Stangata sulle seconde case in arrivo, il Fisco viene a battere cassa

Patrizia Del Pidio

24 Settembre 2024 - 12:46

Prima di acquistare una seconda casa è sempre bene valutare quello che si dovrà pagare sia al momento dell’acquisto che per il suo mantenimento. Vediamo la stangata sulla seconda casa.

Stangata sulle seconde case in arrivo, il Fisco viene a battere cassa

La stangata seconda casa che non sempre il proprietario mette in conto è che il Fisco potrebbe battere cassa e chiedere il pagamento di una doppia tassazione con Irpef e Imu.

Quando si decide di acquistare una seconda casa è bene considerare subito che le tasse che si sarà chiamati a pagare non sono le stesse previste per la prima, a partire dall’acquisto stesso (che costerà di più) fino ad arrivare alle imposte da versare anno dopo anno.

Una seconda casa, nella maggior parte dei casi, è un investimento. Prima di farlo è da considerare diversi aspetti, primo non trascurabile, l’ubicazione della stessa rispetto all’abitazione principale, che potrebbe provocare una doppia tassazione dell’immobile.

Acquisto seconda casa, quali sono le tasse da pagare?

Quando si compra una casa diversa dall’abitazione principale si deve mettere in conto che non si potrà beneficiare degli stessi sgravi previsti per la prima casa. L’imposta catastale e l’imposta ipotecaria graveranno per 50 euro ognuna sul proprietario, ma a essere più pesante è l’imposta di registro: mentre per la prima casa è pari al 2% del valore catastale, dalla seconda casa in poi sale al 9%.

Queste sono solo le prime spese di cui tenere conto, perché ci sono quelle che si dovranno sostenere tutti gli anni, ovvero: Imu, Tari e, in alcuni casi, Irpef.

L’Imu è l’imposta municipale unica (o propria) che devono versare tutti i proprietari degli immobili. L’abitazione principale ne è esentata nel caso non ricada in una categoria di lusso. L’importo dell’Imu è variabile e non si può stimare quando potrebbe pesare sulle spalle del proprietario, visto che l’aliquota è determinata dal Comune in cui l’immobile è situato e può variare dall’8,6 e il 10,6 per mille della rendita catastale.

Nel caso l’immobile acquistato come seconda casa sia concesso a un parente di primo grado in comodato d’uso gratuito, la base imponibile dell’Imu è ridotta al 50%.

Che tasse si pagano sulla seconda casa?

La seconda tassa che grava sulla seconda casa (ma questa grava anche sull’abitazione principale) è la Tari, la tassa per sostenere il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La tariffa è applicata dai Comuni e, proprio per questo motivo, varia da una zona di residenza all’altra. A determinare l’importo della tassa, in ogni caso è la metratura della casa e il numero di occupanti.

Va sottolineato che la Tari va pagata anche sulla casa sfitta, in cui non abita nessuno perché, in teoria è atta a produrre rifiuti anche se, in realtà non ne produce. Si può chiedere l’esenzione dal pagamento della Tari solo nel caso che l’immobile sia inabitabile e questo si verifica nel caso che non sia ammobiliato e in esso non siano presenti gli allacci delle utenze principali (acqua ed energia elettrica).

Quando la seconda casa è tassata due volte

Anche se, normalmente, l’Irpef non è dovuta sugli immobili assoggettati a Imu, una casa sfitta nello stesso Comune in cui è ubicata l’abitazione principale prevede anche una imposizione all’Irpef. Questa regola è stata introdotta per incentivare i proprietari di seconde case ad affittare gli immobili.

Se si possiede una seconda casa sfitta nello stesso Comune in cui si vive, infatti, si dovrà pagare oltre all’Imu anche l’Irpef . A prevederlo il Dl 147 del 2013 che all’articolo 1, comma 717 prevede che

“il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati ad IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 50%“.

A questa norma, tra l’altro, si aggiunge quanto previsto dal Dpr 917 del 1986 che all’articolo 41 prevede che

“per gli immobili interessati la tassazione ai fini IRPEF avviene sulla rendita catastale dell’unità immobiliare rivalutata del 5%, aumentata di 1/3 (in quanto immobile tenuto a disposizione), e ridotta al 50% per effetto di quanto previsto dal D.L. n. 147/2013“.

In pratica sull’immobile tenuto a disposizione del proprietario (la casa sfitta) ubicato nello stesso Comune dell’abitazione principale si deve versare l’Irpef nella misura del 50% calcolato sulla rendita catastale rivalutata (al 5%) e aumentata di un terzo.

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