Indennizzo cessazione attività: novità per i commercianti in Legge di Bilancio 2021

Teresa Maddonni

31/12/2020

L’indennizzo per la cessazione delle attività commerciali è una delle novità per i commercianti nella Legge di Bilancio 2021. Spieghiamo come funziona.

Indennizzo cessazione attività: novità per i commercianti in Legge di Bilancio 2021

Tra le misure approvate nella Legge di Bilancio 2021 c’è l’indennizzo per cessazione attività di cui potranno beneficiare i commercianti, non soltanto quelli danneggiati dal Covid.

L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale è una prestazione economica che viene concessa ai titolari di partita IVA, i commercianti appunto, che non hanno ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

In particolare la Legge di Bilancio 2021 stabilisce che per il prossimo anno l’indennizzo per la cessazione dell’attività sarà a carico dello Stato. La seconda novità, un po’ meno felice, ma che comunque partirà dal 2022, riguarda l’aumento dell’aliquota contributiva a carico dei commercianti.

Spieghiamo come funziona e i requisiti stabiliti nella Manovra Finanziaria.

Indennizzo per cessazione attività: novità in Legge di Bilancio

La prima novità per l’indennizzo per cessazione dell’attività in Legge di Bilancio riservato ai commercianti riguarda la decisione che a partire dal 1° gennaio 2021, ma solo per un anno, sarà a carico dello Stato.

Come abbiamo anticipato dal 1° gennaio 2022 l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 5 comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 a carico dei commercianti per l’indennizzo di cessata attività, aumenta.

L’aliquota suddetta solo per il 2021, attualmente è ferma allo 0,9%, sarà a carico dello Stato. L’indennizzo per la cessazione delle attività commerciali è disciplinato dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 divenendo stabile con la Legge di Bilancio 2019, la n.145 del 30 dicembre 2018. Ora l’articolo 5 del decreto legislativo di cui abbiamo detto istituisce, proprio ai fini dell’indennizzo per la cessazione delle attività commerciali il Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale.

Il bonus commercianti può essere erogato grazie a questo Fondo mediante l’aliquota contributiva versata al medesimo dagli stessi lavoratori iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

L’aliquota fissata allo 0,9% sarà poi dello 0,48% dal 2022, restando pertanto salvo il meccanismo di adeguamento disciplinato dall’articolo 1, comma 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che non avendo operato nel 2020, resta bloccato, e a carico dello Stato, anche nel 2021.

Nella Legge di Bilancio 2021 quanto appena descritto viene riportato chiaramente nero su bianco:

“Dal 1° gennaio 2022, l’aliquota contributiva di cui all’articolo 5 comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è dovuta, nella misura dello 0,48 per cento. Resta salvo il meccanismo di adeguamento disciplinato dall’articolo 1, comma 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La contribuzione di cui al primo periodo del presente comma per la quota pari allo 0,46 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all’articolo 5 comma 1, del predetto decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Per effetto della mancata applicazione per l’anno 2021 di quanto disciplinato dall’articolo 1, comma 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è previsto un finanziamento a carico del bilancio dello Stato al Fondo di cui all’articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 pari a 167,7 milioni di euro per l’anno 2021.”

Aumento aliquota contributiva per indennizzo cessazione attività

L’aumento dell’aliquota contributiva per finanziare il Fondo di Razionalizzazione della Rete Commerciale per l’indennizzo per la cessazione delle attività a carico dei commercianti viene rimandato con la Legge di Bilancio 2021. La relazione illustrativa che ha accompagnato il testo iniziale della Manovra ha chiarito fin da principio il perché dell’aumento e come l’aliquota viene ripartita.

Nel corso del 2020, analizzando la situazione economico-patrimoniale del Fondo, nel decennio di proiezione 2020-2029, è stata riscontrata una situazione di squilibrio tra entrate per contributi e uscite per le prestazioni, di qui la necessità dell’aumento.

L’aliquota sarà dunque dello 0,48 per cento e così, come stabilito dalla norma, ripartita:

  • lo 0,46 per cento annuo per il finanziamento del Fondo;
  • lo 0,02 per cento annuo da destinarsi alla Gestione degli Esercenti Commerciali.

Per risanare lo squilibrio nel Fondo l’aliquota deve essere aumentata dal 2021, sebbene il medesimo incremento, che per il prossimo anno è a carico dello Stato, partirà dal 1° gennaio 2022. Da questa data i commercianti torneranno a finanziare il Fondo per l’indennizzo di cessazione definitiva dell’attività.

Iscriviti a Money.it