Cassa integrazione: 18 settimane nel dl Rilancio. Ecco come funziona

Teresa Maddonni

23/07/2020

Cassa integrazione: 18 settimane totali previste nel decreto Rilancio. Vediamo come funziona la fruizione e la proroga alla luce anche delle ultime novità introdotte dal decreto n.52/2020 del 16 giugno e inserite nel dl n.34/2020 convertito nella legge n.77/2020.

Cassa integrazione: 18 settimane nel dl Rilancio. Ecco come funziona

Cassa integrazione: 18 settimane nel decreto Rilancio entrato in vigore lo scorso 19 maggio 2020 ormai convertito nella legge n.77/2020. Una proroga di 9 settimane, 5 più 4 successive, da poter utilizzare in aggiunta alle prime 9 già previste dal decreto n.18/2020 Cura Italia convertito nella legge n.27/2020 ad aprile.

Le settimane di cassa integrazione ordinaria, straordinaria, assegno ordinario e in deroga possono essere fruite primariamente, a decorrere dal 23 febbraio 2020, per le prime 9 settimane e solo successivamente può essere richiesta la proroga con le ulteriori 5 diventando fino a un massimo di 18 anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020.

Il testo del decreto Rilancio prevede infatti che le 9 settimane di proroga siano divise in 5, per un totale di 14 da richiedere entro il 31 agosto 2020, più 4 settimane eventuali da richiedere per periodi che vanno dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

Il decreto n.52/2020 in Gazzetta Ufficiale dallo scorso 16 giugno e in vigore dal 17, concede la possibilità a tutte le aziende di accedere alle 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre. Così le modifiche sono state inserite nel testo del dl Rilancio converito in legge e quindi in più parti rinnovato grazie a una serie di emendamenti approvati.

Una grande novità riguarda, con il decreto Rilancio il FIS dal momento che ai lavoratori che percepiscono l’assegno ordinario di integrazione salariale viene riconosciuto anche quello familiare (ANF).

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il decreto Rilancio sulle 18 settimane di cassa integrazione e come funziona la proroga con riferimento anche ai successivi interventi normativi in materia e alle modifiche nel testo convertito.

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Cassa integrazione: 18 settimane nel dl Rilancio. Come funziona

Cassa integrazione: 18 settimane nel decreto Rilancio. Vediamo come funziona la proroga a partire dall’articolo 68 e seguenti del corposo testo.

La misura prevista nel decreto di marzo viene prorogata nel nuovo testo per ulteriori 9 settimane modificando il Cura Italia stesso, ma sono praticamente divise in 5 più 4. Ma andiamo per gradi e vediamo come funziona nello specifico partendo dalla cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario (FIS).

Come si legge all’articolo 68 (“Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 73-bis..”

La novità quindi prevede che il periodo di cassa integrazione ordinaria di 18 settimane venga alla fine diviso in due parti 14 più 4.

Il nuovo decreto n.52/2020 introduce la deroga al suddetto comma con la possibilità di avere subito le 4 settimane.

Di nuova introduzione con il decreto Rilancio il riconoscimento per coloro che prendono l’Assegno ordinario emesso dal FIS dell’Assegno per il Nucleo Familiare.

La distinzione (14 più 4) non è stata prevista fin dall’inizio per il comparto del turismo. Nel decreto Rilancio è stabilito, successivamente a specifica richiesta del MIBACT, che:

“Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.”

Ora questa regola vale per tutti. Nella nuova versione del decreto Rilancio che sta per essere convertito, sulla base di quanto stabilito dal decreto n.52/2020, i commi 2 ter e 2 bis che venivano aggiunti al comma 2 (articolo 19 del decreto Cura Italia) vengono soppressi e sostituiti dal solo 2 bis che recita quanto segue:

“Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 16 giugno 2020, n. 52.”

Quindi con il nuovo decreto n.52/2020 del 16 giugno e le successive modifiche al decreto Rilancio convertito per cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e CIG in deroga i nuovi termini per la presentazione della domanda sono:

  • il 17 luglio 2020, (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande (il trentesimo giorno successivo all’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività);
  • per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 la scadenza è invece il 15 luglio 2020.

Vediamo ora cosa dice il testo del decreto Rilancio in merito alla proroga della cassa integrazione straordinaria e alla CIG in deroga e come funziona.

