Addizionali 2023 in busta paga: da quando si iniziano a pagare?

Paolo Ballanti

8 Marzo 2023 - 18:56

Le addizionali all’Irpef vengono trattenute nell’anno successivo quello di riferimento in un numero di rate variabile tra acconto e saldo. Come capire da quando iniziano i recuperi in busta paga?

Addizionali 2023 in busta paga: da quando si iniziano a pagare?

Le addizionali regionali e comunali sono tributi dovuti da quanti, nell’anno di riferimento delle stesse, sono soggetti all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef), una volta scomputate le detrazioni e l’eventuale credito per redditi prodotti all’estero.

A differenza delle aliquote Irpef identiche per tutti i contribuenti, secondo il sistema degli scaglioni d’imposta al 23, 25, 35 e 43%, le addizionali regionali e comunali variano a seconda del domicilio fiscale del contribuente.

Rispetto all’imposta ordinaria cambia anche la modalità di recupero in busta paga. Mentre l’Irpef è calcolata e recuperata nello stesso cedolino, le addizionali si determinano in base al reddito complessivo da gennaio a dicembre e trattenute dal datore di lavoro nelle buste paga dell’anno successivo. La stessa azienda si occuperà poi di versare all’Erario gli importi trattenuti con modello F24.

In relazione a quest’ultimo aspetto analizziamo in dettaglio da quale busta paga si iniziano a trattenere le addizionali regionali e comunali.

Addizionale regionale: da quando si inizia a trattenere?

L’ammontare dell’addizionale regionale dovuta dal contribuente è determinata in fase di conguaglio di fine anno, sulla base del reddito complessivo generato da gennaio a dicembre.

La somma calcolata viene trattenuta in un massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio.

Il recupero deve concludersi nel periodo di paga le cui ritenute sono versate nel mese di dicembre.

Il versamento delle ritenute fiscali all’Erario con modello F24 deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo quello di pagamento della retribuzione. L’azienda può tuttavia decidere di corrispondere le somme entro il giorno 16 dello stesso mese di pagamento della retribuzione (in tal caso si parla di «versamento Irpef anticipato»).

Il numero di rate di addizionale regionale è pertanto variabile in base al momento in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio. Se le stesse interessano:

  • Il mese di dicembre le rate in cui è trattenuta l’addizionale regionale saranno 11;
  • Il mese di gennaio le rate di recupero dell’addizionale regionale saranno 10;
  • Il mese di febbraio le rate di recupero dell’addizionale saranno 9.

Il datore di lavoro ha altresì la possibilità di adottare una rateazione inferiore, nei seguenti casi:

  • Accordo tra datore e dipendente;
  • Iniziativa del datore di lavoro, qualora l’importo totale da trattenere sia di importo tale da giustificare un numero di rate inferiore;
  • Se le cadenze di pagamento della retribuzione non consentono di adottare il numero massimo di rate previste dalla norma.

Nelle ipotesi di retribuzione incapiente per operare la trattenuta, il datore di lavoro deve prelevare l’importo residuo dalle retribuzioni successive, riducendo quindi il numero delle rate. Ad ogni modo l’ultima rata dev’essere versata a dicembre, anche se non è stato possibile effettuare completamente la ritenuta.

In caso di interruzione del contratto l’importo da trattenere per l’anno in corso dev’essere recuperato in un’unica soluzione nel periodo di paga in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio.

Immaginiamo il caso di un’azienda con versamento Irpef anticipato e pagamento degli stipendi il giorno 10 del mese successivo quello di competenza degli stessi. Di conseguenza, il 16 marzo vengono versate all’Erario le ritenute fiscali operate sugli stipendi di febbraio pagati il 10 di marzo.

Le operazioni di conguaglio vengono effettuate con il cedolino di dicembre, pertanto le rate di addizionale regionale iniziano ad essere recuperate nella busta paga di gennaio ed interessano gli 11 cedolini fino a quello di novembre compreso, le cui ritenute fiscali vengono versate con il modello F24 di dicembre.

A quanto ammonta l’addizionale regionale?

L’addizionale regionale è dovuta dai contribuenti per i quali, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef, una volta scomputate le detrazioni e i crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero.

Sono esenti da addizionale i contribuenti:

  • Soggetti a Ires;
  • Che possiedono solo redditi soggetti a imposta sostitutiva dell’Irpef o a tassazione separata;
  • Che totalizzano un reddito complessivo cui corrisponde un’Irpef che, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta, non eccede i 12 euro.

L’addizionale si calcola applicando al reddito complessivo, determinato ai fini Irpef (al netto degli oneri deducibili) l’aliquota dell’1,23% o quella eventualmente superiore fissata dalla regione secondo una forbice 1,23% - 3,33%.

