Processi telematici: come prepararsi alla dogana del futuro
La riforma delle procedure d’importazione prosegue e investirà le dichiarazioni di esportazione e di transito. Ecco cosa cambierà.
La reingegnerizzazione messa in atto dall’Agenzia delle Dogane si propone di ridisegnare complessivamente i processi, partendo dalla missione e dalle strategie e agendo contestualmente su tutte le componenti dei processi stessi (flusso, organizzazione, personale, logistica, informazioni trattate, ecc.).
Già nel 1979, l’illustre studioso e giurista Massimo Severo Giannini aveva individuato nell’informatizzazione la via per attenuare, se non guarire, i mali della pubblica amministrazione.
Nel medesimo solco si è mosso il legislatore unionale, con particolare attenzione e dedizione nel Codice doganale oggi vigente:
L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla decisione n. 70/2008/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio, è un elemento essenziale per assicurare la facilitazione del commercio e, allo stesso tempo, l’efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società. Il Codice stabilisce il quadro giuridico nel quale attuare tale decisione, in particolare il principio giuridico secondo il quale tutte le operazioni doganali e commerciali devono essere effettuate per via elettronica e i sistemi Tic per le operazioni doganali devono offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno Stato membro.
Insomma, l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, alla base della creazione della cosiddetta “douane sans papier”, è un elemento essenziale per garantire agevolazioni al commercio ed efficacia dei controlli doganali riducendo, in tal modo, costi e rischi per le imprese.
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Step 1: il processo di importazione
La telematizzazione parte da lontano, la reingegnerizzazione è molto più prossima.
Il Codice doganale è categorico: tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, che intercorrano tra autorità doganali o tra queste ultime e gli operatori economici, nonché l’archiviazione di tutte le informazioni richieste dalla normativa doganale, devono essere effettuati mediante procedimenti informatici.
Transitoriamente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, procedimenti alternativi possono trovare applicazione, in presenza di sistemi elettronici non ancora operativi, in materia di notifica di arrivo, di presentazione e di dichiarazioni di stoccaggio temporaneo, nonché di dichiarazione doganale per le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione.
L’Italia, che gestiva ancora il processo di importazione, in modalità cartacea, seppur in maniera parziale, ha provveduto ad adeguarsi dallo scorso 9 giugno: «In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni sopra riportate, l’Agenzia, nell’ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo Aida 2.0 e, con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria, ha aggiornato il sistema nazionale di importazione stabilendo di applicare il modello di dati definito a livello unionale e denominato Eucdm (European Union Customs Data Model), a decorrere dal 9 giugno 2022».
Solo che, come sovente accede nel nostro bel Paese, un po’ per sfortuna, un po’ per superficialità, le novità portano sempre con sé difficoltà operative impreviste, cosicché la reingegnerizzazione del processo di importazione è ben lungi dall’aver trovato conclusione.
Tanto che lo scorso 20 luglio l’Agenzia Adm ha comunicato di ritenere preferibile, fino a nuova comunicazione, utilizzare il vecchio sistema di importazione (messaggi IM) nelle ipotesi di importazioni con presentazione di dichiarazione di intento, con richieste di contingenti o titoli Agrim, nonché in presenza dei regimi doganali di perfezionamento attivo e ammissione temporanea.
Rinviata a data da destinarsi anche la disponibilità del prospetto di riepilogo contabile, necessario alle società per la registrazione Iva delle operazioni di importazione; e che, unitamente al prospetto sintetico della dichiarazione e al prospetto di svincolo, costituisce il corredo documentale da archiviare e da esibire all’autorità doganale in caso di controllo a posteriori.
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Step 2: esportazione e transito
Ma l’Europa corre: il 2025, data di entrata in vigore definitiva di tutte le previsioni del Codice unionale doganale si avvicina, i progetti e le scadenze si sovrappongono, non è tempo di indecisioni. L’Agenzia Adm ha svelato la road map che porterà all’obbligatorietà dei nuovi tracciati per i regimi di esportazione e transito.
Se il buongiorno si vede dal mattino, non facciamoci troppe illusioni: in meno di un anno anche esportazione e transito saranno reingegnerizzate, sperando di trarre i dovuti insegnamenti dal balbettante avvio del processo di importazione.
Ovvero: per le operazioni di esportazione, il progetto unionale Ecs (Export Control System) fase 2 è sostituito dal progetto unionale Aes (Automated Export System) fase 1 (tracciato B), sistema molto più evoluto di tracciabilità in conformità al working program pubblicato dalla Ue in merito al Codice doganale dell’Unione. Per le operazioni di transito unionale/comune/Tir, l’attuale fase funzionale 4 del progetto Ncts (New Computerised Transit System) è sostituita dalla nuova fase funzionale 5 (tracciato D).
Parlando di esportazione, il nuovo sistema prevede:
- nuove funzionalità che consentono, oltre alla presentazione della dichiarazione di esportazione, anche la relativa rettifica e/o annullamento;
- la possibilità di inviare telematicamente la dichiarazione anche prima della presentazione delle merci all’ufficio di esportazione;
- lo sdoganamento centralizzato.
Le applicazioni reingegnerizzate, al contrario, non ammettono più le operazioni di esportazione a “groupage” e l’invio di dichiarazioni di esportazione abbinate a transito.
Per quanto concerne le dichiarazioni di transito unionale/comune/Tir, la fase 5 Ncts prevede nuove funzionalità per lo speditore/speditore autorizzato che consentono, oltre alla presentazione della dichiarazione di transito, anche la relativa rettifica e/o annullamento. Sempre per lo speditore è possibile, inoltre, inviare telematicamente la dichiarazione anche prima della presentazione delle merci all’ufficio di partenza.
Da quando? Entro il prossimo dicembre gli operatori possono effettuare, in ambiente di addestramento, i test di connessione e di conformità ai nuovi servizi “Export” e “Transito”; dal 18 gennaio al 28 febbraio 2023 si potrà operare in ambiente reale; dal 1° marzo 2023 i nuovi tracciati saranno obbligatori, previa attivazione delle autorizzazioni dlr_dichexport, dlr_dichtransit e dlr_destaut sul portale Pudm.
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