Cassa integrazione straordinaria e in deroga: come funziona la proroga

Per quanto concerne la cassa integrazione straordinaria e quella in deroga anche queste sono presenti nel decreto Rilancio modificando alcune parti del decreto Cura Italia di marzo. Vediamo ora come funziona la proroga analizzando gli articoli specifici del testo.

L’articolo 69 riporta “Modifiche all’articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria”.

La modifica anche in questo caso concerne le settimane di cassa integrazione che con decorrenza dal 23 febbraio 2020 fino al 31 ottobre 2020 diventano 18. Chi ha richiesto le prime 9 settimane del Cura Italia può richiederne altre 5 entro il 31 agosto 2020, ma anche le altre 4 settimane dal momento che anche in questo caso era inizialmente prevista la fruizione solo per il periodo con decorrenza dal 1° settembre e fino al 31 ottobre 2020, poi modificato come abbiamo visto.

Per quanto riguarda invece la cassa integrazione in deroga concessa anche alle microimprese, il decreto Rilancio stabilisce all’articolo 70 modifiche all’articolo 22 del decreto Cura Italia. La cassa integrazione in deroga, in termini di suddivisione delle 18 settimane fruibili, funziona come quella ordinaria e assegno. Infatti si avranno 9 settimane, più 5, cui si aggiungono eventualmente 4, (anche in questo caso è stato modificato il periodo di fruizione dal nuovo decreto del 16 giugno di cui abbiamo detto sopra).

Nel nuovo testo del decreto Rilancio modificato in vista della conversione viene aggiunto in merito alla cassa integrazione in deroga il comma 6 che recita quanto segue:

“Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”.

Le domande per la cassa integrazione in deroga hanno le scadenze che abbiamo sopra illustrato per quella ordinaria e assegno ordinario: 15 luglio e 17 luglio 2020.

Viene aggiunto inoltre, nel nuovo testo del dl Rilancio, l’articolo 70-bis (“Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale”) che stabilisce quanto abbiamo anticipato e introdotto dal decreto n.52/2020 dalle 4 settimane di cassa integrazione che possono essere fruite anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Recita così il nuovo articolo:

“In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell’INPS ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotti dall’articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l’INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall’articolo 71 del presente decreto.”

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Cassa integrazione semplificata

La cassa integrazione viene semplificata dal decreto Rilancio come stabilito dall’articolo 22-quater-“Trattamento di integrazione salariale in deroga ‘Emergenza Covid-/9’ all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale” che rimane tale nel testo modificato per la conversione.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il decreto Rilancio in termini di semplificazione per l’erogazione della cassa integrazione in deroga. Si legge nel nuovo testo che:

“I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’INPS a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’INPS indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.”

Il pagamento della cassa integrazione in deroga quindi, anziché passare per le Regioni, nella proroga delle ulteriori 9 settimane verrà pagata direttamente dall’INPS.

Il messaggio INPS n.2489 del 17 giugno 2020 riporta che il termine per richiedere l’anticipo del 40% con pagamento diretto dell’Istituto (per cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e in deroga) è il 3 luglio 2020 per periodi di sospensione e riduzione dell’attività precedenti al 18 giugno 2020, ma che in realtà diventa il 17 luglio come da circolare del Ministero del Lavoro.

INPS opera con la liquidazione anche se il datore di lavoro non completa la domanda con il Modello SR41 che deve però essere inoltrato per il saldo residuo. Il datore di lavoro che non invia entro il 17 luglio i dati completi si fa carico del pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi. Il termine del 17 luglio è fissato anche per chi debba correggere errori od omissioni nelle domande già presentate a INPS.

Cassa integrazione operai agricoli

Nel decreto Rilancio in fase di conversione trova spazio anche la cassa integrazione per gli operai agricoli (CISOA) all’articolo 68 comma 3-bis. Si legge nel testo:

“Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emer- genza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di gior- nate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale “emergenza COVID-19” sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.”

E per quanto concerne la domanda per la cassa integrazione CISOA i periodi successivi del comma vengono modificati nel testo convertito e anche in questo caso viene aggiornata la data al 15 luglio 2020:

“La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell’articolo 22.”

Anche per la CISOA si applicano le nuove scadenze introdotte dal decreto n.52/2020 del 15 e 17 luglio 2020 sulla base di quanto abbiamo illustrato nei paragrafi precedenti.

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