EXchange - La dogana semplice

EXchange - La dogana semplice

di Paolo Massari e Lucia Iannuzzi

Reingegnerizzazione export e gestione del dato doganale: la direzione della dogana del prossimo futuro

Dall’8 maggio sarà obbligatorio adeguarsi alla reingegnerizzazione dei sistemi di export, per efficientare la futura dogana europea. Scopriamo insieme quali saranno i principali cambiamenti.

Reingegnerizzazione export e gestione del dato doganale: la direzione della dogana del prossimo futuro

«La stupidità deriva dall’avere una risposta per ogni cosa. La saggezza deriva dall’avere, per ogni cosa, una domanda», parole di Milan Kundera, una delle menti più vivaci e delle penne più felici del secolo scorso.
Eppure, ancora oggi, la logica umana tende, per natura, per comodità o per insicurezza, a invertire i ruoli e far risiedere la saggezza nelle risposte, mentre la stupidità nelle domande.

Sembra che l’Unione Europea non faccia eccezione dal momento che ha nominato un Gruppo di Saggi, voluto dal commissario Gentiloni, chiamato a dare risposte, a delineare gli orizzonti a medio e lungo termine della nuova unione doganale.

Il consesso ha diligentemente adempiuto al compito assegnato vergando dieci raccomandazioni per una dogana moderna e resiliente.

Raccomandazione n. 2: “Introdurre un nuovo approccio ai dati, focalizzato sulla necessità di ottenere dati di migliore qualità basati su fonti commerciali, convalidati in modo incrociato dalla chain value, meglio condivisi tra le amministrazioni e meglio utilizzati nell’ambito e per le finalità della gestione del rischio unionale. Chiarire quali siano i soggetti privati, comprese le piattaforme utilizzate per il commercio elettronico, chiamati a fornire i dati e individuare i costi di una non compliance agli obblighi comunicativi. Garantire alle imprese un unico data entry point per le formalità doganali e uno sportello unico doganale. I dati devono essere archiviati e correttamente gestiti in un data warehouse centrale. Il bilancio previsionale per il periodo 2021-2027 potrebbe essere rifocalizzato su questi obiettivi”.
Che la gestione dei dati sia la pietra angolare di qualsiasi evoluta organizzazione, lo si capisce da queste righe.

La gestione del dato doganale: il panorama oggi

Conosce bene, il legislatore unionale, l’importanza della gestione dei dati. Tanto da adottare, dopo un lungo travaglio, un provvedimento (Reg.to (UE) n. 868/22) chiamato a disciplinare la governance europea dei dati, conosciuto come Data Governance Act e che sarà applicabile a partire dal prossimo 24 settembre.

Il Data Governance Act (Dga) è uno strumento intersettoriale che mira a rendere disponibili più dati regolamentando il riutilizzo di dati pubblici o protetti, promuovendo la condivisione dei dati attraverso la regolamentazione di nuovi intermediari di dati e incoraggiandola per scopi altruistici. Sia i dati personali che quelli non personali rientrano nell’ambito di applicazione del Dga e, in presenza di dati personali, si applica il regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr). Le salvaguardie integrate aumenteranno la fiducia nella condivisione e nel riutilizzo dei dati, un prerequisito per rendere disponibili più dati sul mercato.
Disporre di dati e di strumenti per la loro elaborazione e interpretazione significa un vantaggio competitivo, economico e geopolitico. Significa: potere.
In questo panorama si muove il Gruppo dei Saggi.

Il dato è il cuore di molte questioni doganali attuali; la sua gestione deve essere disegnata intorno a una moderna comprensione delle possibilità offerte da un data system di garantire un valore aggiunto maggiore della somma dei singoli dati disponibili, e tale data system non può che essere gestito centralmente e condiviso con tutti gli Stati membri.

L’obiettivo è un sistema centrale che trae linfa vitale dalle informazioni fornite dalle singole autorità doganali e che restituisce loro un prodotto, in quanto elaborato unitamente ad altri dati, di maggior valore ai fini di una corretta gestione del rischio (centralizzata anch’essa, nei desiderata del legislatore unionale).

