Michelis e BCFormula

Quadro RW, qual è il valore delle criptovalute fino al 31 dicembre 2022?

Mauro Finiguerra

20 luglio 2023

Quale valore va assegnato alle criptovalute che erano in nostro possesso sino al 31 dicembre 2022? Facciamo chiarezza sulla controversa bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Quadro RW, qual è il valore delle criptovalute fino al 31 dicembre 2022?

La bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate sulle criptoattività tratta della valorizzazione delle criptovalute per i periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2022, creando tuttavia parecchia confusione e non poche incertezze applicative.

L’Agenzia delle Entrate si “autoconvince” sull’obbligo e si “dimentica” di quanto ha scritto in passato nella prassi amministrativa.

Una cosa è certa, se leggono la bozza di circolare, i contribuenti e i professionisti restano nella totale incertezza della valorizzazione da assegnare alle criptovalute detenute sino al 31 dicembre 2022 e negli anni precedenti.

Il Quadro RW fino al 31 dicembre 2022 era obbligatorio per legge?

Iniziamo con il dire che la norma che obbligava a dichiarare le criptovalute nel Quadro RW fino al 31 dicembre 2022 non esisteva: l’obbligo si basava su una presunzione dell’Agenzia delle Entrate. Ancora oggi, infatti, nella bozza di circolare si trova scritto:

“Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’art. 4 dlgs. 167 del 1990 si è ritenuto che la detenzione di valute virtuali da parte delle persone fisiche attraverso “portafogli” o “conti digitali” comporti l’obbligo di compilazione del Quadro RW.”

Questa interpretazione deriva dal fatto che nella norma di legge citata sono indicati due criteri, uno soggettivo e uno oggettivo, che permetterebbero di estendere l’obbligo di compilazione del Quadro RW anche:

  • a coloro che detengono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra cui le valute estere (criterio soggettivo);
  • alle attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti (criterio oggettivo).
    In realtà è molto facile intuire che le criptovalute, per loro stessa definizione tecnica e, dal 1 gennaio 2023, anche giuridica, tutto potrebbero essere, tranne che attività estere di natura finanziaria o valute estere.

In sintesi, le criptovalute:

  • non possono rientrare fra le attività di natura finanziaria, altrimenti non potrebbero essere considerate “valute virtuali”
  • non possono essere assimilate alle valute estere perché queste ultime sono moneta legale emessa da Stati diversi dall’Italia
  • tutto possono essere ma non certo moneta fiat, da qualsiasi Autorità nazionale essa possa essere stata coniata.

Tuttavia grazie a una “osmosi” interpretativa l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di estendere l’obbligo previsto dalla legge solo per gli operatori non finanziari, anche alle persone fisiche e agli altri obbligati al monitoraggio.

In questa confusione, incredibilmente il Tar del Lazio, nella sentenza n. 1077 del 2020, a proposito dell’assoggettamento delle monete virtuali alla tassazione applicabile agli strumenti finanziari, affermava che gli obblighi di monitoraggio per le criptovalute sarebbero stati:

“Semplici indicazioni ricognitive di obblighi dichiarativi già precedentemente disposti dalla legge.”

Nella bozza di circolare, in altro paragrafo, l’Agenzia delle Entrate richiama questa sentenza, quasi ad autoconvincersi che se anche il Tar del Lazio aveva ritenuto che esistesse un obbligo dichiarativo disposto dalla legge, così doveva essere (un non raro esempio di burocratica creatività italica).

Tanto così non è, visto che solo dal 1 gennaio 2023 la legge di bilancio ha modificato la norma di cui sopra e ha finalmente introdotto tale obbligo indicando esplicitamente, accanto alle attività finanziarie estere, anche la categoria delle cripto-attività, a conferma che queste ultime con le prime c’entravano e c’entrano per nulla, almeno sino al 31 dicembre 2022.

Quanto sopra basterebbe per confermare che sino al 31 dicembre 2022 non esistesse alcun obbligo di compilare il Quadro RW, tuttavia tutti i professionisti, compreso lo scrivente, hanno suggerito, per prudenza, di aderire alla interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, che però non costituiva e non costituisce alcun obbligo normativo.

Pertanto, prudenzialmente, tutti coloro che possedevano criptovalute fino al 31 dicembre 2022 si troveranno a “dover” compilare il Quadro RW, indicando il valore.

La valorizzazione delle criptovalute nel Quadro RW sino al 31 dicembre 2022

Quindi quale valore deve essere indicato nel Quadro RW?

Per rendere un po’ più complessa la vicenda e introdurre un po’ di incertezza nei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate non si sbilancia e dà questa indicazione:

“Ai fini della compilazione di tale quadro, si ricorda che il controvalore in euro della cripto-valuta detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la cripto-valuta e che negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di cripto-valute vendute in corso d’anno. Qualora il contribuente abbia acquistato/venduto la cripto-valuta direttamente da/ad altri utenti, senza l’intervento di piattaforme di negoziazione on line (“exchanger”), in mancanza di adeguata documentazione, può utilizzare il cambio indicato alle suddette date (fine di ciascun anno o data di vendita) sulla piattaforma on line dove effettua la maggior parte delle operazioni.”

A parte il fatto che i “cambi” indicati sui siti o sulle piattaforme di exchange possono variare di minuto in minuto, non di giorno in giorno, e dunque bisognerebbe determinare anche un’ora di riferimento per la rilevazione, sia al 31 dicembre, sia alla data di acquisto/vendita se infra-annuale, non si può tuttavia assolutamente sostenere quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate.

Bisognerebbe prima di tutto capire cosa si intende per “controvalore”. Se infatti si trattasse di un richiamo al valore di mercato, quest’ultimo non sarebbe applicabile alle criptovalute.

La stessa Agenzia delle Entrate, in almeno due documenti relativi al Quadro RW (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013, n. 151663 e C.M. n. 38/E del 23 dicembre 2013), afferma che il valore iniziale e finale da indicare è quello utilizzato per la base imponibile dell’Ivafe, anche se non dovuta.

In almeno altri due documenti ufficiali (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012, n. 2012/72442 e C.M. n. 28/E del 2 luglio 2012) sempre la stessa Agenzia delle Entrate, riguardo al valore da usare come base imponibile dell’Ivafe, precisa che per le attività finanziarie negoziate nei mercati regolamentati occorre utilizzare il valore di mercato, invece per quelle che sono prive di mercati regolamentati si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso o, se mancano entrambi, al costo di acquisto.

Sino alla data del 31 dicembre 2022 è certo che per le criptovalute non esistesse un mercato regolamentato, ovvero disciplinato e vigilato da una qualsiasi Autorità.

Dunque, secondo le stesse indicazioni della prassi amministrativa, considerato che le criptovalute non hanno valore nominale né possono avere valore di rimborso, l’unica possibile valorizzazione può e, deve, avvenire a costo d’acquisto.

Restiamo in attesa della pubblicazione della versione definitiva della circolare cripto-attività, confidando sul fatto che l’Agenzia delle Entrate riprenda la propria prassi e tenga conto delle osservazioni che molti professionisti, compreso lo scrivente, hanno inviato entro i termini previsti per la consultazione.