Disoccupazione agricola 2018: domanda entro il 31 marzo 2018

Guendalina Grossi

27 Marzo 2018 - 16:00

Disoccupazione agricola 2018: è fissata al 31 marzo 2018 la scadenza per presentare domanda. Ecco come richiederla e quali sono i requisiti previsti.

Disoccupazione agricola 2018: domanda entro il 31 marzo 2018

Disoccupazione agricola 2018: la scadenza per l’invio delle domande è fissata al 31 marzo 2018.

I lavoratori agricoli che intendono ottenere l’indennità di disoccupazione quindi, oltre a possedere i requisiti necessari, dovranno presentare domanda entro tale data.

La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. L’Inps ha comunicato che le domande presentate in data successiva a quella del 31 marzo 2018 non saranno ritenute valide.

Vediamo di seguito come presentare domanda, come viene rilasciata l’indennità e quali soggetti possono beneficiare della disoccupazione agricola.

Domanda di disoccupazione agricola 2018: scadenza il 31 marzo 2018

Come abbiamo appena accennato il termine ultimo per presentare domanda per ricevere la disoccupazione agricola è fissato al 31 marzo 2018.

Le domande possono essere essere trasmesse online all’Inps tramite:

  • il servizio online accessibile direttamente al cittadino munito di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2, PIN o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • gli enti di patronato;
  • il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data.

Modalità di pagamento

L’indennità viene pagata in un’unica soluzione direttamente dall’Inps. Il lavoratore agricolo dovrà indicare sulla domanda una delle seguenti modalità per ricevere l’indennità:

  1. accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell’IBAN);
  2. bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo per importi fino a 1.000 euro), previo accertamento dell’identità del percettore, tramite:
  • documento di riconoscimento;
  • codice fiscale;
  • consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato via posta.

Soggetti beneficiari e requisiti

La disoccupazione agricola spetta alle seguenti categorie di soggetti:

  • operai agricoli a tempo determinato;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno.

In particolare l’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che rispettino i seguenti requisiti:

  • iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione;
  • almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento).

Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.

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