Ma il dato fornito dalle dogane nazionali deve essere affidabile, per assicurare il perfetto funzionamento del sistema; e, ad oggi, gli unici soggetti privati in grado di garantire la piena compliance di atti e informazioni sono gli operatori che rivestono lo status di operatori economici autorizzati (Aeo).

Troppo pochi, lamentano i Saggi; si rende quindi necessaria un’opera di revisione dell’istituto (oggetto di una apposita raccomandazione, la n. 5) che convinca le aziende ad assoggettarsi a un controllo di affidabilità e a garantire la compliance normativa e di prassi a fronte di tangibili benefici e per evitare sanzioni severe, come la perdita dello status, nelle ipotesi di inadempienza ai propri doveri: attendiamo con curiosità le linee guida rivisitate, la scadenza del 2025 si avvicina velocemente.

Occorre, insomma, reinventare un utilizzo dei dati più efficace e in grado di sfruttare completamente le loro potenzialità, nel rispetto della privacy e della loro tutela, of course. Ciò significa, fondamentalmente:

  • disponibilità di migliori dati primari: raccogliere i dati solo da soggetti che ne abbiano il controllo e ne garantiscano l’accuratezza;
  • una migliore validazione dei dati: raccogliere i dati da coloro che hanno informazioni che possono essere utilizzate per convalidare le dichiarazioni (produttori, spedizionieri, agenti e, soprattutto, piattaforme di e-commerce e gestori di sistemi di pagamento). I loro dati possono essere utilizzati per un controllo incrociato, riducendo l’incentivo o la possibilità per gli esportatori e gli importatori di dichiarare erroneamente;
  • una migliore condivisione dei dati: migliorare gli accordi di condivisione dei dati all’interno delle amministrazioni doganali per una migliore attuazione di una politica di gestione del rischio centralizzata; garantire alle aziende uno sportello unico doganale;
  • sviluppare nel tempo sistemi avanzati di tracciabilità (passaporti dei prodotti, soluzioni basate su blockchain), che saranno di grande aiuto per una migliore selezione dei controlli doganali.

Gestione dei dati: l’ambiente telematico

Reinventare un sistema di gestione più efficiente dei dati doganali significa muoversi in un ambiente totalmente telematico che ha dematerializzato i processi e le procedure; risultato al quale, a fatica, tutti gli Stati membri stanno destinando sforzi e risorse, consci che la scadenza del 2025, dettata dal Consiglio UE e salva ogni possibile proroga, non ammette errori o ritardi di sorta.

Lo stesso Codice doganale unionale detta i tempi:

L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio, è un elemento essenziale per assicurare la facilitazione del commercio e, allo stesso tempo, l’efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società. Il Codice stabilisce il quadro giuridico nel quale attuare tale decisione, in particolare il principio giuridico secondo il quale tutte le operazioni doganali e commerciali devono essere effettuate per via elettronica e i sistemi TIC per le operazioni doganali devono offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno Stato membro.

Il programma di lavoro della Commissione procede spedito, con un piano di azione doganale chiamato a svilupparsi nei settori gestione del rischio, della gestione del commercio elettronico, della promozione della conformità, dell’uniformità di azione delle autorità doganali.

Un nuovo hub di analisi garantirà una maggiore disponibilità e utilizzo dei dati e dell’analisi dei dati a fini doganali. A più lungo termine, il monitoraggio delle tendenze e dei modelli attraverso l’analisi dei dati potrebbe, ad esempio, aiutare la Commissione e le autorità doganali a identificare carenze e vulnerabilità, al fine di porvi rimedio.

Ma la gestione poco potrebbe, come abbiamo visto, in assenza di dati qualitativamente affidabili. Così si spiega l’intenzione di rafforzare l’obbligo dei prestatori di servizi di pagamento e delle piattaforme di vendita online: per aiutare a combattere la frode fiscale transfrontaliera, nonché la frode doganale, la Commissione vuole garantire che, dal 2024, le autorità doganali abbiano accesso ai dati che i fornitori di servizi di pagamento, come Paypal e Amazon Pay, saranno obbligati a fornire alle autorità fiscali degli Stati membri. La Commissione presenterà inoltre piani per introdurre nuovi obblighi di comunicazione doganale per le piattaforme.

