Deduzioni IRES: le spese per gli interessi passivi

Simone Casavecchia

14 Agosto 2014 - 16:13

Tra le spese deducibili dai redditi delle imprese un capitolo apposito è costituito dagli interessi passivi che sono pagati dall’azienda stessa.

Deduzioni IRES: le spese per gli interessi passivi

Tra le varie tipologie di detrazioni applicabili ai redditi dell’impresa ai fini della determinazione della base imponibile per l’IRES, un capitolo apposito è costituito dagli interessi passivi ovvero da quegli interessi che l’impresa stessa paga sui prestiti accesi per sostenere varie tipologie di spese.

Determinazione della deduzione
Gli interessi passivi riguardanti uno specifico esercizio d’impresa sono deducibili per la parte ottenuta dal rapporto tra i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa (o che sono esplicitamente esclusi, in base a una disposizione di legge, dalla determinazione dello stesso reddito d’impresa) e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e di tutti i proventi.
Gli interessi passivi sono di norma deducibili nell’esercizio d’impresa in cui maturano.

Interessi passivi e costi
Gli interessi passivi sono considerati costi non specificamente riferibili a una particolare attività aziendale o ritenuti accessori a un particolare onere, come le spese generali e la loro deducibilità si determina in base al calcolo descritto sopra, indipendentemente dalla deducibilità del costo al quale sono collegati.

Tipologie e criteri di competenza
Gli interessi passivi relativi ai prestiti contratti per l’acquisizione o la costruzione di beni strumentali materiali per l’esercizio dell’impresa, imputati in bilancio come aumento del costo di quello stesso bene strumentale, si comprendono nel costo di quest’ultimo anche da un punto di vista fiscale, fino all’esercizio della loro entrata in funzione. Se non sono imputati a bilancio, tali interessi passivi possono essere detratti dai redditi che costituiscono base imponibile IRES nell’anno in cui maturano.
Gli interessi passivi sui prestiti contratti per la costruzione o la ristrutturazione di immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa stessa (come nel caso delle imprese edili che producono, ossia costruiscono, palazzi) sono compresi nel costo dell’immobile oppure, in alternativa, possono essere detratti nell’esercizio della loro maturazione.
Tutti gli altri tipi di interessi passivi sono deducibili nell’esercizio in cui maturano.

Limiti di deducibilità e casi di esclusione
Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo d’imposta finché non concorrono con gli interessi attivi e i proventi assimilati a questi ultimi. La norma è valida per tutti i soggetti tenuti al pagamento dell’IRES, ad esclusione degli enti non commerciali. L’eccedenza è deducibili nel limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica.
Sono esclusi dal suddetto limite del 30%:

  • gli interessi passivi inclusi nei costi degli immobili in costruzione, per le imprese edili;
  • gli interessi passivi imputati in bilancio ad aumento del costo dei beni strumentali materiali o immateriali;
  • gli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca per la costruzione o l’acquisto di immobili destinati alla locazione;
  • gli interessi passivi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale;
  • gli interessi passivi indeducibili, a norma di legge.

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