Un po’ di chiarezza sull’ambiente unionale per lo sportello unico doganale
Il regolamento UE ha disposto un ambiente unionale, un’infrastruttura informatica che tutti gli sportelli unici doganali nazionali utilizzeranno per condividere dati e informazioni.
Regolamento (UE) 2022/2239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022, che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013.
Le parole hanno un significato, tutte; il legislatore non le utilizza o, forse, dovremmo dire non dovrebbe mai utilizzarle, a caso.
Premessa necessaria per eliminare fin da subito un dubbio che potrebbe, legittimamente, sorgere: il regolamento citato non ha istituito uno “sportello unico dell’Unione europea per le dogane”, bensì ha creato un “ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane”, c’è una sostanziale differenza.
La differenza è che non è stato istituito uno strumento parallelo e, potenzialmente, concorrente con gli sportelli unici nazionali, ma è stata costruita l’infrastruttura che consentirà a questi ultimi di condividere dati e informazioni: un ambiente telematico di lavoro, appunto.
La sua realizzazione affonda le radici in un concetto semplice: l’unione doganale costituisce un pilastro fondamentale dell’Unione europea, essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno, a vantaggio di imprese e consumatori.
La presidente della Commissione UE ha individuato nella riforma dell’unione doganale una priorità politica del suo mandato; il Commissario Gentiloni ha affidato a un gruppo di saggi il compito di delineare le linee di sviluppo dell’attività doganale nel futuro prossimo; la Commissione UE ha concluso lo scorso anno una survey sullo stato di applicazione del Codice unionale e sul grado di soddisfazione degli operatori; la Corte dei Conti UE sta conducendo una survey tra tutti i soggetti AEO unionali per individuare quali interventi migliorativi consigliare per tale istituto: attraverso queste azioni, pare evidente che l’unione doganale europea sia una priorità unanimemente riconosciuta.
Lo sportello unico nazionale (S.U.Do.Co): cos’è
Prima di comprendere meglio l’ambiente creato a livello unionale, riprendiamo velocemente i tratti distintivi dello sportello unico nazionale.
Dobbiamo, ancora e forzatamente, riferirci alla circolare dell’Agenzia ADM 7 novembre 2022, n. 38: da allora, nessuna nuova.
Lo sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co) prevede l’implementazione di tre moduli funzionali:
- il modulo “Gestione Certificati”, un single entry point per gli operatori e per le amministrazioni/enti/organi dello Stato coinvolti per la gestione e il rilascio di provvedimenti autorizzativi necessari;
- il modulo “Tracciamento Merci”, per raccogliere informazioni utili a monitorare l’evoluzione delle operazioni logistico-procedurali sulle merci, offrendo agli operatori economici interessati e ad amministrazioni/enti/organi dello Stato competenti la possibilità di ottenere informazioni sul tracciamento fisico e documentale;
- il modulo “Gestione Controlli”, che ha l’obiettivo di consentire all’Agenzia ADM di effettuare il coordinamento delle richieste di controllo presentate dalle amministrazioni/enti/organi dello Stato coinvolti nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, così da svolgere contemporaneamente e nello stesso luogo i controlli sulle merci (cd. approccio one stop shop), senza mutare comunque le competenze in capo a ognuno.
Quest’ultimo modulo è in funzione, in via sperimentale, presso il porto di La Spezia dall’8 novembre 2022.
Lo sportello unico doganale e dei controlli è in grado di dialogare con l’European Maritime Single Window Environment (EMSW) per la condivisione delle informazioni relative ai manifesti delle merci in arrivo via mare.
Cosa sia il S.U.Do.Co lo aveva illustrato una determinazione del direttore dell’Agenzia ADM a inizio anno: un’interfaccia unica verso l’amministrazione doganale e le altre amministrazioni deputate al rilascio dei provvedimenti, specificamente individuati, necessari alle procedure di ingresso/uscita delle merci nel/dal territorio doganale dell’Unione; un meccanismo unificato di accesso ai servizi con funzioni di identificazione, autorizzazione e informazione, dotato di una funzione applicativa per la presentazione della dichiarazione doganale e per la richiesta dei provvedimenti correlati.
