EXchange - La dogana semplice

EXchange - La dogana semplice

di Paolo Massari e Lucia Iannuzzi

Pericolo contraffazione: in che modo la dogana tutela le aziende

La contraffazione dei prodotti e delle merci è un pericolo per le aziende, quali sono le tutele previste e qual è il ruolo della dogana?

Pericolo contraffazione: in che modo la dogana tutela le aziende

Il Made in Italy ci rende riconoscibili nel mondo ed è un grande volano per il successo internazionale dei prodotti italiani: ma il rischio contraffazione è dietro l’angolo e l’intervento del codice doganale diventa fondamentale per la tutela dell’origine Italia.

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale è una delle più grandi e importanti agenzie decentrate della Ue, con sede ad Alicante, in Spagna; classificato come l’ufficio della proprietà intellettuale più innovativo al mondo, l’EUIPO gestisce la registrazione dei marchi dell’Unione europea (MUE) e dei disegni e modelli comunitari registrati (DMC), entrambi intesi a proteggere la proprietà intellettuale in tutti gli Stati membri unionali e a garantirne la protezione online.

Contraffazione: il rapporto EUIPO

Pochi giorni orsono ha pubblicato il primo rapporto che qualifica e analizza gli effetti dei fenomeni di violazione della proprietà intellettuale sulle piccole e medie imprese; e che evidenzia alcuni dati di particolare interesse.

La relazione «Commercio illecito di prodotti contraffatti: i rischi per le piccole e medie imprese» evidenzia che le PMI la cui proprietà intellettuale è violata hanno meno probabilità di sopravvivere (34% in meno) dopo cinque anni; fenomeno che riguarda in special modo le PMI indipendenti che non fanno parte di un grande gruppo societario e le PMI che subiscono violazioni di brevetti.

Prodotti contraffatti pericolosi
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Il 15% delle PMI titolari di un diritto di proprietà intellettuale registrato ha subito una violazione del proprio diritto, percentuale che si innalza al 19,4% nelle ipotesi di PMI che hanno introdotto innovazioni inedite.

Relativamente ai Paesi di origine dei prodotti contraffatti, che violano la proprietà intellettuale delle piccole imprese, la Cina si conferma leader di questa speciale classifica, rappresentando l’85 % dei sequestri legati alle vendite online e il 51 % dei sequestri di vendite offline a livello mondiale.

I contraffattori si interessano a tutti i tipi di prodotti: dai macchinari elettrici ed elettronica (30% dei sequestri), all’abbigliamento (18%), dalla profumeria e cosmetici (10%) ai giocattoli e giochi (10%); a tacere della scarsa qualità dei prodotti contraffatti, che rappresentano spesso una minaccia per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Interessante anche la circostanza che circa la metà dei prodotti contraffatti sequestrati alle frontiere unionali è stata acquistata online.

Come la dogana gestisce le merci contraffatte

La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti, agli utilizzatori e alle associazioni di produttori nonché ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre, tale commercializzazione può ingannare i consumatori e può talvolta comportare rischi per la loro salute e sicurezza. Occorre pertanto tenere tali merci per quanto possibile lontano dal mercato dell’Unione e adottare misure volte a contrastare tale commercializzazione illegale, pur senza ostacolare il commercio legittimo”: aveva le idee molto chiare, il legislatore unionale, quando nel 2013 ha deciso di riformare la normativa doganale in materia di lotta alla contraffazione.

Eh sì, perché, come sempre per le merci di provenienza extra-Ue, la dogana è il primo ente a controllare i beni in importazione e, quindi, il primo baluardo contro ogni tipologia di merce in violazione di qualsiasi regola europea.

L’azione di controllo della dogana, infatti, non investe solo il primario interesse della tutela erariale e del bilancio comunitario, cui affluiscono, rispettivamente, i tributi nazionali e le risorse proprie riscosse, bensì anche tutti i fini di natura extratributaria, strettamente e funzionalmente connessi alle attività di import/export, quali, in particolare, per quanto qui interessa, la tutela del mercato e dell’iniziativa economica (oltre che, ovviamente, della salute e della sicurezza pubblica e della tutela ambientale).