L’ambiente UE per lo sportello unico è, almeno sulla carta, realtà dallo scorso 12 dicembre, quando è entrato in vigore il relativo regolamento istitutivo.

Che il legislatore unionale consideri lo sportello unico come un elemento fondante della “nuova dogana” disciplinata dal Codice doganale, lo testimonia il fatto che abbia disposto l’inclusione del regolamento istitutivo dello sportello stesso tra la normativa doganale, ovvero nel corpus legislativo fondamentale al pari del Codice medesimo e dei suoi regolamenti applicativi ed esecutivi, nonché della tariffa doganale o delle regole di origine; del resto, come afferma il primo considerando del regolamento “L’unione doganale costituisce un pilastro fondamentale dell’Unione europea, che è uno dei principali blocchi commerciali al mondo”.

Un vero e proprio ambiente di lavoro, quello creato dal legislatore, che comprende tutti gli sportelli unici nazionali e tutti i sistemi non doganali utilizzati nell’ambito del processo di sdoganamento (ad es, il sistema Traces per lo scambio di informazioni sanitarie, fitosanitarie, Cites e per le licenze Flegt), in grado di comunicare attraverso “il sistema di scambio elettronico di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane (EU Csw-Certex), che interconnetta gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell’Unione che gestiscono specifiche formalità non doganali”. Ciascuno Stato membro deve istituire il suo sportello unico ed è responsabile del suo funzionamento, i dati saranno fruibili ed elaborabili centralmente, come un vero data system impone.
E non è finita.

Gestione dei dati: l’Import Control System 2

È realtà il progetto Import Control System 2 (ICS2), che mira a rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento migliorando la qualità, l’archiviazione, la disponibilità e la condivisione dei dati relativi alle notifiche preliminari all’arrivo («dichiarazioni sommarie di entrata») e le pertinenti informazioni sui rischi e sui controlli, agevolando la collaborazione fra gli Stati membri nel processo dell’analisi del rischio. La versione 2 riguarda l’attuazione dei nuovi obblighi Ens e le relative procedure operative e di gestione del rischio per tutte le merci che entrano nell’UE per via aerea, mentre la versione 3 includerà anche tutte le merci che entrano nell’UE per via marittima, fluviale, stradale e ferroviaria.

Seguiranno, a breve, il sistema automatizzato di esportazione e il nuovo sistema di transito informatizzato; più in là, la gestione telematica delle garanzie, la prova della posizione unionale delle merci, lo sdoganamento centralizzato.

Come si inserisce in questo panorama la reingegnerizzazione del sistema di export

La reingegnerizzazione dei processi di importazione ed esportazione è il nome che l’Agenzia Adm ha dato all’adeguamento delle due dichiarazioni ai dettami unionali che, anche in questo caso, tendono a uniformare e accrescere il numero dei dati forniti al momento dell’importazione o dell’esportazione dei beni, così da garantire alle dogane un flusso di dati sempre più dettagliato da analizzare.

La modifica del processo di importazione è, ormai, quasi conclusa, sorprese a parte.

Concentriamoci sulla reingegnerizzazione del processo di esportazione, che parte già con un rinvio e con una speranza: che le disavventure che hanno accompagnato la nascita della reingegnerizzazione del processo di importazione possano essere un monito e un insegnamento da seguire.

Rinvio a quando? Entro il prossimo 28 febbraio gli operatori potranno effettuare, in ambiente di addestramento, i test di connessione e di conformità ai nuovi servizi “Export” e “Transito”; dal 1° marzo al 7 maggio 2023 gli operatori potranno aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito; dall’8 maggio 2023 i nuovi tracciati saranno obbligatori per tutti.
Ne parleremo nel corso di un webinar dedicato, il prossimo 24 gennaio, cui potete iscrivervi gratuitamente a questo link. Vi aspettiamo e vorremmo ascoltare anche le vostre speranze e le vostre riflessioni.

Paolo Massari

Customs & International Trade Advisor | Co-fondatore C-TRADE e Overy

Lucia Iannuzzi

Customs & International Trade Advisor | Co-fondatrice C-TRADE e Overy

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