Inoltre, gli operatori economici possono monitorare in tempo reale il ciclo di vita dell’operazione doganale (dichiarazione e documenti a supporto), conoscere lo stato di lavorazione delle richieste presentate e acquisirne l’esito, anche mediante l’ausilio di servizi di messaggistica e di notifica.
La funzione dell’ambiente unionale
Che il legislatore unionale consideri lo sportello unico come un elemento fondante della “nuova dogana” disciplinata dal Codice doganale, lo abbiamo scritto la scorsa settimana e lo testimonia il fatto che abbia disposto l’inclusione del regolamento istitutivo dello sportello stesso tra la normativa doganale, ovvero nel corpus legislativo fondamentale, al pari del Codice medesimo e dei suoi regolamenti applicativi ed esecutivi, nonché della tariffa doganale o delle regole di origine.
Che uno dei compiti assegnati alle autorità doganali sia garantire la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti e la protezione dell’ambiente, in stretta cooperazione con altre autorità, ce lo ricorda il legislatore unionale, il quale si spinge oltre: il mancato allineamento tra le formalità non doganali dell’Unione e le formalità doganali comporta obblighi di dichiarazione complessi e onerosi per gli operatori, procedure inefficienti di sdoganamento delle merci che possono condurre a errori e frodi, nonché costi aggiuntivi per gli operatori economici.
L’assenza di interoperabilità dei sistemi utilizzati dalle citate autorità doganali e da altre autorità costituisce un grave ostacolo ai progressi per il completamento del mercato unico digitale in termini di controlli doganali.
Ecco declinata, in estrema sintesi, la ragione giustificatrice dell’ambiente dello sportello unico. Il quale comprende:
- un sistema elettronico di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane;
- gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane;
- i sistemi non doganali dell’Unione, il cui uso è obbligatorio a norma del diritto dell’Unione (TRACES, F-Gas, ICSMS, sistemi e-licensing di rilascio delle autorizzazioni dual use).
Gli sportelli unici nazionali, quindi, sono parte dell’ambiente unionale, che né sostituisce, né integra gli stessi, laddove per «ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane» si intende un insieme di servizi elettronici istituiti da uno Stato membro per consentire lo scambio di informazioni tra i sistemi elettronici della sua autorità doganale, delle autorità competenti partner e degli operatori economici.
Il sistema elettronico unionale di scambio dei certificati si chiama EU CSW-CERTEX, è chiamato a collegare gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane, con i sistemi non doganali dell’Unione e il suo sviluppo e la sua gestione sono demandati alla Commissione UE.
Le finalità di questo scambio di dati sono diverse: mettere i dati a disposizione delle autorità doganali per consentire loro di automatizzare la necessaria verifica delle relative formalità in conformità alle disposizioni del. Codice unionale; mettere i dati a disposizione delle autorità non doganali per le medesime finalità; facilitare e sostenere l’integrazione delle procedure tra le autorità doganali e non doganali, così da automatizzare le formalità necessarie per vincolare le merci a un regime doganale o riesportarle, e migliorare la cooperazione relativa al coordinamento dei controlli.
Tutto interessante e tutto in linea con le linee di sviluppo telematico e dematerializzazione dei processi e delle procedure doganali: ma qual è il vantaggio per le aziende?
Efficienza e risparmio di tempo nelle operazioni di sdoganamento, eliminazione della necessità di fornire fisicamente i documenti giustificativi, grazie allo scambio informatizzato diretto tra le autorità; inoltre, le dogane saranno in grado di rivedere automaticamente documenti aggiuntivi, riducendo tempi e costi che gli operatori economici devono dedicare alle procedure di registrazione; grazie alla disponibilità del servizio automatizzato per la convalida dei documenti giustificativi, le pratiche ordinarie possono essere gestite e chiuse indipendentemente dagli orari di apertura degli uffici.
I benefici, indubbiamente, ci sono (o, meglio, ci saranno); gli svantaggi? Nuove funzionalità, sistemi e requisiti di conformità per la sicurezza informatica e la protezione dei dati potrebbero richiedere un’integrazione dei sistemi e, forse, sarà opportuno modificare i modelli di business o i metodi e i flussi di lavoro esistenti, per soddisfare i nuovi requisiti.
Anticipare il cambiamento è sempre un’idea vincente; noi siamo pronti a guidarti. Scrivici per capire insieme come fare.
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