E, tra questi ultimi, nel corso degli ultimi anni un sempre maggior rilievo ha assunto la lotta alla contraffazione, fenomeno che costituisce una seria minaccia per la sicurezza internazionale, la salute dei consumatori e lo sviluppo economico.
Laddove per merci contraffatte il legislatore individua quelle che violano un marchio o un’indicazione geografica e sulle quali siano apposti segni, nomi o termini protetti e registrati, nonché gli imballaggi, le etichette, i fogli informativi che riportino tali segni, nomi e termini.

Le procedure di intervento possono prendere l’avvio d’ufficio ovvero previa istanza di parte. L’istanza, presentata dal titolare del diritto o da un soggetto portatore di simili interessi, individuato dalla normativa, deve essere esitata entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione.

Se, invece, è l’autorità doganale a individuare merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, può, a eccezione delle merci deperibili, sospenderne lo svincolo o bloccarle. La notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci deve avvenire entro un giorno lavorativo dalla sospensione o dal blocco; se i soggetti interessati dalla notifica sono più di uno, la sospensione o il blocco devono essere notificati a tutti.

Se nei termini previsti il destinatario della decisione non comunica alla dogana per iscritto la propria convinzione circa la violazione del diritto di proprietà o non formula il proprio accordo alla distruzione, si procede allo svincolo della merce e all’eliminazione del blocco.

Una tutela penale per il Made in Italy

L’abbiamo già scritto e ne abbiamo parlato anche nel nostro podcast in una puntata dedicata: il Made in Italy rappresenta, da sempre, più di un’indicazione di origine, è una storia di idee, un sinonimo di cura del dettaglio e di fantasia del disegno, un richiamo, semplice e diretto, a una cultura del saper vivere, prima ancora che del saper produrre.

Il Made in Italy ci identifica nel mondo, è qualcosa di più dell’esemplificazione letterale del rispetto di una norma; e ciò giustifica una tutela penale sconosciuta ad altri ordinamenti.

Le disposizioni normative a tutela del Made in Italy hanno subito modifiche e integrazioni e sono state oggetto di numerosi interventi di carattere interpretativo e operativo da parte dello stesso legislatore nazionale e delle autorità pubbliche direttamente coinvolte.

Ma prima un concetto base: a eccezione di specifici prodotti, non esistono norme, né a livello nazionale, né a livello comunitario, che impongono l’adozione di diciture indicanti l’origine geografica dei prodotti che sono importati e messi in circolazione in Italia e nella Ue.

Tuttavia, se l’origine geografica è indicata deve essere veritiera e corretta: esistono, infatti, norme che sanzionano, a livello penale e amministrativo, l’indicazione di origine geografica al consumatore falsa o ingannevole.

L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione, nonché la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale; il legislatore nazionale chiarisce l’equiparazione tra provenienza (imprenditoriale) e origine (geografica), assoggettando alle sanzioni penali l’apposizione di «Made in Italy» e l’uso di elementi di «italianità» su prodotti fabbricati all’estero.

Traduzione dal linguaggio legale: falsa indicazione di provenienza è l’apposizione del «Made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa comunitaria; la fallace indicazione di provenienza individua l’uso di segni, figure o altro che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

Con una precisazione: per il legislatore l’origine commerciale (Made in) corrisponde all’origine non preferenziale doganale; prospettiva non condivisa da buona parte della giurisprudenza, che, al contrario, qualifica l’origine commerciale in base a criteri diversi da quelli che regolano l’origine non preferenziale doganale.

Una materia complessa, delicata per molte aziende, ma difficile da gestire: la nostra esperienza e la competenza dovuta ad anni di attività sono a vostra disposizione. Potete contattarci per studiare insieme le soluzioni migliori per la vostra azienda e per l’esportazione dei suoi prodotti.

Paolo Massari

Customs & International Trade Advisor | Co-fondatore C-TRADE e Overy

Lucia Iannuzzi

Customs & International Trade Advisor | Co-fondatrice C-TRADE e Overy

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