Ravvedimento operoso investimenti in criptovalute: guida alla compilazione dei quadri RT e RW
Mauro Finiguerra
10 agosto 2023
La scadenza per il pagamento delle imposte dovute per l’anno 2022 è fissata al 31 luglio, ma il termine per l’invio del modello Unico-PF e del Quadro RW è stabilito al 30 novembre.
C’è ancora tempo e spazio per la predisposizione e l’invio delle dichiarazioni dei redditi e anche eventualmente per il ravvedimento operoso degli investimenti in criptovalute, nel caso in cui fossero dovute imposte.
Tuttavia il tempo stringe dunque facciamo un riassunto degli obblighi fiscali e amministrativi in scadenza per i cryptosurfers.
Redditi tassabili da criptovalute prodotti nel 2022
Nel 2022, in assenza di normativa sulla determinazione delle tipologie di redditi potenzialmente prodotti dalle criptovalute e sulla tassazione di detti redditi, si può fare riferimento soltanto alle risoluzioni e alle risposte a interpello rilasciate dall’Ae.
Premesso dunque che non vi fosse alcun obbligo di legge in tal senso, l’orientamento del fisco era quello di considerare le criptovalute come valute estere e di sottoporle a tassazione secondo le regole previste in quel caso.
Le plusvalenze e i proventi derivanti dalle valute estere sono sempre tassati se prodotti attraverso operazioni a termine, mentre nel caso delle cessioni a pronti i redditi derivanti dalle criptovalute sono sottoposti a tassazione solo se l’ammontare delle cripto possedute, tramite ogni singolo mezzo tecnologico di detenzione (wallet, ledger, pc, smartphone, ecc.), abbia o meno superato il valore limite di 51.645,69 euro di giacenza media per oltre sette giorni consecutivi.
Pertanto coloro che nel 2022 possedevano criptovalute, detenute attraverso qualsiasi supporto tecnico, devono verificare, per l’insieme dei wallet posseduti, se l’ammontare delle criptovalute attraverso di esso rilevabili, abbia superato o meno i limiti quantitativi e temporali di cui sopra.
Ricordiamo che, per le rilevazioni sino al 31.12.2022, il valore delle criptovalute va determinato al cambio del primo gennaio, sull’exchange o sulla piattaforma utilizzate per l’acquisto.
Nel caso i limiti suddetti fossero stati superati, allora i cryptosurfers dovranno verificare se:
- Sono state cedute criptovalute producendo plusvalenze o minusvalenze;
- Sono stati effettuati prelievi di criptovalute dai wallet posseduti.
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I quadri RT e RW
Quadro RT
Una volta valutate le plusvalenze/minusvalenze da cessione e da prelievo dai wallet, dovrà essere compilato il Quadro RT del Modello Unico PF, nella sezione dei redditi diversi di natura finanziaria - art. 67 co. lett. c-ter) del Tuir - indicando le plusvalenze/minusvalenze realizzate e applicando all’imponibile, l’imposta sostitutiva del 26%.
Quadro RW
Invece il Quadro RW va predisposto e inviato soltanto se le criptovalute hanno superato la giacenza media di 15.000,00 euro, anche solo per un giorno.
In questo caso vanno compilati i seguenti campi:
- colonna 3“codice individuazione bene”14 Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali
- colonna 4“codice Paese estero” __Non va compilato
- casella“solo monitoraggio”XVa barrata perché le c.v. non sono sogg Ivafe
Vanno inoltre inseriti i valori iniziali, al 1.1. 2022 (ovvero quello del 31.12.2021 se possedute prima) e quelli finali, al 31.12.2022, delle criptovalute.
Si ricorda che se le criptovalute fossero detenute attraverso un “cold wallet” con la chiave privata a disposizione del crypto-surfer in Italia, non vi sarebbe l’obbligo di compilare il Quadro RW.
Le valorizzazioni da indicare nei Quadri RT e RW
Premesso che l’assimilazione fra criptovalute e valute estere non è possibile giuridicamente, tuttavia bisogna prendere atto che questo è il criterio usato dall’Ae per dare le indicazioni del regime fiscale da adottare per dichiararle.
Pertanto, sebbene sia paradossale, le valorizzazioni da dare alle criptovalute, per l’anno 2022, sono diverse quando le dobbiamo adottare per il Quadro RT e quando le adottiamo per il Quadro RW.
Quadro RT
Nel Quadro RT la valorizzazione per verificare se sono stati superati i limiti di giacenza deve essere effettuata al cambio in euro di ogni criptovaluta posseduta, rilevato al primo gennaio del 2022, indipendentemente dal costo d’acquisto o dal valore di mercato, al momento dell’acquisizione o al momento della vendita, se infrannuale, o al 31.12.22.
Sempre nel Quadro RT, una volta verificato il superamento della giacenza di 51.645,69 euro per oltre sette giorni consecutivi con il criterio di cui sopra, la plusvalenza o la minusvalenza vanno rilevate utilizzando il costo d’acquisto come valore iniziale e il prezzo di vendita, al momento della cessione o del prelievo dal wallet.
Quadro RW
Invece nel Quadro RW, il valore utilizzato da indicare nella casella 6 “valore” è il codice 1 – valore di mercato.
Nella casella 7 “valore iniziale” occorre indicare il costo d’acquisto delle criptovalute, rilevato al cambio in euro al momento dell’acquisto.
Nella casella 8 “valore finale” occorre indicare il valore di mercato al 31.12.2022 se si è mantenuto il possesso delle cripto-valute, se invece sono state cedute in corso d’anno occorre indicare il prezzo di vendita al cambio in euro, il giorno della cessione.
La fiscalità cripto dal primo gennaio 2023
Infine, dopo aver illustrato le regole da rispettare per dichiarare le criptovalute sino al 31.12.2022, dobbiamo sapere che, a partire dal primo gennaio 2023, non varrà più alcuna di queste regole e che già vi sono incertezze anche sulle nuove regole da applicare.
Buone cripto a tutti
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