Le Regioni a statuto ordinario possono inoltre stabilire:

  • Aliquote differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli Irpef;
  • Disporre detrazioni in favore del nucleo familiare, maggiorando le detrazioni Irpef già contemplate dalla normativa.

Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano hanno la possibilità di maggiorare fino ad un massimo di 1 punto percentuale l’aliquota base dell’addizionale regionale (1,23%).

In presenza di un disavanzo sanitario eccessivo l’aliquota vigente è aumentata di 0,30 punti percentuali.

La fissazione dell’aliquota da parte della regione deve avvenire con provvedimento i cui dati salienti sono inviati al Dipartimento delle Finanze, per la successiva pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia entrate entro il 31 gennaio dell’anno cui l’addizionale si riferisce (nel caso di Lazio e Lombardia il termine è slittato al 31 marzo 2023).

L’aliquota di riferimento per i contribuenti è quella della regione in cui risiedono al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Addizionale comunale: da quando si inizia a trattenere?

L’addizionale comunale è trattenuta secondo un sistema di acconto - saldo.

In sede di conguaglio di fine anno si calcola, in base al reddito complessivo generato nelle buste paga da gennaio a dicembre, l’acconto dell’addizionale dovuta per l’anno successivo.

L’acconto è pari al 30% dell’addizionale comunale calcolato applicando le aliquote (e le soglie di esenzione) vigenti nell’anno precedente.

In alternativa è possibile effettuare il versamento di un acconto inferiore a quello determinato applicando il criterio storico, se il contribuente ritiene che non dovrà versare alcuna imposta per l’anno di riferimento dell’acconto, a causa del sostenimento di oneri o della produzione di un reddito inferiore a quello dell’anno precedente (metodo previsionale).

L’acconto addizionale comunale è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Nel caso dell’azienda dell’esempio precedente, il recupero dell’acconto interesserà le buste paga da marzo a novembre (compresa).

Da notare che per i soggetti assunti nel corso dell’anno cui l’acconto si riferisce, lo stesso non dev’essere versato.

Il saldo è calcolato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio ed è trattenuto in numero massimo di 11 rate:

  • Dal periodo di paga successivo quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio;
  • Sino al periodo di paga relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

In caso di cessazione del rapporto l’addizionale residua dovuta è recuperata in un’unica soluzione.

Riprendendo l’esempio dell’azienda di cui al paragrafo precedente sulle addizionali regionali, considerando che l’addizionale comunale si riferisce all’anno 2023:

  • L’acconto addizionale comunale 2023 (calcolato sul reddito complessivo 2022) interesserà le buste paga (9) da marzo a novembre del medesimo anno;
  • Il saldo addizionale comunale 2023 (calcolato sul reddito complessivo del medesimo anno) sarà recuperato nel 2024 nelle buste paga (11) da gennaio a novembre, posto che le operazioni di conguaglio di fine anno sono state effettuate a dicembre 2023.

A quanto ammonta l’addizionale comunale?

L’addizionale comunale opera nei confronti di quanti, nell’anno di riferimento, sono soggetti ad Irpef dopo aver scomputato le detrazioni e l’eventuale credito d’imposta per redditi prodotti all’estero.

Sono esclusi dall’addizionale i contribuenti:

  • Soggetti ad Ires;
  • Che possiedono solo redditi esenti dall’Irpef o soggetti a tassazione separata;
  • Che possiedono un reddito complessivo cui corrisponde un’Irpef che, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta, non eccede i 12 euro.

L’aliquota necessaria per determinare l’addizionale, deliberata dal comune, non può eccedere lo 0,8%. E’ possibile peraltro prevedere una soglia di esenzione, superata la quale dev’essere tassato l’intero reddito complessivo.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità previsto per i bilanci degli enti locali, l’aliquota percentuale è aumentata dello 0,3%, anche in presenza di un’aliquota già allo 0,8%.

Nel rispetto degli scaglioni d’imposta utilizzati a fine Irpef, il comune può introdurre quattro aliquote differenti.

I dati salienti della delibera che fissa l’aliquota e le eventuali esenzioni sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia entrate, entro il termine del 20 dicembre dell’anno cui la delibera stessa si riferisce.

In assenza di provvedimento del comune si applicano le aliquote dell’anno precedente.

L’aliquota di riferimento per il contribuente è quella del domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale.

Le eventuali variazioni del domicilio fiscale decorrono dal 60° giorno successivo quello in cui si sono verificate. Di conseguenza, quanti modificano la residenza, ad esempio, il 1° dicembre dovranno pagare l’addizionale comunale deliberata dal precedente comune di appartenenza.

Individuata l’aliquota, la stessa dev’essere applicata al reddito complessivo assunto ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili. L’addizionale non è quindi dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

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